Language of document : ECLI:EU:C:2016:960

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 15 dicembre 2016 (1)

Causa C652/15

FurkanTekdemir

contro

Kreis Bergstraße

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Turchia – Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro – Clausola di standstill – Articolo 13 della decisione n. 1/80 – Nuova restrizione – Obbligo per i minori di età inferiore a 16 anni di essere in possesso di un titolo di soggiorno – Figlio nato in Germania da genitore lavoratore turco – Obbligo di recarsi in Turchia per presentare la domanda di titolo di soggiorno – Eventuale esistenza di un motivo imperativo di interesse generale che giustifichi nuove restrizioni – Efficace gestione dei flussi migratori – Proporzionalità»






I –    Introduzione

1.        Il sig. Nedim Tekdemir, padre del ricorrente nel procedimento principale, sig. Furkan Tekdemir, è un cittadino turco. Egli faceva ingresso in Germania nel 2005 e ivi svolge un’attività lavorativa subordinata almeno dal 2009. Egli otteneva, in un primo tempo, un permesso di soggiorno a tempo determinato per motivi umanitari, prorogato sino al 2013, prima di vedersi rilasciare un permesso di soggiorno valido sino al 6 ottobre 2016. Tale permesso di soggiorno veniva concesso sul fondamento dell’esistenza di un diritto di soggiorno sul territorio tedesco in base all’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 (2) ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1963 (in prosieguo: l’«Accordo di associazione CEE-Turchia») e alla decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»), adottata dal Consiglio di Associazione istituito dal detto accordo. Sembra pacifico che il padre del ricorrente abbia i mezzi per garantire la sussistenza della sua famiglia in Germania.

2.        La sig.ra Derya Tekdemir, madre del ricorrente nel procedimento principale, anch’ella cittadina turca, faceva ingresso in Germania nel novembre 2013 con un visto Schengen per turisti e, nel corso dello stesso mese, presentava una domanda di asilo presso le autorità tedesche. Ella è in possesso di un’autorizzazione di soggiorno per richiedenti asilo. Il procedimento relativo a tale domanda era sempre pendente al momento in cui il giudice del rinvio, il Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania) ha proposto alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

3.        I genitori del ricorrente nel procedimento principale si sono sposati nel settembre 2015.

4.        Furkan Tekdemir, il ricorrente nel procedimento principale, è nato il 16 giugno 2014 in Germania. Egli è cittadino turco ed è in possesso di un passaporto turco. Il 10 luglio 2014, egli chiedeva, presso il Kreis Bergstraße (servizio stranieri, Germania), il rilascio di un permesso di soggiorno in base all’articolo 33 del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz) (legge sul soggiorno, l’occupazione e l’integrazione degli stranieri sul territorio federale), del 30 luglio 2004 (3), nella sua versione pubblicata il 25 febbraio 2008 (4) (in prosieguo: l’«AufenthG»), modificata da ultimo dall’articolo 3 dell’Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz (legge relativa all’accelerazione dei procedimenti in materia di asilo), del 23 ottobre 2015 (5). Tale disposizione prevede che «un permesso di soggiorno può essere rilasciato d’ufficio ad un figlio nato nel territorio federale qualora uno dei genitori sia in possesso di un permesso di soggiorno, di un permesso di stabilimento o di un permesso di soggiorno permanente UE. Se, alla data della nascita, i due genitori o il genitore che ha l’autorità parentale esclusiva sono in possesso di un permesso di soggiorno, di un permesso di stabilimento o di un permesso di soggiorno permanente UE, un permesso di soggiorno è rilasciato d’ufficio al figlio nato nel territorio federale. Il soggiorno di un figlio nato nel territorio federale, il cui padre o la cui madre sia in possesso alla data della nascita di un visto o abbia diritto di soggiorno in esenzione da visto si considera autorizzato sino alla scadenza del visto o del soggiorno regolare in esenzione da visto».

