Language of document : ECLI:EU:F:2007:171

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

9 ottobre 2007

Causa F‑85/06

Gerardo Bellantone

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Agente temporaneo nominato in ruolo – Preavviso di risoluzione del contratto – Indennità una tantum di cessazione dal servizio – Indennità giornaliera – Danno materiale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Bellantone, ex agente temporaneo nominato funzionario in prova il 1° aprile 2005, chiede, in particolare, da una parte, l’annullamento della decisione del segretario generale della Corte dei conti 30 marzo 2006 recante rigetto del suo reclamo diretto al pagamento, in primo luogo, di un’indennità per mancato preavviso di risoluzione del contratto come agente temporaneo, in secondo luogo, di un’indennità una tantum di cessazione dal servizio e, in terzo luogo, di un’indennità giornaliera, nonché, dall’altra, il pagamento delle somme da lui ritenute dovute, oltre agli interessi.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese. La Corte dei conti sopporterà, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Agente nominato funzionario in prova – Nomina che fa cessare di diritto i rapporti d’impiego disciplinati dal Regime applicabile agli altri agenti

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Agente nominato funzionario in prova – Risoluzione del contratto di agente temporaneo senza che l’istituzione rispetti il relativo preavviso

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 47)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Indennità una tantum di cessazione dal servizio – Presupposti per la concessione

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 12; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 39 e 40, primo comma)

1.      Un agente temporaneo che accetta una nomina in qualità di funzionario in prova è sottoposto alla disciplina del solo Statuto, la cui applicazione fa cessare di diritto i rapporti precedentemente disciplinati dal Regime applicabile agli altri agenti, senza che sia necessario, per l’amministrazione, risolvere espressamente i rapporti di impiego instaurati in forza di quest’ultimo.

Tuttavia, se un’istituzione comunitaria sceglie di procedere alla risoluzione formale del contratto di agente temporaneo prima di adottare l’atto di nomina dell’agente interessato come funzionario in prova, tale modo di procedere è legittimo, purché tale risoluzione avvenga in buona e debita forma e rispetti le norme in vigore.

(v. punti 51-53)

Riferimento:

Corte: 25 giugno 1981, causa 105/80, Desmedt (Racc. pag. 1701, punti 14 e 15)

2.      Un agente temporaneo nominato funzionario in prova non diviene titolare di un diritto ad un’indennità per il fatto che l’autorità che ha il potere di nomina non ha rispettato il preavviso di risoluzione del contratto previsto dall’art. 47, lett. c), sub i), del Regime applicabile agli altri agenti.

Infatti, in primo luogo, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnazione, in vista di questi ultimi, del personale che si trova a loro disposizione. Corrisponde a tale potere di organizzazione la modifica dello status giuridico di un agente temporaneo nominato funzionario in prova connessa ad un’operazione, più generale, di soppressione di una categoria di impieghi in seno ad un’istituzione. In questo contesto, l’istituzione è per giunta tenuta, per motivi di conciliazione dell’interesse del servizio con il rispetto del principio di parità di trattamento, a procedere alla nomina dei funzionari in date il più possibile ravvicinate. Al riguardo, non può essere imposto all’autorità che ha il potere di nomina di offrire all’agente temporaneo interessato la possibilità di esaurire la durata statutaria massima di sei anni prevista per i contratti di agente temporaneo a tempo determinato, mentre la copertura di ciascun posto deve fondarsi, in primo luogo, sull’interesse del servizio. Il passaggio dallo status di agente temporaneo a quello di funzionario soddisfa, del resto, le esigenze di stabilità del personale, e ciò nell’interesse del servizio. Non può inoltre essere contestato all’istituzione il fatto di aver preso in considerazione il vantaggio rappresentato, per il bilancio dell’istituzione, dal detto passaggio, dato che le possibilità di bilancio sono tra i fattori di cui l’amministrazione tiene conto nella politica del personale.

In secondo luogo, l’atto con cui l’autorità che ha il potere di nomina ha unilateralmente nominato funzionario l’agente temporaneo non è vincolante, dato che l’interessato può rifiutare tale nomina, che è simile ad un’offerta di impiego.

In terzo luogo, indennizzare una persona a seguito di un preavviso non rispettato, mentre, durante tale periodo di preavviso, la persona indennizzata forniva le sue prestazioni, sotto il regime statutario, alla stessa istituzione equivarrebbe ad un arricchimento senza causa, il cui divieto figura tra i principi generali del diritto comunitario. Per analogia al principio del divieto di cumulo di una pensione con il beneficio di uno stipendio, la necessità di proteggere le risorse delle Comunità impedisce che lo stipendio percepito da un funzionario in prova possa cumularsi con il pagamento di un’indennità percepita per mancato preavviso della risoluzione – risoluzione immediatamente precedente alla nomina a funzionario in prova – di un contratto di agente temporaneo, purché quest’ultima indennità sia liquidata sulla base degli stanziamenti iscritti nello stato delle spese di una delle istituzioni figuranti nel bilancio generale delle Comunità europee.

(v. punti 60-64, 66 e 67)

Riferimento:

Corte: 17 dicembre 1981, causa 178/80, Bellardi-Ricci e a./Commissione (Racc. pag. 3187, punto 19); 10 luglio 1990, causa C‑259/87, Grecia/Commissione (Racc. pag. I‑2845, punto 26)

Tribunale di primo grado: 12 luglio 1990, causa T‑111/89, Scheiber/Consiglio (Racc. pag. II‑429, punto 28); 10 ottobre 2001, causa T‑171/99, Corus UK/Commissione (Racc. pag. II‑2967, punto 55); 11 luglio 2002, cause riunite T‑137/99 e T‑18/00, Martínez Páramo e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑639, punto 95 e giurisprudenza ivi citata); 3 aprile 2003, cause riunite T‑44/01, T‑119/01 e T‑126/01, Vieira e a./Commissione (Racc. pag. II‑1209, punto 86), e 14 novembre 2006, causa T‑494/04, Neirinck/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-259 e II-A-2-1345, punti 162‑167, che forma oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑17/07 P)

3.      Un agente temporaneo può aver diritto all’indennità una tantum di cessazione dal servizio solo in caso di cessazione definitiva delle sue funzioni, ossia qualora il suo contratto di agente temporaneo cessi, per risoluzione o per scadenza, senza essere seguito da una nomina in qualità di funzionario per un periodo di almeno due mesi dopo il termine del suo contratto di agente temporaneo. Pretendere di cumulare nel contempo il beneficio dell’indennità una tantum di cessazione dal servizio e quello di una nomina come funzionario equivarrebbe a chiedere alla propria istituzione, da sola o unitamente ad un’altra istituzione comunitaria, di eludere la norma dell’art. 40, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti.

(v. punto 73)