Language of document : ECLI:EU:F:2011:93

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

28 giugno 2011 (*)

«Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti – Assicurazione malattia – Diniego di presa in carico di spese mediche – Domanda di designazione di un medico indipendente – Termine ragionevole»

Nella causa F‑49/10,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE nonché dell’art. 41 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti,

Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato dall’avv. L. Isola,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti, rappresentata dal sig. T. Gilliams e dalla sig.ra F. Martin, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione),

composto dal sig. S. Gervasoni (relatore), presidente, dal sig. H. Kreppel e dalla sig.ra M. I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig. J. Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 gennaio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2010, il sig. De Nicola chiede in particolare, da un lato, l’annullamento della decisione 7 maggio 2010 con la quale il direttore delle risorse umane della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «Banca») ha respinto in quanto irricevibile la sua domanda, presentata in base all’art. 41 del regolamento del personale della Banca, volta ad avviare una procedura di conciliazione al fine di ottenere il rimborso di determinate spese mediche, e, dall’altro, la condanna della Banca a versargli un importo pari a EUR 3 000, unitamente agli interessi, a titolo di tali spese.

 Contesto normativo

2        Conformemente all’art. 308 TFUE, lo Statuto della Banca è stabilito con protocollo allegato a tale Trattato, di cui costituisce parte integrante.

3        L’art. 7, n. 3, lett. h), dello Statuto della Banca prevede che il consiglio dei governatori approvi il regolamento interno della Banca. Tale regolamento è stato approvato il 4 dicembre 1958 ed è stato soggetto a diverse modifiche. Il suo art. 31 dispone che i regolamenti relativi al personale della Banca siano stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

4        Il 20 aprile 1960, il Consiglio di amministrazione ha stabilito il regolamento del personale della Banca, il quale è stato poi soggetto a diverse modifiche (in prosieguo: il «regolamento del personale»).

5        Ai sensi dell’art. 41 del regolamento del personale:

«Tutte le controversie di carattere individuale tra la Banca e i suoi dipendenti sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell’Unione europea].

Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia, le controversie che non abbiano per oggetto l’applicazione di sanzioni [disciplinari] sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, a una commissione di conciliazione della Banca.

La commissione di conciliazione si compone di tre membri. (…)

La procedura di conciliazione si considera fallita, a seconda dei casi:

–        se, entro il termine di quattro settimane dalla data della richiesta presentatagli dal [p]residente della Banca, il presidente della Corte di giustizia non ha designato il presidente [della commissione di conciliazione] di cui al comma precedente;

–        se, entro il termine di due settimane dalla data in cui è stata costituita, la commissione di conciliazione non perviene ad un accordo accettato da entrambe le parti».

6        Relativamente alle modalità di rimborso delle spese mediche sostenute dai membri del personale, il regolamento del personale prevede, nel suo art. 35, l’istituzione di un sistema di previdenza disciplinato da disposizioni interne. Le disposizioni interne applicabili alla presente controversia sono state adottate, conformemente al regolamento del personale, dal Comitato direttivo il 1º gennaio 1988 (in prosieguo: le «disposizioni interne sull’assicurazione malattia»).

7        Ai sensi del punto III dell’allegato II delle disposizioni interne sull’assicurazione malattia:

«Qualora la Banca ritenga che le spese mediche siano eccessive, non siano necessarie, o qualora si tratti di spese eccezionali di cui al punto II [riguardante le spese il cui rimborso può essere escluso e le spese non rimborsabili], essa può richiedere il parere del suo medico di fiducia, il quale può consultare il medico curante dell’assicurato o un altro medico da quest’ultimo designato.

In caso di disaccordo tra i due medici e su richiesta dell’assicurato la Banca adotterà la sua decisione in base al parere reso da un terzo medico designato, su sua domanda, dall’Ordine dei medici».