5.        Il 27 luglio 2015, il servizio stranieri respingeva tale domanda sulla base del fatto che, in una fattispecie in cui uno solo dei due genitori sia titolare di un permesso di soggiorno, l’articolo 33 dell’AufenthG attribuisce all’autorità competente un potere discrezionale illimitato per concedere o rifiutare un permesso di soggiorno. Nell’ambito della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione, occorrerebbe altresì tener conto della relazione genitore/figlio senza che, per questo, ne derivi necessariamente una decisione favorevole al richiedente. Al contrario, per il servizio stranieri, sarebbe tollerabile esigere che il ricorrente nel procedimento principale agisca attraverso la procedura di visto anche se ciò comporta inevitabilmente che il richiedente e la madre siano, quanto meno provvisoriamente, separati dal padre.

6.        Il 17 agosto 2015, il ricorrente nel procedimento principale proponeva contro tale decisione di rigetto, dinanzi al Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt), un ricorso in cui sostiene che, in ragione della posizione giuridica particolare del padre alla luce, in particolare, degli articoli 6, paragrafo 1 (6), e 13 (7) della decisione n. 1/80, egli dovrebbe vedersi riconoscere un diritto al ricongiungimento familiare. Infatti, dalla legge nazionale applicabile nel 1980 risulta che gli stranieri di età inferiore a 16 anni erano esentati dall’obbligo di disporre di un permesso di soggiorno. La situazione di diritto anteriore era pertanto più favorevole al ricorrente nel procedimento principale rispetto all’articolo 33 dell’AufenthG che sarebbe quindi in contrasto con la clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80. Il servizio stranieri, dal canto suo, resta del parere che non sia irragionevole attendersi che il padre del ricorrente nel procedimento principale prosegua in Turchia la sua comunione di vita familiare con la moglie ed il figlio, dato che egli non è riconosciuto come richiedente asilo o rifugiato e ha la cittadinanza turca.

7.        Il giudice del rinvio, dal canto suo, ricorda la giurisprudenza della Corte relativa alla clausola di standstill e, in particolare, il fatto che detta clausola si applica anche alle normative vertenti sui diritti dei familiari dei lavoratori turchi in materia di ricongiungimento familiare in quanto una normativa che renda difficile o impossibile il ricongiungimento familiare può influenzare negativamente la decisione di un cittadino turco di esercitare un’attività economica in modo stabile in uno Stato membro dell’Unione europea (8). Il detto giudice sottolinea, inoltre, che si ritiene che il ricorrente nel procedimento principale si trovi in situazione regolare nel territorio tedesco e che il padre, anch’egli in situazione regolare, è inserito nel regolare mercato del lavoro in Germania. Per giunta, la legge tedesca riconosce, in linea di principio, una particolare tutela all’unità del nucleo familiare nonché alla relazione genitori-figlio. Tuttavia, l’obbligo imposto agli stranieri di età inferiore ai 16 anni di detenere un permesso di soggiorno costituisce una nuova restrizione ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80. Orbene, una siffatta restrizione non può costituire una violazione del detto articolo purché sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo.

8.        Di conseguenza, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se esista, nella fattispecie, un motivo imperativo di interesse generale, dato che l’obbligo imposto agli stranieri di età inferiore a 16 anni di disporre di un permesso di soggiorno è stato introdotto, secondo le autorità nazionali, al fine di conseguire una efficace gestione dei flussi migratori. In secondo luogo, detto giudice si chiede quali «requisiti qualitativi» debbano ricorrere per un siffatto motivo imperativo e ricorda in particolare al riguardo che il ricorrente nel procedimento principale è nato in Germania e continua a vivervi in situazione regolare con i genitori, di cui uno è un lavoratore turco titolare di diritti riconosciuti ai sensi dell’Accordo di associazione CEE-Turchia e della decisione n. 1/80.

9.        Trovandosi così a dover risolvere una difficoltà connessa all’interpretazione del diritto dell’Unione, il Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt) ha deciso di sospendere il giudizio e, con decisione di rinvio pervenuta alla cancelleria della Corte il 7 dicembre 2015, di sottoporre a quest’ultima le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la finalità di una efficace gestione dei flussi migratori costituisca un motivo imperativo di interesse generale sufficiente a negare ad un cittadino turco, nato nel territorio federale, l’esenzione dall’obbligo del permesso di soggiorno invocabile sulla base della clausola di standstill di cui all’articolo 13 della [decisione n. 1/80].

