Language of document : ECLI:EU:F:2010:56

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

22 giugno 2010 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Rifusione delle spese — Eccezione di ricorso parallelo — Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑78/09,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel (relatore) e dalla sig.ra M.I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2009 via fax (dato che il deposito dell’originale ha avuto luogo il 21 settembre successivo), il sig. Marcuccio chiede, in particolare, la condanna della Commissione delle Comunità europee a risarcire il danno che avrebbe subìto a causa del diniego opposto da quest’ultima di rifondergli le spese ripetibili asseritamente sostenute nella causa T‑18/04.

 Fatti all’origine della controversia

2        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 16 gennaio 2004, il ricorrente, funzionario presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, ha proposto un ricorso, registrato con il riferimento T‑18/04, che mirava in sostanza all’annullamento della decisione con cui l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») aveva implicitamente respinto la sua domanda proposta il 25 novembre 2002 al fine di ottenere il rimborso al 100% delle spese mediche in forza dell’art. 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

3        Con sentenza 10 giugno 2008, causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002, ha respinto il ricorso per il resto e ha condannato la Commissione alle spese.

4        Con nota del 22 settembre 2008, pervenuta all’amministrazione il 23 settembre successivo (in prosieguo: la «nota del 22 settembre 2008»), il ricorrente ha sottoposto all’APN una domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta a ottenere dalla Commissione il pagamento, a titolo di rifusione delle spese sostenute nella causa T‑18/04, della somma di EUR 15 882,31.

5        Ritenendo che il silenzio mantenuto dall’APN in merito a tale domanda avesse dato origine a una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il ricorrente, con una nuova nota datata 8 aprile 2009, qualificata come «reclamo», ha chiesto l’annullamento di tale decisione e l’immediato versamento della somma di EUR 15 882,31, oltre a interessi di mora decorrenti dalla data in cui alla Commissione è pervenuta la domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008 (in prosieguo: la «nota dell’8 aprile 2009»).

6        A riscontro della nota dell’8 aprile 2009, il direttore della direzione B «Statuto: politica, gestione e consulenza» della DG «Personale e amministrazione» ha inviato al ricorrente una nota, datata 10 agosto 2009, contenente i seguenti passaggi:

«Dopo aver esaminato attentamente la Sua nota dell’8 aprile u.s., tengo a precisar[L]e che essa non può essere qualificata come un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e che pertanto nessuna risposta sul fondo della Sua richiesta farà seguito da parte mia.

Infatti, ogni domanda in merito alle spese di giustizia deve essere indirizzata direttamente agli agenti che hanno rappresentato la Commissione nella relativa causa. Questi ultimi devono ricevere una nota dettagliata riguardante gli onorari e le spese, redatta dal Suo avvocato, in assenza della quale nessun versamento è possibile. In ogni caso, resta inteso che l’[i]stituzione si riserva il diritto di rifiutarsi di accogliere tale domanda qualora essa appaia ingiustificata per quanto riguarda tanto il contenuto [quanto] l’ammontare delle somme richieste. In questo caso l’interessato può fare ricorso alla procedura prevista per la fissazione delle spese di giustizia da parte del Tribunale [di primo grado]. Da quanto mi risulta, gli agenti della Commissione hanno già avuto occasione di spiegare tale procedura sia a Lei sia al Suo avvocato (…).

Per tale motivo, le questioni relative al pagamento delle spese di giustizia non possono fare oggetto di un reclamo che non può di fatto sostituirsi alla eventuale specifica procedura prevista per la fissazione delle spese di giustizia da parte del Tribunale [di primo grado].

Mi permetto in ogni caso di informarla che, non avendo gli agenti della Commissione ancora ricevuto una richiesta dettagliata di pagamento delle spese di giustizia da parte del Suo avvocato, nessun rifiuto, né esplicito né implicito, è stato riservato al rimborso di tali spese e pertanto la procedura summenzionata parrebbe, allo stato, prematura».

7        Secondo il ricorrente, la nota del 10 agosto 2009 gli sarebbe pervenuta solo il 18 settembre 2009.

 Conclusioni delle parti e procedimento

8        Il ricorso è stato proposto il 17 settembre 2009.

9        Il ricorrente chiede il Tribunale voglia:

«—      annullare la decisione controversa;

—        annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

—        condannare la [Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di [EUR] 15 882,31 (...), maggiorati degli interessi di mora nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data [della proposizione del presente ricorso];

—        condannare la [Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di [EUR] 6 500,00 (...), ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa [a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo che va dalla emissione di quest’ultima fino alla data di proposizione del presente ricorso];

—        condannare la [Commissione] a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra [il giorno successivo a quello di proposizione del presente ricorso] ed il giorno [in cui sarà accolta la domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008], la somma di [EUR cinque] (...), ovvero quella somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente;

—        condannare la [Commissione] alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di procedura inerenti [a] questo ricorso».