 Fatti

8        Il ricorrente è membro del personale della Banca dal 1992.

9        Egli soffre di problemi di schiena dal 2003.

10      Nel 2007, poiché i suoi dolori erano aumentati, il ricorrente si è sottoposto ad esami di risonanza magnetica, che hanno evidenziato un diffuso aggravamento della patologia diagnosticata nel 2003. Il ricorrente ha allora consultato in Italia il dott. P., specialista in chirurgia generale e in chirurgia d’urgenza. Tale esperto, consultato in particolare da sportivi di fama internazionale, utilizza una terapia innovatrice basata sull’utilizzo di un laser ad alta energia. Il ricorrente si è sottoposto a tale terapia durante le sedute presso il dott. P., in data 29, 30 e 31 ottobre 2007, nonché 21, 22 e 23 novembre 2007. Secondo una fattura recante data 23 novembre 2007, tali sedute gli sono costate EUR 3 000.

11      In data non precisata nel fascicolo il ricorrente ha chiesto il rimborso di tali spese mediche (in prosieguo: la «domanda di rimborso»).

12      Prima di procedere al rimborso, la cassa malattia ha richiesto il parere del medico di fiducia della Banca (in prosieguo: il «medico di fiducia»).

13      Con messaggio di posta elettronica del 22 gennaio 2008, la sig.ra V., responsabile del fascicolo presso la cassa malattia, ha indicato al ricorrente che il dott. M., medico di fiducia, aveva bisogno di un referto medico e di una copia del protocollo delle radiografie che erano state effettuate, al fine di pronunciarsi sulla domanda di rimborso.

14      Il ricorrente ha trasmesso alla sig.ra V., in un primo tempo, i risultati degli esami di risonanza magnetica cui si era sottoposto e, successivamente, il 29 gennaio 2008, un certificato medico del dott. P., recante data 29 ottobre 2007.

15      Con messaggio di posta elettronica del 27 febbraio 2008, la sig.ra V. ha reso noto al ricorrente che il medico di fiducia, passato il giorno prima presso gli uffici della cassa malattia, aveva confermato che il trattamento cui si era sottoposto l’interessato non era «ancora scientificamente convalidato» e che, di conseguenza, non era possibile accogliere la domanda di rimborso.

16      Con messaggi di posta elettronica dello stesso giorno il ricorrente ha chiesto che gli fossero chiariti i termini «non scientificamente convalidato» e ha chiesto una copia del parere del medico di fiducia.

17      Il giorno stesso la sig.ra V. ha risposto al ricorrente, con messaggio di posta elettronica, indicandogli di non avere il diritto di fornirgli copia di tale parere e precisando quanto segue: «(…) si tratta di un documento interno. [Il medico di fiducia] ha solo scritto quello che le ho comunicato».

18      Con messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2008, il ricorrente si è rivolto nuovamente alla sig.ra V., sottolineando che il dott. P. gli aveva spiegato che la sua terapia si fondava su serie basi scientifiche ed era conforme alle direttive europee. Il ricorrente chiedeva alla sig.ra V. di poter incontrare il medico di fiducia.

19      Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, la sig.ra V. ha proposto al ricorrente un appuntamento con il medico di fiducia in data 11 marzo 2008.

20      Il 6 marzo 2008, durante una riunione del comitato dei medici di fiducia delle istituzioni dell’Unione, il medico di fiducia ha menzionato la domanda di rimborso del ricorrente. Detto comitato ha condiviso il parere del medico di fiducia.

21      L’11 marzo 2008 il ricorrente ha avuto un colloquio con il medico di fiducia. Durante tale colloquio, il ricorrente ha indicato al medico che di avere tratto enorme giovamento dalla terapia laser, e gli ha consegnato documenti attestanti la riconosciuta competenza e notorietà internazionale del dott. P., in particolare un suo libro su tale terapia nonché una serie di riferimenti ad altre pubblicazioni pertinenti, talune provenienti dall’associazione tedesca di osteopatia.

22      L’8 aprile 2008, il ricorrente ha trovato detto libro sulla sua scrivania, senza alcuna informazione o messaggio di accompagnamento. Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, egli ha informato la sig.ra V. che il libro da lui dato al medico di fiducia gli era stato restituito e ha chiesto se il suo trattamento gli sarebbe stato rimborsato.

23      Con messaggio di posta elettronica recante anch’esso la data dell’8 aprile 2008, la sig.ra V. ha risposto al ricorrente: «L’ultima volta [il medico di fiducia] mi ha detto di no».

