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Ricorso proposto il 18 giugno 2010 - Hecq / Commissione

(Causa F-47/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni della Commissione con le quali si nega il riconoscimento al ricorrente dell'invalidità permanente parziale ex art. 73 dello Statuto e si pongono a carico dello stesso una parte delle spese e degli onorari medici sostenute in occasione dei lavori della commissione medica.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione adottata dall'APN il 5 marzo 2010 (e notificata con messaggio di posta elettronico dell'8 marzo 2010), con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal ricorrente, in data 9 dicembre 2009, avverso due decisioni amministrative del 7 settembre 2009 le quali, rispettivamente, negavano al ricorrente il riconoscimento in via definitiva di un'invalidità, nel contesto dell'art. 73 dello Statuto, e, peraltro, imponevano al ricorrente di sostenere la metà delle spese e degli onorari del medico che aveva presieduto la commissione medica, per un importo pari a EUR 500 (poi ridotto ad EUR 300), nonché la totalità (in un secondo tempo ridotta al 60%) delle spese e degli onorari del medico che l'aveva rappresentato nel contesto dei lavori della commissione medica;

annullare parimenti le citate decisioni del 7 settembre 2009;

condannare la Commissione europea alle spese.

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