2)      Qualora la [Corte] risolva detta questione in senso affermativo: quali siano i requisiti qualitativi cui un “motivo imperativo di interesse generale” debba necessariamente rispondere in riferimento alla finalità di una efficace gestione dei flussi migratori».

10.      Nella presente causa sono state presentate osservazioni scritte da parte del ricorrente nel procedimento principale, dei governi tedesco e austriaco nonché della Commissione europea.

11.      All’udienza tenutasi dinanzi alla Corte il 13 ottobre 2016 hanno presentato osservazioni orali il ricorrente nel procedimento principale, il governo tedesco nonché la Commissione.

II – Analisi giuridica

12.      Si ricorda che la Corte ha dichiarato che una nuova restrizione «è vietata a meno che essa rientri nelle limitazioni di cui all’articolo 14 [della decisione n. 1/80] o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo» (9). L’analisi che segue consisterà dunque nella preliminare verifica dell’esistenza di un siffatto motivo imperativo prima di accertare il carattere proporzionato della normativa controversa nel procedimento principale.

A –    Sull’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale

13.      Secondo una giurisprudenza costante, la clausola di standstill sancita dall’articolo 13 della decisione n. 1/80 «proibisc[e] in generale l’introduzione di qualsiasi nuova misura interna che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, di una libertà economica nel territorio dello Stato membro considerato a condizioni più restrittive di quelle che gli erano applicabili al momento dell’entrata in vigore della suddetta decisione (…) nei confronti di tale Stato membro» (10). È pacifico tra le parti che l’articolo 33 dell’AufenthG costituisce una nuova restrizione, ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, in quanto costituisce un inasprimento dei requisiti per il soggiorno dei figli minori nati in Germania da genitori cittadini di Stati terzi.

14.      È parimenti pacifico che il padre del ricorrente nel procedimento principale è un lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro in quanto esercita, in Germania, un’attività lavorativa subordinata. È alla sola situazione del lavoratore turco residente nello Stato membro interessato che occorre far riferimento per valutare se si debba escludere l’applicazione di una misura nazionale quale l’articolo 33 dell’AufenthG ove risulti che essa sia tale da pregiudicare la sua libertà di esercitare un’attività lavorativa subordinata in tale Stato membro (11). Orbene, la situazione del padre del ricorrente nel procedimento principale si trova innegabilmente pregiudicata, poiché l’articolo 33 dell’AufenthG rende più difficile ottenere il soggiorno regolare del figlio nato in Germania e quindi più precaria la persistenza del ricongiungimento familiare. Pertanto l’articolo 33 dell’AufenthG, che inasprisce i requisiti per il soggiorno nel territorio tedesco dei figli minori, nati in Germania e ivi residenti, di cittadini turchi residenti nello stesso Stato membro in qualità di lavoratori, rispetto a quelli applicabili al momento dell’entrata in vigore della decisione n. 1/80, è dunque tale da pregiudicare l’esercizio, in Germania, delle libertà economiche di tali lavoratori (12) e rientra quindi appunto nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80.

15.      Come ho ricordato in appendice alla mia analisi, una nuova restrizione, ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, può essere giustificata vuoi dai motivi menzionati all’articolo 14 della detta decisione (13), vuoi da un motivo imperativo di interesse generale. Si tratta ormai di una giurisprudenza consolidata (14). Se è vero che l’articolo 33 dell’AufenthG non può rientrare nell’ambito di applicazione di tale articolo 14, il governo tedesco fa valere – come risulta, del resto, dalla formulazione letterale della prima questione pregiudiziale rivolta alla Corte – che il nuovo obbligo, imposto ai figli minori nati nel territorio tedesco da genitori lavoratori turchi stabiliti in Germania, di detenere un titolo di soggiorno è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, e cioè l’efficace gestione dei flussi migratori.