24      Poiché il ricorrente aveva chiesto chiarimenti sul senso della locuzione «l’ultima volta», la sig.ra V. ha risposto lo stesso giorno con messaggio di posta elettronica , indicando al ricorrente che bisognava intendere tali parole nel senso di «quando [il medico di fiducia] mi ha detto che potevo restituirLe il libro».

25      L’8 aprile 2008, con messaggio di posta elettronica indirizzato al sig. C., capo unità della cassa malattia, e inviato in copia alla sig.ra V., il ricorrente ha contestato il rigetto della sua domanda di rimborso, insistendo in particolare sulla validità scientifica e il riconoscimento ex lege della terapia del dott. P.

26      Con messaggio di posta elettronica recante la medesima data, il sig. C. ha respinto la domanda di rimborso indicando in particolare al ricorrente quanto segue: «Qui alla direzione delle risorse umane ci fidiamo pienamente del medico di fiducia e non possiamo contraddire le sue decisioni. Se lo desidera, posso chiedere al medico di fiducia di chiarire i motivi della sua decisione».

27      Con messaggio di posta elettronica del 9 aprile 2008, il ricorrente ha risposto al sig. C. che desiderava ottenere chiarimenti da parte del medico di fiducia e che sperava che quest’ultimo o il sig. C. avrebbero esaminato in modo più approfondito la sua domanda di rimborso.

28      Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2008, registrato con il numero di ruolo F‑55/08, principalmente diretto contro il rifiuto di promuoverlo e relativo a molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima, il sig. De Nicola ha chiesto parimenti l’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda di rimborso.

29      Nel suo controricorso, presentato il 20 ottobre 2008 nella causa F‑55/08, la Banca, per quanto riguarda le conclusioni volte all’annullamento di tale decisione di rigetto, ha obiettato che il ricorrente, prima di adire il Tribunale, non ha esperito la procedura interna di contestazione prevista per casi del genere. Tale procedura, menzionata al punto III dell’allegato II delle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia, prevedrebbe, in particolare, in caso di disaccordo tra il medico curante del membro del personale interessato e il medico di fiducia, la designazione di un terzo medico da parte dell’Ordine dei medici su domanda della Banca.

30      Con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2009, il ricorrente, facendo riferimento all’obiezione sollevata dalla Banca nel suo controricorso nella causa F‑55/08, ha chiesto al sig. G., direttore delle risorse umane presso la Banca, che fosse richiesto il parere di un terzo medico (in prosieguo: la «domanda di designazione di un terzo medico»). Il ricorrente precisava nel suo messaggio di voler avviare tale fase della procedura fatto salvo il suo diritto a contestare la fondatezza dell’obiezione sollevata dalla Banca dinanzi al Tribunale o, in caso di impugnazione, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

31      Con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2009, il sig. G. ha risposto al ricorrente che la sua domanda era stata trasmessa alla sig.ra A., responsabile in materia di assicurazione malattia.

32      Il 30 novembre 2009, il Tribunale ha pronunciato la sua sentenza nella causa F‑55/08, De Nicola/BEI (in prosieguo: la «sentenza 30 novembre 2009», oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑37/10 P). L’istanza del ricorrente è stata respinta. Per quanto riguarda la decisione di rigetto della domanda di rimborso, il Tribunale ha dichiarato che tale decisione non era viziata in quanto insufficientemente motivata e che il ricorrente, non avendo contestato il diniego di rimborso secondo le modalità previste dalle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia, non era legittimato a rimettere in discussione direttamente dinanzi al giudice il parere del medico di fiducia.

33      Con messaggio di posta elettronica del 25 febbraio 2010 il ricorrente ha chiesto al sig. G. e alla sig.ra A. a che punto fosse il trattamento della sua domanda di rimborso.

34      Con messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2010 (in prosieguo: la «decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico») la sig.ra A. ha indicato al ricorrente, anzitutto, di non aver reagito prima alla domanda di designazione di un terzo medico per non interferire in una controversia pendente dinanzi al Tribunale, poi che la domanda di rimborso era stata già respinta con decisione 26 febbraio 2008, confermata durante una riunione tenutasi l’11 marzo 2008, e che il ricorrente non aveva chiesto prima del 5 maggio 2009 la designazione di un terzo medico, infine, che il reclamo del ricorrente era manifestamente tardivo e, pertanto, irricevibile. La sig.ra A. ha precisato che la normativa della Banca non fissava alcun termine per presentare un siffatto reclamo, ma che, in assenza di disciplina, il Tribunale dell’Unione europea aveva deciso che un termine di tre mesi doveva essere considerato ragionevole, termine che il ricorrente, nella specie, non aveva rispettato.