10      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

«—      rinviare il ricorso al Tribunale di primo grado relativamente alla parte in cui viene chiesta la condanna della Commissione al pagamento delle spese legali relative alla causa T‑18/04 e/o respingere il ricorso come irricevibile e/o infondato;

—        condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente ricorso ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale (…)».

11      Con nota del 2 novembre 2009 il ricorrente ha chiesto al Tribunale che la nota del 10 agosto 2009 fosse acquisita agli atti della presente causa e che ciascuna delle parti venisse autorizzata a presentare osservazioni in merito a tale decisione. Il Tribunale ha accolto la domanda diretta a che la nota del 10 agosto 2009 fosse acquisita agli atti, ma non ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito alla decisione di cui trattasi.

12      Con lettera del 24 novembre 2009 il servizio giuridico della Commissione ha informato il ricorrente del fatto che la domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008, diretta a ottenere dalla Commissione il pagamento, a titolo di rifusione delle spese sostenute nella causa T‑18/04, della somma di EUR 15 882,31, non era ragionevole in termini di importo richiesto. La lettera del 24 novembre 2009 era allegata al controricorso presentato dalla Commissione il 30 novembre 2009.

13      Con nota del 15 dicembre 2009 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di autorizzare le parti a procedere a un secondo scambio di memorie nella causa, di espungere dal fascicolo della causa la lettera del 24 novembre 2009 allegata al controricorso e di sopprimere ogni riferimento al contenuto, fatto nel testo del controricorso, a tale lettera. Il Tribunale ha respinto dette richieste.

 Sulla ricevibilità

14      L’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dispone che, quando un ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

15      Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti versati agli atti e decide, in applicazione di tali disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sul primo e sul secondo capo della domanda

16      Il ricorrente rileva di avere presentato alla Commissione una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, per ottenere che la stessa gli corrisponda, a titolo del rimborso delle spese sostenute nella causa T‑18/04, la somma di EUR 15 882,31 ma che tale domanda è stata oggetto di una decisione implicita di rigetto. L’interessato aggiunge di aver proposto, nei confronti di tale decisione implicita, un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, contenuto nella nota dell’8 aprile 2009, ma che anche tale reclamo sarebbe stato respinto con una decisione implicita. Il ricorrente chiede l’annullamento di queste due decisioni implicite.

17      Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale, il quale, conseguentemente, non può conoscere di tale domanda in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità. Infatti, l’atto in cui è espressa la posizione dell’istituzione durante la fase precontenziosa produce unicamente l’effetto di consentire alla parte che affermi di aver subìto un pregiudizio di proporre domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45; 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68, e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 32).

18      Pertanto, non vi è luogo a provvedere in modo autonomo sul primo e sul secondo capo della domanda, atteso che il presente ricorso ha come unico oggetto quello di conseguire il risarcimento del danno che il ricorrente sostiene di aver subìto da parte della Commissione.

 Sul terzo e sul quinto capo della domanda

19      Si deve rammentare in via preliminare che il legislatore ha istituito una specifica procedura di liquidazione delle spese per l’ipotesi in cui le parti controvertano sull’importo e la natura delle spese ripetibili a seguito di una sentenza o di un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea che abbia definito una controversia e statuito sull’onere delle spese. In tal senso, conformemente all’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea, «[s]e vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte».

20      Peraltro, secondo la giurisprudenza, il procedimento specifico, previsto dall’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea, volto alla liquidazione delle spese, esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di somme sostenute agli stessi fini, nell’ambito di un’azione che mette in causa la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007, causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione, Racc. pag. II‑2237, punto 297). Pertanto, un ricorrente non può legittimamente proporre un ricorso avente, in realtà, il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese (ordinanza del Tribunale 10 novembre 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑423 e II‑A‑1‑2293, punti 17 e 18).

21      Ammettere il contrario equivarrebbe a consentire a un funzionario, il quale intenda recuperare le spese sostenute nel corso di un procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea che la sua istituzione è stata condannata a pagare, di disporre di due mezzi procedurali distinti, il primo dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, fondato sull’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo, il secondo dinanzi al Tribunale, fondato sugli artt. 90 e 91 dello Statuto. Pertanto, nell’ipotesi che tale funzionario scelga di avvalersi di questo secondo mezzo, potrebbe beneficiare della facoltà di proporre un’impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, mentre l’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura di detto Tribunale ha escluso questa facoltà.