16.      Ad oggi, nell’ambito dell’interpretazione della clausola di standstill contenuta nella decisione n. 1/80, la Corte ha sancito, in maniera esplicita, due motivi imperativi di interesse generale, e cioè l’obiettivo di impedire l’ingresso e il soggiorno irregolari (15) nonché l’obiettivo diretto a garantire un’integrazione riuscita dei cittadini di Stati terzi nello Stato membro interessato (16). Essa ha lasciato aleggiare il dubbio sugli altri due motivi potenziali di giustificazione relativi alla prevenzione dei matrimoni forzati e alla promozione dell’integrazione (17). Ho già avuto l’occasione di far rilevare che la Corte non si mostra particolarmente esigente quando si tratta di riconoscere l’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale, lasciando così un certo margine di manovra agli Stati membri (18).

17.      Resto piuttosto del parere che, in questo stadio del ragionamento e in questa fase dell’esame relativo all’eventuale giustificazione di una nuova restrizione, ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, la Corte dovrebbe attenersi ad un’analisi in abstracto del motivo imperativo fatto valere dal governo tedesco. Orbene, la ricerca di una gestione efficace dei flussi migratori è uno degli obiettivi della politica comune dell’immigrazione considerati dall’articolo 79, paragrafo 1, TFUE e non sembra, in quanto tale, in contrasto con l’obiettivo perseguito dall’Accordo di associazione CEE Turchia. Il motivo imperativo di interesse generale fatto valere dal governo tedesco mi sembra tanto più ammissibile in quanto, come tutti sanno, l’Unione si trova di fronte, da qualche anno, ad una crisi migratoria senza precedenti e sarebbe, a mio parere, fuori luogo che la Corte negasse ad uno Stato membro la possibilità di far valere – senza che ciò sia comunque sufficiente per giustificare la normativa controversa nel procedimento principale – il perseguimento di un obiettivo che l’Unione stessa tenta disperatamente di conseguire. Se la Corte dovesse seguire un orientamento più concreto, ci si potrebbe chiedere tuttavia se la questione del diritto di soggiorno in Germania di un figlio nato nel territorio tedesco e che ivi abbia sempre risieduto – quindi che non sia mai stato, in senso proprio, migrante – abbiano veramente a che fare con la gestione dei flussi migratori.

18.      Tuttavia, anche se la Corte dovesse riconoscere la gestione efficace dei flussi migratori come un motivo imperativo di interesse generale, resta però da verificare che l’articolo 33 dell’AufenthG si riveli effettivamente idoneo a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo, poiché ritengo che questo sia il senso della seconda questione pregiudiziale.

B –    B – Sul carattere proporzionato dell’obbligo imposto ai figli di età inferiore a 16 anni nati in Germania di disporre di un titolo di soggiorno

1.      Osservazione preliminare

19.      Prima di iniziare l’analisi, vorrei formulare un’osservazione preliminare attinente alla chiarificazione della portata della seconda questione rivolta alla Corte.

20.      Sono infatti del parere che la formulazione alquanto enigmatica di tale questione possa essere agevolmente superata interpretandola nel senso che il giudice del rinvio interpelli la Corte sulla terza fase dell’esame da esso enunciato – e confermato – in presenza di nuove restrizioni al fine di determinare se queste ultime possano essere giustificate. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, propongo pertanto che la Corte si concentri ora sulla proporzionalità della nuova restrizione esaminata.

2.      Analisi

21.      Anche se la legge tedesca assoggetta i minori di età inferiore a 16 anni ad un obbligo generale di disporre di un titolo di soggiorno, la situazione in esame nel presente rinvio pregiudiziale è il caso particolare, disciplinato in parte dall’articolo 33 dell’AufenthG, dei figli nati in territorio tedesco da genitori cittadini di Stati terzi, uno almeno dei quali si trovi in situazione regolare.