35      Con messaggio di posta elettronica recante la stessa data, il ricorrente ha risposto alla sig.ra A. che prendeva atto del diniego della Banca, sottolineando in particolare che, a suo parere, una decisione di rigetto della domanda di rimborso non era stata chiaramente adottata nel 2008 dalla Banca e che il suo reclamo era stato presentato entro un termine ragionevole.

36      Con lettera del 27 aprile 2010, il ricorrente ha chiesto al presidente della Banca di avviare il procedimento di conciliazione, conformemente all’art. 41 del regolamento del personale (in prosieguo: la «domanda di conciliazione»). In tale lettera egli lamentava il fatto che la direzione delle risorse umane, a fronte della sua domanda del 5 maggio 2009, aveva rifiutato di avviare il procedimento interno per controversie di carattere medico e, di conseguenza, aveva respinto la sua domanda di rimborso.

37      Con lettera del 7 maggio 2010 (in prosieguo: la «decisione di rigetto della domanda di conciliazione»), che sarebbe stata comunicata al ricorrente con messaggio di posta elettronica dell’11 maggio 2010, il sig. G. ha respinto la domanda volta ad avviare un procedimento di conciliazione. In tale lettera si indicava al ricorrente che la sua domanda del 5 maggio 2009, volta alla designazione di un terzo medico, era manifestamente tardiva e dunque irricevibile, e che la risposta del 24 marzo 2010 della direzione delle risorse umane era un atto confermativo, che non arrecava pregiudizio al ricorrente e aveva il solo scopo di chiarire a quest’ultimo l’errore procedurale che aveva commesso nel non chiedere, nel 2008, la designazione di un terzo medico. Il sig. G. precisava, in conclusione di tale lettera, che la domanda di conciliazione avrebbe dovuto essere rivolta al presidente della Banca entro un termine di tre mesi dalla decisione negativa adottata in base al parere di un terzo medico. Poiché quest’ultima decisione non ha avuto luogo, la domanda di conciliazione non sarebbe ricevibile.

 Conclusioni delle parti

38      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto della domanda di conciliazione;

–        condannare la Banca a rimborsargli la somma di EUR 3 000, spesa per la terapia laser effettuata nel 2007, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi sul credito riconosciuto;

–        condannare la Banca alle spese.

39      La Banca chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 Sull’oggetto del ricorso

40      In via preliminare, il Tribunale considera necessario precisare la portata delle conclusioni del ricorrente al fine di determinare l’oggetto del ricorso.

41      Il ricorrente chiede espressamente l’annullamento della decisione di rigetto della domanda di conciliazione, mediante la quale egli ha contestato la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico.

42      Orbene, da un lato, come già deciso dal Tribunale dell’Unione europea, per analogia con il procedimento amministrativo di reclamo istituito dall’art. 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), le conclusioni avverso la presa di posizione di un comitato d’appello istituito in seno alla Banca per la valutazione dei membri del personale producono l’effetto di adire il giudice con riguardo ai rapporti informativi contro i quali tale ricorso amministrativo è stato proposto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, De Nicola/BEI, punto 132; in prosieguo: la «sentenza 23 febbraio 2001»). Il Tribunale si è pronunciato nello stesso senso dichiarando che le conclusioni aventi ad oggetto la decisione di un comitato per i ricorsi competente a statuire su contestazioni dirette contro rapporti informativi e decisioni in materia di promozione producono l’effetto di adire il giudice con riguardo a tali rapporti e tali decisioni (sentenza 30 novembre 2009, punti 84‑86).

