Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

25 settembre 2012

Causa F‑51/10

Moises Bermejo Garde

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE)

«Funzione pubblica – Funzionari – Reclutamento – Avviso di posto vacante – Atto lesivo – Interesse ad agire – Requisiti linguistici – Autorità competente per adottare un avviso di posto vacante – Ufficio di presidenza del CESE»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Bermejo Garde chiede l’annullamento di un avviso di posto vacante pubblicato dal CESE.

Decisione: L’avviso di posto vacante è annullato. Per il resto, il ricorso è respinto. Il CESE sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Avviso di posto vacante – Requisiti che escludono i funzionari aventi titolo al trasferimento interno o alla promozione – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 29, 90 e 91)

2.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso diretto ad evitare il ripetersi, per il futuro, di un’illegittimità che inficia un atto di un’istituzione dell’Unione – Ricevibilità

(Art. 263 TFUE)

3.      Funzionari – Avviso di posto vacante – Adozione di un nuovo avviso di posto vacante contenente differenze sostanziali rispetto al primo avviso di posto vacante – Autorità competente

(Statuto dei funzionari, art. 29)

1.      Qualora un funzionario abbia titolo per occupare, mediante trasferimento interno o promozione, un posto oggetto di un avviso di posto vacante, tale avviso costituisce un atto che arreca pregiudizio a tale funzionario in quanto le condizioni da esso definite hanno l’effetto di escludere la sua candidatura.

(v. punto 36)

Riferimento:

Corte: 19 giugno 1975, Küster/Parlamento, 79/74 (punto 6); 11 maggio 1978, De Roubaix/Commissione, 25/77 (punto 8)

Tribunale della funzione pubblica: 18 maggio 2006, Corvoisier e a./BCE, F‑13/05 (punto 42); 9 luglio 2009, Torijano Montero/Consiglio, F‑91/07 (punto 27)

2.      Un ricorrente può comprovare un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione comunitaria per consentire di evitare che l’illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si riproduca in futuro.

(v. punto 50)

Riferimento:

Corte: 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P (punti 50 e segg.)

3.      Ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo (CESE), i poteri devoluti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina sono esercitati, per quanto riguarda i funzionari del gradi AD 16, AD 15 e AD 14, dall’ufficio di presidenza del CESE quanto all’applicazione, in particolare, dell’articolo 29 dello Statuto.

Pertanto, un nuovo avviso di posto vacante diretto a coprire, secondo la procedura dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2 dello Statuto, il posto di direttore della direzione affari generali del CESE al grado AD 14, contenente differenze sostanziali rispetto al primo avviso di posto vacante per quanto riguarda le qualificazioni richieste, deve procedere da una nuova decisione dell’ufficio di presidenza, in applicazione dell’articolo 72 del regolamento intento.

Di conseguenza, firmando un siffatto nuovo avviso di posto vacante senza la preliminare adozione, a tal fine, di una nuova decisione dell’ufficio di presidenza, il presidente del CESE ha ecceduto la propria competenza, determinando l’annullamento del nuovo avviso di posto vacante.

(v. punti 60, 61, 65 e 68-71)