22.      Il giudice del rinvio interpreta tale disposizione nel senso che il soggiorno del figlio nato in Germania da genitori cittadini di Stati terzi viene considerato regolare per sei mesi. Oltre tale periodo, tale soggiorno dev’essere considerato regolare sino alla scadenza del diritto di soggiorno del genitore in situazione di soggiorno regolare. Il governo tedesco, dal canto suo, sostiene una posizione diversa. Al fine di decidere se occorra, sul fondamento dell’articolo 33 dell’AufenthG, rilasciare d’ufficio un titolo di soggiorno al figlio minore mentre quest’ultimo si trova, di fatto, in Germania ove è da poco nato, le autorità tedesche possono esigere che il figlio intraprenda i passi necessari per chiedere un visto a partire dal paese di cui è cittadino (19). È nell’ambito della trattazione di tale domanda che sarà valutata l’incidenza di un eventuale diritto al ricongiungimento familiare del genitore residente in Germania sul diritto di soggiorno proprio del richiedente. Il governo tedesco ha precisato di avere pochi dubbi, prima facie, sull’esito favorevole che le autorità dovrebbero riservare alla domanda che sarà presentata dal ricorrente nel procedimento principale a partire dalla Turchia, poiché, in base alla situazione giuridica del padre alla luce dell’Accordo di associazione CEE-Turchia e della decisione n. 1/80, il diritto di soggiorno dovrebbe essergli riconosciuto.

23.      Se ci si attiene alla lettera dell’articolo 33 dell’AufenthG, le autorità tedesche possono rilasciare d’ufficio un permesso di soggiorno ad un figlio nato in Germania se uno dei genitori cittadini di Stati terzi è in possesso di un titolo di soggiorno. È innegabile che tale disposizione lasci un ampio margine di manovra alle autorità tedesche per decidere se far uso o meno della loro facoltà di rilasciare d’ufficio un permesso di soggiorno. L’imprecisione delle condizioni alle quali tali autorità «si autoinvestono» di un caso appare problematica. Lo stesso vale per il fatto che il rilascio di un permesso di soggiorno al figlio nato in Germania da un genitore residente regolarmente in tale Stato sia meramente potenziale. Così, le autorità possono rilasciare un titolo di soggiorno al figlio che soddisfi le condizioni summenzionate – luogo di nascita, soggiorno regolare del genitore – così come esse possono non rilasciarglielo, senza che alcun criterio venga esplicitato.

24.      Vero è che l’articolo 33 dell’AufenthG, come ha ricordato il servizio stranieri nella decisione controversa nel procedimento principale, attribuisce un potere discrezionale illimitato, da una parte per esaminare la situazione di un figlio che rientri nel suo ambito di applicazione e, dall’altra, per pronunciarsi sul suo diritto di soggiornare in Germania mentre è ancora presente nel territorio tedesco. Tale potere discrezionale illimitato può, in teoria, essere considerato positivamente se ciò significa che le autorità possono prendere in considerazione una molteplicità di elementi che caratterizzano la situazione individuale di cui trattasi. Dopo tutto, la Corte esige appunto una valutazione caso per caso (20). È tuttavia più inquietante, qualora, come nel caso che ci viene sottoposto, non sia veramente disponibile alcuna informazione sulle condizioni alle quali tale potere discrezionale viene esercitato. Il governo tedesco, interrogato al riguardo all’udienza dinanzi alla Corte, non è stato in grado di chiarire a quest’ultima i principi che devono – comunque – guidare la valutazione dell’amministrazione al fine di garantire alla Corte che il suo potere discrezionale non si trasformi, in pratica, in un potere arbitrario. L’impressione d’insieme che si ricava da quanto precede è in definitiva quella di una amplissima discrezionalità. Orbene, una discrezionalità siffatta impedisce che siano presi in considerazione e rispettati i diritti dei lavoratori turchi nel momento più opportuno.