43      Dall’altro lato, emerge dalla formulazione della decisione di rigetto della domanda di conciliazione che quest’ultima è fondata sugli stessi motivi su cui si basa la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico. Inoltre, essa è conclusa da due paragrafi nei quali il suo autore considera che la domanda di conciliazione è irricevibile (v. punto 37 della presente sentenza). La decisione di rigetto della domanda di conciliazione, in forza del suo stesso oggetto, ha dunque ostacolato il riesame della domanda di designazione di un terzo medico, sulla quale avrebbe dovuto vertere il procedimento di conciliazione qualora quest’ultimo fosse stato avviato. La decisione di rigetto della domanda di conciliazione non costituisce dunque una presa di posizione della Banca che si sostituirebbe alla decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico.

44      Si deve pertanto considerare che le conclusioni avverso il rigetto della domanda di conciliazione producono l’effetto di adire il Tribunale con riguardo a conclusioni attinenti alla decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico.

45      Le conclusioni di annullamento presentate dal ricorrente devono quindi essere esaminate come volte unicamente all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico.

 Sulla ricevibilità del ricorso

46      La Banca solleva tre eccezioni di irricevibilità.

 Sull’eccezione di irricevibilità attinente al fatto che la decisione di rigetto della domanda di conciliazione non arrecherebbe pregiudizio

47      La Banca sostiene che la decisione di rigetto della domanda di conciliazione si limita a confermare l’atto contestato dal ricorrente, cioè il rigetto della domanda di rimborso. Pertanto, tale decisione non costituirebbe, di per sé sola, un atto impugnabile.

48      Tuttavia, tale eccezione d’irricevibilità non può essere accolta.

49      Infatti, come già esposto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca, la decisione contro la quale è stata presentata la domanda di conciliazione non è la decisione di rigetto della domanda di rimborso, adottata nel 2008, bensì la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico, adottata il 24 marzo 2010.

50      Inoltre, in ogni caso, dal momento che le conclusioni volte all’annullamento devono essere esaminate come dirette non contro la decisione di rigetto della domanda di conciliazione, bensì contro la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico, non vi è luogo a statuire su tale eccezione di irricevibilità.

 Sulle altre eccezioni di irricevibilità, attinenti al fatto che al ricorso si opporrebbe un’eccezione di litispendenza e che esso non sarebbe stato preceduto dal procedimento medico interno

51      Secondo la Banca, da un lato, il ricorso avrebbe come parti le stesse della causa F‑55/08 e avrebbe lo stesso oggetto di tale precedente ricorso, vale a dire l’accoglimento della domanda di rimborso. Esso soggiacerebbe dunque all’eccezione di litispendenza. Dall’altro, neanche questo ricorso, come quello proposto nell’ambito della causa F‑55/08, è stato preceduto dal procedimento volto ad ottenere l’intervento di un terzo medico, in quanto la domanda di designazione del terzo medico è stata presentata dal ricorrente tardivamente.

52      Tali eccezioni di irricevibilità devono essere accolte, tuttavia, solo per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni del ricorrente, volto ad ottenere la condanna della Banca a rimborsargli la somma di EUR 3 000, spesa per la terapia laser effettuata nel 2007.

53      Con questo capo di conclusioni il ricorrente chiede, infatti, che gli sia riconosciuto un diritto al rimborso di tali spese, alle stesse condizioni e per gli stessi motivi, attinenti al fatto che la terapia del dott. P. sarebbe scientificamente convalidata e generalmente riconosciuta, sollevati nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza 30 novembre 2009, la quale è oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Tale capo di conclusioni vede quindi opposte le stesse parti e ha lo stesso oggetto di quest’ultima causa. L’eccezione di litispendenza è quindi sollevata a giusto titolo dalla Banca.

54      Inoltre, il Tribunale non è in condizioni migliori rispetto a quelle in cui si trova nella causa F‑55/08 per esaminare la fondatezza di tale capo di conclusioni, dal momento che il procedimento volto ad ottenere l’intervento di un terzo medico non è stato esperito prima di presentare il ricorso. L’argomento del ricorrente secondo il quale la Banca ha illegittimamente rifiutato di dare seguito alla sua domanda di designazione di un terzo medico ed egli è quindi stato impossibilitato a conformarsi a tale obbligo procedurale prima di adire il giudice sarà trattato dal Tribunale al momento dell’esame delle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto della citata domanda.