22      Nella presente fattispecie, dai fascicoli della causa emerge che il ricorrente chiede, nel suo terzo capo della domanda, la condanna della Commissione a corrispondergli la somma di EUR 15 882,31 a titolo di risarcimento dei danni, unitamente a interessi di mora e alla capitalizzazione di questi ultimi. Egli spiega, infatti, di aver subìto un danno derivante dal diniego opposto dall’amministrazione alle sue domande del 22 settembre 2008 e dell’8 aprile 2009 di rifusione delle spese sostenute nel contesto della causa T‑18/04 per un importo pari a EUR 15 882,31. Tuttavia, dal momento che l’esistenza della specifica procedura prevista all’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea osta a che il ricorrente presenti, sul fondamento dell’art. 91 dello Statuto, un ricorso risarcitorio avente, in realtà, lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese, il terzo capo della domanda deve essere dichiarato manifestamente irricevibile. Spetterà pertanto all’interessato, ove ravvisi i presupposti di ricevibilità e di fondatezza, presentare dinanzi al Tribunale dell’Unione europea una domanda di liquidazione al fine di recuperare le spese che assume di aver sostenuto nel contesto della causa T‑18/04.

23      Infine, e di conseguenza, deve anche essere dichiarato manifestamente irricevibile il quinto capo della domanda diretto a che la Commissione sia condannata a «corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra [il giorno successivo a quello di proposizione del presente ricorso] ed il giorno [in cui sarà accolta la domanda contenuta nella nota del 22 settembre 2008], la somma di [EUR cinque], ovvero quella somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente».

 Sul quarto capo della domanda

24      Il ricorrente chiede la condanna della Commissione a pagargli l’importo di EUR 6 500, a ristoro del «danno morale ed esistenziale» risultante dal diniego della Commissione di accogliere le sue domande contenute nelle note del 22 settembre 2008 e dell’8 aprile 2009.

25      A tale proposito, si deve osservare che i danni di cui viene chiesto il risarcimento con il summenzionato capo della domanda risulterebbero non già dal fatto che il ricorrente sia stato obbligato a sostenere determinate spese nella causa T‑18/04, essendo questa voce di danno prevista dal terzo capo della domanda, bensì dal fatto che la Commissione si sia astenuta dall’accogliere la sua domanda diretta al rimborso di tali spese. In tal senso, a giudizio dell’interessato, al primo danno rappresentato dall’obbligo configuratosi a suo carico di sostenere talune spese se ne sarebbe cumulato un secondo, determinato dal fatto che la Commissione avrebbe colpevolmente omesso di rifondergli tali danni.

26      Sebbene tale contestazione rientri effettivamente nella competenza del Tribunale, il ricorrente, prima della presentazione di tali conclusioni, avrebbe dovuto sottoporre all’APN una domanda e, successivamente, un reclamo avverso il rigetto esplicito o implicito di detta domanda, e ciò al fine di ottenere il risarcimento del «danno morale ed esistenziale» derivante dal denegato accoglimento delle domande contenute nelle note del 22 settembre 2008 e dell’8 aprile 2009. Orbene, dai documenti del fascicolo emerge che tali condizioni non sono state rispettate dal ricorrente. Ne consegue che il summenzionato capo della domanda deve essere dichiarato manifestamente irricevibile. In ogni caso, il presunto danno non è stato dimostrato.

27      Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato nella sua interezza manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

28      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII di cui al titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 di questo stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

29      Dai motivi precedentemente esposti emerge che il ricorrente è la parte soccombente.

30      Tuttavia, occorre rilevare che, se è vero che, con la nota risalente al 22 settembre 2008, il ricorrente aveva presentato alla Commissione una domanda diretta a ottenere da quest’ultima il pagamento a suo favore, a titolo di rifusione delle spese sostenute nella causa T‑18/04, della somma di EUR 15 882,31, tuttavia il servizio giuridico della Commissione l’ha informato solo con una lettera del 24 novembre 2009 che tale domanda non era ragionevole in termini di importo richiesto. Inoltre, la Commissione non dimostra né asserisce che la decisione del 10 agosto 2009 con cui essa ha respinto la nota dell’8 aprile 2009 sarebbe pervenuta al ricorrente prima della proposizione del presente ricorso.

31      In tale contesto, tenuto conto della violazione da parte della Commissione del dovere di buona amministrazione, ciascuna delle parti sopporta l’onere delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso del sig. Marcuccio è manifestamente irricevibile.

2)      Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

Lussemburgo, 22 giugno 2010

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici dell’Unione europea ivi citate sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: l’italiano.