25.      Inoltre, provo serie difficoltà a scorgere il nesso tra l’obiettivo perseguito di una gestione efficace dei flussi migratori e le conseguenze derivanti dall’applicazione dell’articolo 33 dell’AufenthG. Infatti, la conseguenza del non rilascio d’«ufficio» di un titolo di soggiorno sul fondamento dell’articolo 33 dell’AufenthG risiede nel fatto che il figlio nato in Germania, che ha ivi soggiornato regolarmente sino a quel momento con almeno uno dei suoi genitori anch’egli in situazione regolare, è costretto ad abbandonare il territorio tedesco e la sua famiglia per trasferirsi in uno Stato terzo di cui è cittadino ma nel quale può bene non aver mai vissuto e presentare, a partire da tale Stato terzo, una domanda di visto. I motivi per i quali viene richiesto un trasferimento del genere mi sfuggono, visto che, come mostra bene il caso del ricorrente nel procedimento principale, tutti gli elementi necessari perché l’amministrazione decida fin d’ora sulla sua situazione sono già a sua disposizione.

26.      Pertanto, poiché le autorità tedesche non hanno inteso – per motivi che mi appaiono sempre oscuri – rilasciare d’«ufficio» un permesso di soggiorno al ricorrente nel procedimento principale, esse lo obbligano a recarsi in Turchia mentre è nato e ha sempre risieduto in Germania. Tenuto conto della sua tenera età, è escluso che si sposti da solo (21). La madre è una richiedente asilo in Germania ed è molto probabile che – non foss’altro per salvaguardare le possibilità di accoglimento della propria domanda – ella non possa accompagnarlo. Anche se ella dovesse accompagnarlo, il marito, che ha la qualità di lavoratore turco, sarebbe privato, in ogni caso, della sua presenza e di quella del figlio. Rimane la possibilità che il ricorrente nel procedimento principale sia accompagnato in Turchia dal padre. Il servizio stranieri ha affermato, nella sua decisione controversa nel procedimento principale, che non era «irragionevole» ipotizzarlo e attendersi che il padre dell’interessato «prosegua in Turchia la sua comunione di vita familiare con il figlio». Tuttavia, l’obbligare il figlio a lasciare il territorio, oltre ad avere conseguenze evidenti sulla vita familiare, potrebbe anche essere interpretato come un tentativo di dissuasione dallo stabilimento e dalla prosecuzione del soggiorno in Germania nei confronti di tutti i suoi familiari, ivi compreso quello che ha la qualità di lavoratore turco.

27.      Si possono quindi ignorare ulteriormente i diritti che discendono per i lavoratori turchi dall’Accordo di associazione CEE-Turchia? La descrizione delle conseguenze dell’applicazione della nuova restrizione per la famiglia del ricorrente nel procedimento principale basta per dimostrare il suo carattere del tutto sproporzionato. I gravissimi inconvenienti causati al lavoratore turco, che ha la scelta tra proseguire la sua attività lavorativa subordinata e vedere la sua vita familiare profondamente perturbata o rinunciare alla detta attività senza garanzia di reinserimento professionale al suo (eventuale) ritorno non possono in nessun caso essere giustificati dall’obiettivo legittimo di gestire più efficacemente i flussi migratori. Ci si può legittimamente chiedere in che modo l’obbligo, imposto ai figli nati in Germania da genitori cittadini di Stati terzi in situazione regolare, di lasciare la Germania per presentare una domanda di titolo di soggiorno si rivelerebbe più efficace in termini di gestione di tali flussi. Dal canto mio, non me lo spiego. Peggio ancora, mi chiedo se una siffatta gestione non richieda proprio l’inverso, e cioè il fatto di non creare artificialmente e inutilmente le condizioni per un trasferimento in uno Stato terzo rispetto a figli – devo ricordarlo – nati in Germania e che hanno ivi soggiornato sino a quel momento in maniera regolare con la loro famiglia. Quest’ultimo elemento tende quindi a mettere in evidenza una mancanza di coerenza della normativa controversa nel procedimento principale.