55      Il capo di conclusioni mediante il quale il ricorrente chiede la condanna della Banca al rimborso delle spese della sua terapia laser deve essere dunque respinto in quanto irricevibile.

56      Per contro, le conclusioni di annullamento dirette contro la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico, adottata successivamente alla sentenza 30 novembre 2009, sollevano una diversa controversia rispetto a quella sottoposta al Tribunale nella causa F‑55/08. Ad esse non può quindi essere opposta un’eccezione di litispendenza.

57      Inoltre, l’eccezione di irricevibilità secondo la quale il ricorso non è stato preceduto dal procedimento interno in materia di assicurazione malattia è, per definizione, inoperante nei confronti di siffatte conclusioni, con le quali il ricorrente contesta precisamente la legittimità del diniego di avviare tale procedimento.

58      Consegue da tutto quanto suesposto che il ricorso è ricevibile unicamente per la parte in cui verte sulla legittimità della decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico.

 Sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico

 Argomenti delle parti

59      Il ricorrente sostiene che la normativa della Banca non prevede alcun termine per chiedere la designazione di un terzo medico. Il termine ragionevole di tre mesi non si applicherebbe alla Banca. In ogni caso, il ricorso sarebbe stato presentato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla decisione con cui si respinge la domanda di designazione del terzo medico, la quale sarebbe stata comunicata al ricorrente l’11 maggio 2010.

60      La Banca replica che la giurisprudenza ha stabilito un principio generale secondo il quale un termine è considerato ragionevole se non supera i tre mesi. Tale principio sarebbe già stato applicato, conformemente alle esigenze di certezza del diritto, per quanto riguarda le domande di avvio di un procedimento di conciliazione e dovrebbe dunque essere applicato anche alle domande di designazione di un terzo medico.

 Giudizio del Tribunale

61      Nella presente controversia, la questione che il Tribunale deve risolvere è se la domanda di designazione di un terzo medico sia stata presentata tardivamente o meno.

62      È pacifico che non vi è alcuna norma interna della Banca che stabilisca il termine entro il quale una siffatta domanda dev’essere presentata.

63      Nondimeno, la Banca fa valere a giusto titolo che, per essere legittimato a contestare un atto che gli arreca pregiudizio, ogni membro del suo personale deve agire entro un termine di tre mesi.

64      È stato, infatti, deciso che, nelle controversie tra la Banca e i suoi dipendenti, controversie che, per loro natura, vengono equiparate alle controversie tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari o agenti, fosse opportuno, in assenza di disposizioni contenute nel regolamento del personale, tenendo conto della specifica natura del regime applicabile ai membri del personale della Banca, fare riferimento alle norme dello Statuto e applicarle per analogia (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 2001, punti 100 e 101).

65      Il Tribunale di primo grado e il Tribunale hanno quindi considerato che, in tali controversie, il termine per presentare una domanda di conciliazione presso la Banca o adire un comitato d’appello interno in materia di promozioni o ancora presentare un ricorso giurisdizionale doveva essere fissato, con riferimento agli artt. 90 e 91 dello Statuto, a tre mesi (sentenza 23 febbraio 2001, punto 107; ordinanza del Tribunale 4 febbraio 2011, causa F‑34/10, Arango Jaramillo e a./BEI, punto 14; sentenza del Tribunale 8 marzo 2011, causa F‑59/09, De Nicola/BEI, punto 137). Nella stessa prospettiva, il Tribunale ha deciso che occorreva applicare per analogia ai ricorsi dei membri del personale della Banca la norma derivante dall’art. 91, n. 1, dello Statuto, in forza della quale il giudice non è competente nel caso in cui il ricorso di cui è investito non sia diretto avverso un atto che l’amministrazione avrebbe adottato per respingere le pretese del ricorrente (sentenza 30 novembre 2009, punto 239).

