Language of document : ECLI:EU:F:2011:40

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

13 aprile 2011

Causa F‑73/09

Viktor Sukup

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Retribuzione e indennità – Assegno per figli a carico – Indennità scolastica – Attribuzione con efficacia retroattiva»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Sukup chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione con cui la Commissione gli ha comunicato che l’assegno per figli a carico e l’indennità scolastica non potevano essergli concessi con efficacia retroattiva.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Atto che può essere obiettivamente considerato come una decisione definitiva

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 1)

2.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico e indennità scolastica – Versamento retroattivo – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, allegato VII, artt. 2 e 3)

3.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico e indennità scolastica – Versamento retroattivo a seguito della determinazione dei diritti di un funzionario per il periodo controverso con una decisione negativa anteriore – Esclusione

(Statuto dei funzionari, allegato VII, artt. 2 e 3)

4.      Funzionari – Atti dell’amministrazione – Retroattività – Presupposti

5.      Funzionari – Ricorso – Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto – Domanda di versamento retroattivo delle indennità – Osservanza di un termine ragionevole

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 1)

1.      Anche se la posizione sfavorevole adottata dall’amministrazione circa la domanda di un funzionario sulla possibilità di ricevere il versamento retroattivo di un’indennità nell’ipotesi in cui egli ne chiedesse il beneficio è destinata ad essere eseguita solo successivamente, si può ritenere che essa fissi il principio di un diniego di versamento dell’indennità con efficacia retroattiva. Pertanto, essa appare come un atto che arreca pregiudizio al detto funzionario, senza che occorra del resto determinare se la domanda di quest’ultimo debba essere considerata come una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, o come una semplice richiesta di informazioni.

(v. punto 42)

Riferimento:

Corte: 1° febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione (punti 9‑12)

2.      Anche se la possibilità di ricevere il versamento retroattivo dell’assegno per figli a carico e dell’indennità scolastica non è espressamente prevista dallo Statuto, non risulta da alcuna disposizione statutaria che un funzionario la cui situazione risponde alle condizioni previste dallo Statuto per beneficiare delle indennità controverse non possa chiederne il versamento per periodi passati, né che l’amministrazione possa respingere tale domanda per il solo motivo che essa avrebbe un carattere retroattivo. Infatti, un versamento del genere si limiterebbe a trarre le conseguenze di diritti sorti sin dal momento in cui la situazione del funzionario è stata rispondente ai requisiti previsti dallo Statuto, il che è potuto avvenire prima della data in cui il funzionario ha presentato la sua domanda di versamento delle indennità di cui trattasi. Pertanto, la possibilità di ricevere il versamento retroattivo non è dunque, in linea di principio, esclusa dallo Statuto.

(v. punto 59)

3.      Lo Statuto non prevede esplicitamente che un funzionario abbia diritto al versamento retroattivo dell’assegno per figli a carico o dell’indennità scolastica quando i suoi diritti per il periodo controverso siano stati determinati con una decisione negativa anteriore.

Pertanto, qualora l’amministrazione adotti una decisione di diniego di concessione del beneficio dell’assegno per figli a carico o dell’indennità scolastica ad un funzionario, tale decisione determina i diritti di quest’ultimo finché essa rimane in vigore. Il funzionario non può allora ottenere il versamento di indennità corrispondenti a periodi passati per i quali i suoi diritti siano determinati da tale decisione.

(v. punti 64 e 65)

4.      Una decisione che per motivi pratici non può essere adottata il giorno stesso dell’entrata in servizio di un funzionario ha necessariamente una portata retroattiva affinché la situazione amministrativa di quest’ultimo sia fissata a decorrere dalla sua entrata in servizio.

Una siffatta portata retroattiva – la quale non pregiudica alcun diritto precedentemente acquisito dal funzionario – non appare irregolare quando la decisione sia adottata e comunicata all’interessato entro un termine sufficientemente breve a partire dall’entrata in servizio da apparire giustificato dalle dette considerazioni pratiche.

(v. punti 70 e 71)

5.      Non può ritenersi che un funzionario che non ha dimostrato di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale derivante da cause a lui non imputabili che gli impedissero di presentare entro un termine ragionevole una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta a far valere o, quanto meno, a salvaguardare i suoi diritti in materia di indennità, abbia presentato la sua domanda entro un termine ragionevole, se il periodo trascorso tra il momento in cui l’interessato è stato in grado di informare l’amministrazione delle difficoltà da lui incontrate e quello in cui le ha sottoposto la sua situazione eccede il tempo necessario per preparare tale domanda e presentarla all’amministrazione.

Tenuto conto della mancanza di un termine ragionevole per la presentazione della detta domanda, non può in ogni caso contestarsi all’amministrazione il fatto di opporsi ad un versamento retroattivo delle indennità controverse, non soltanto a partire dall’entrata in servizio del funzionario, ma anche a partire dal momento in cui l’esistenza delle suddette difficoltà è stata provata.

(v. punti 83‑85)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 aprile 2002, causa T‑70/98, Hilden/Commissione, (punto 42)