28.      Per questi motivi, sono del parere che una normativa di uno Stato membro, introdotta dopo l’entrata in vigore della decisione n. 1/80, la cui applicazione conduca al risultato secondo il quale il figlio nato nel territorio di tale Stato membro da un genitore avente la qualità di lavoratore turco è obbligato a recarsi nello Stato terzo di cui è cittadino per presentare una domanda di titolo di soggiorno, con la conseguenza che il detto lavoratore dovrà scegliere tra rimanere in Germania e proseguire la sua attività economica restando nel contempo separato dal figlio o accompagnare quest’ultimo e rinunciare a tale attività per un periodo indeterminato, costituisca una nuova restrizione vietata dall’articolo 13 della decisione n. 1/80.

III – Conclusione

29.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania) dichiarando che:

La finalità di un’efficace gestione dei flussi migratori costituisce un motivo imperativo di interesse generale che uno Stato membro può far valere per giustificare una nuova restrizione ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di Associazione istituito dall’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963.

Una normativa di uno Stato membro, introdotta dopo l’entrata in vigore della decisione n. 1/80, la cui applicazione conduca al risultato secondo il quale il figlio nato nel territorio di tale Stato membro da un genitore avente la qualità di lavoratore turco è obbligato a recarsi nello Stato terzo di cui è cittadino per presentarvi una domanda di titolo di soggiorno, con la conseguenza che il detto lavoratore dovrà scegliere tra rimanere in Germania e proseguire la sua attività economica restando nel contempo separato dal figlio o accompagnare quest’ultimo e rinunciare a tale attività per un periodo indeterminato, costituisce una nuova restrizione vietata dall’articolo 13 della decisione n. 1/80.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU 1964, 217, pag. 3685.


3 –      Adottato quale articolo 1 del Zuwanderungsgesetz (legge sull’immigrazione), BGBl I, pag. 1950.


4 –      BGBl 2008 I, pag. 162.


5 –      BGB1 I, pag. 1722.


6 –      Detto articolo 6, paragrafo 1, trattini primo e secondo, così recita:


      «Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:


      -rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;


      -candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità[.]»


7 –      Ai sensi del quale «[g]li Stati membri della Comunità e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d’accesso all’occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e all’occupazione».


8 –      Il giudice del rinvio si fonda al riguardo sulle sentenze dell’11 maggio 2000, Savas (C 37/98, EU:C:2000:224); del 21 ottobre 2003, Abatay e a. (C 317/01 e C 369/01, EU:2003:572), nonché del 17 settembre 2009, Sahin (C 242/06, EU:C:2009:554).


9 –      Sentenza del 12 aprile 2016, Genc (C 561/14, EU:C:2016:247, punto 51 e giurisprudenza citata).


10 –      Sentenza del 12 aprile 2016, Genc (C 561/14, EU:C:2016:247, punto 33 e giurisprudenza citata).


11 –      Sentenza del 12 aprile 2016, Genc (C 561/14, EU:C:2016:247, punto 37).


12 –      Per analogia, v. sentenza del 12 aprile 2016, Genc (C 561/14, EU:C:2016:247, punto 50).


13 –      Si ricorda che i motivi di cui a tale articolo sono l’ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubbliche.


14 –      V. sentenza del 12 aprile 2016, Genc (C 561/14, EU:C:2016:247, punto 51).


15 –      Sentenza del 7 novembre 2013, Demir (C 225/12, EU:C:2013:725, punto 41).


16 –      Sentenza del 12 aprile 2016, Genc (C 561/14, EU:C:2016:247, punto 56).


17 –      Sentenza del 10 luglio 2014, Dogan (C 138/13, EU:C:2014:2066, punto 38).


18 –      V. le mie conclusioni nella causa Genc (C 561/14, EU:C:2016:28, paragrafi 33 e 34).


19 –      Data la storia personale del ricorrente nel procedimento principale, sarebbe improprio parlare della Turchia come del suo paese di origine, fermo restando che egli è nato in Germania e ivi risiede in maniera ininterrotta dalla nascita.


20 –      V. sentenza del 10 luglio 2014, Dogan (C 138/13, EU:C:2014:2066, punto 38).


21 –      La normativa controversa nel procedimento principale si applica per tutti i minori di età inferiore ai 16 anni che in gran parte non sono in grado di viaggiare da soli, a fortiori per sbrigare pratiche di natura amministrativa.