66      In tali sentenze, il giudice ha considerato, basandosi sull’art. 41 del regolamento del personale, che i mezzi di contestazione elaborati in seno alla Banca a beneficio dei membri del suo personale e il diritto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia riconosciuto a questi ultimi avessero le stesse finalità delle procedure di reclamo e di ricorso previste dagli artt. 90 e 91 dello Statuto e che, di conseguenza, l’applicazione per analogia di un termine di tre mesi poteva rappresentare, come per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, la giusta conciliazione tra, da un lato, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il quale richiede che l’interessato disponga di un termine sufficiente a valutare la legittimità dell’atto che gli arreca pregiudizio e a preparare eventualmente il suo ricorso e, dall’altro, il requisito della certezza del diritto, che vuole che, dopo il decorso di un certo termine, gli atti adottati dalle istituzioni comunitarie divengano definitivi (v., in tal senso, in particolare, sentenza 23 febbraio 2001, punti 98 e 99).

67      Certamente la procedura controversa nella fattispecie, secondo la quale un membro del personale può, chiedendo la designazione di un terzo medico, contestare il parere del medico di fiducia, non ha la stessa natura delle procedure menzionate ai punti precedenti. Essa è, infatti, analoga, per modalità e finalità, alle procedure di contestazione previste in materia medica per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, il cui espletamento precede l’adozione dell’atto che arreca pregiudizio, con il quale si stabilisce definitivamente la posizione dell’autorità competente, e che è l’unico a poter essere contestato mediante un reclamo e, successivamente, un ricorso.

68      Tuttavia, tale circostanza non è atta a giustificare una soluzione diversa da quella accolta per le procedure di contestazione sopra indicate.

69      Infatti, anzitutto, come già deciso, anche nell’ambito di una procedura interna di contestazione dinanzi ad un comitato d’appello in materia di promozione, volta ad ottenere un riesame del fascicolo da parte della Banca e una decisione atta a costituire l’oggetto di una domanda di conciliazione, un termine di tre mesi era applicabile per analogia (sentenza De Nicola/BEI, causa F‑59/09, cit., punto 140). La giurisprudenza, pur non avendo evinto, come sostenuto dalla Banca, un principio generale secondo il quale un termine sarebbe ragionevole se non eccedesse tre mesi, non ha dunque limitato l’applicazione per analogia del termine di tre mesi alla sola procedura di conciliazione.

70      Inoltre, occorre rilevare che la procedura di contestazione in materia di assicurazione malattia prevista in seno alla Banca, come statuito nella sentenza 30 novembre 2009, è preliminare al ricorso al giudice. Essa si avvicina, sotto tale aspetto, più alla procedura di reclamo prevista dall’art. 90, n. 2, dello Statuto che alla procedura di conciliazione, la quale ha solo carattere facoltativo.

71      Infine, pregiudicherebbe l’esigenza di certezza del diritto la circostanza che, in assenza di disposizioni a tale proposito, il termine entro il quale gli atti della Banca devono essere contestati vari in funzione della natura delle procedure di cui trattasi e, in particolare, del loro minore o maggiore grado di similitudine con la procedura di reclamo prevista, per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, dall’art. 90, n. 2, dello Statuto.

72      Occorre dunque considerare, alla luce dell’argomentazione suesposta e, in particolare, dell’esigenza di certezza del diritto, che la domanda di designazione di un terzo medico da parte del membro del personale interessato deve essere presentata entro un termine di tre mesi. Il ricorrente sostiene infondatamente a tale proposito che il rigetto della sua domanda di designazione di un terzo medico sarebbe un mero atto di gestione che non promanerebbe dalla Banca nella sua qualità di autorità pubblica e non implicherebbe dunque l’applicazione di norme di diritto amministrativo, in particolare del termine di tre mesi. Infatti, considerazioni di tal tipo non sono mai state ritenute pertinenti dalla Corte, la quale ha chiaramente stabilito che le controversie tra la Banca e i suoi dipendenti vengono equiparate, per loro natura, alle controversie tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari o agenti.

73      Nella specie, è pacifico che il ricorrente ha presentato la sua domanda di designazione di un terzo medico il 5 maggio 2009. Orbene, il ricorrente era stato chiaramente informato del rigetto definitivo della sua domanda di rimborso con un messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2008. È quindi evidente che la domanda di designazione non è stata presentata entro il termine richiesto di tre mesi.

74      Nondimeno, il Tribunale considera necessario esaminare se il ritardo nella presentazione della domanda del ricorrente possa essere imputabile, in misura determinante, all’atteggiamento della Banca, il che consentirebbe di stabilire che tale domanda non è, nelle circostanze del caso di specie, tardiva. In udienza, infatti, facendo valere di non aver avuto conoscenza delle norme della procedura medica di ricorso a causa del suo prolungato allontanamento dalla Banca, sembra che il ricorrente abbia sollevato la nozione di errore scusabile.

75      A tale proposito, occorre rammentare che la nozione di errore scusabile dev’essere interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, le istituzioni abbiano adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta (sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619, punto 26, e 15 maggio 2003, causa C‑193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, punto 24; sentenza del Tribunale di primo grado 11 novembre 2008, causa T–390/07 P, Speiser/Parlamento, punto 33).

76      Nella specie, non è escluso che la motivazione della decisione di rigetto della domanda di rimborso, quale figura nel succitato messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2008, abbia potuto indurre il ricorrente in errore riguardo alle modalità di contestazione di tale decisione. Sembra infatti emergere da tale motivazione che il sig. C., autore della citata decisione, considerava che fosse per lui comunque impossibile mettere in discussione il parere del medico di fiducia. Inoltre, in tale decisione non viene affatto menzionata la possibilità, per il ricorrente, di chiedere la designazione di un terzo medico.

77      Tuttavia, diversi elementi consentono di stabilire che il ritardo con il quale il ricorrente ha presentato la sua domanda di designazione di un terzo medico non è imputabile alla Banca.

78      Da un lato, non vi è alcuna ambiguità nella formulazione del punto III dell’allegato II delle disposizioni interne in materia di assicurazione malattia, il quale stabilisce chiaramente che, in caso di disaccordo tra il medico di fiducia e il medico curante dell’assicurato, spetta all’interessato chiedere alla Banca di avviare il procedimento di designazione di un terzo medico. Il ricorrente non può addurre validamente l’argomento del suo allontanamento dalla Banca, terminato nel 2005, per giustificare la sua inosservanza, nel 2008, di tali disposizioni.

79      Dall’altro lato, pur essendo censurabile, in considerazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione in una controversia come quella del caso di specie, che i servizi competenti non informino esaustivamente l’assicurato dei suoi diritti e sembrino ignorare essi stessi l’esistenza di una procedura di contestazione dei pareri del medico di fiducia, nessun testo obbliga la Banca a comunicare i mezzi e i termini di ricorso previsti contro uno dei suoi atti che arrechi pregiudizio a un membro del suo personale cui è destinato.

80      In ogni caso, a decorrere dalla notifica al ricorrente, alla fine dell’anno 2008, del controricorso nella causa F‑55/08, nel quale la Banca rammentava l’obbligatorietà della procedura di contestazione dei pareri del suo medico di fiducia, egli non poteva sostenere validamente di non essere a conoscenza di una siffatta procedura. Orbene, egli ha presentato la sua domanda di designazione di un terzo medico solo il 5 maggio 2009. Contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la presentazione del suo ricorso, il 5 giugno 2008, nella causa F‑55/08 non ha potuto sortire l’effetto di sospendere il termine entro il quale doveva essere richiesta la designazione di un terzo medico. Il ricorrente non ha peraltro atteso la conclusione del giudizio in tale causa per presentare la sua domanda a tal fine, il 5 maggio 2009.

81      Consegue da tutto quanto suesposto che la Banca ha giustamente considerato che la domanda di cui trattasi era tardiva e doveva, pertanto, essere respinta.

82      Pertanto, le conclusioni di annullamento rivolte contro la decisione di rigetto della domanda di designazione di un terzo medico devono essere respinte.

83      Il ricorso dev’essere pertanto integralmente respinto.

 Sulle spese

84      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

85      Dalla motivazione precedentemente esposta risulta che la parte soccombente è il ricorrente. Inoltre la Banca, nelle sue conclusioni, ne ha chiesto espressamente la condanna alle spese. Tuttavia, il Tribunale ritiene, per le ragioni esposte al punto 76 della presente sentenza, che la Banca non ha posto appieno il ricorrente in condizioni tali da esercitare il suo diritto di contestare il diniego di rimborso che gli è stato opposto. Ciò considerato, verrà operata un’equa valutazione delle circostanze di specie decidendo, sulla base delle disposizioni dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 giugno 2011.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.