Language of document : ECLI:EU:F:2014:243

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

11 novembre 2014

Causa F‑52/11

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Molestie psicologiche – Procedimento d’inchiesta – Relazione del comitato d’inchiesta – Definizione errata delle molestie psicologiche – Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia – Annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. De Nicola chiede, in sostanza, da un lato, di annullare la decisione del 1º settembre 2010 con la quale il presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI o in prosieguo: la «Banca») ha respinto la sua denuncia di molestie psicologiche e di molestie «in quanto organizzazione» e, d’altro lato, la condanna della BEI al risarcimento dei danni che egli ritiene di aver subìto a causa di tali molestie.

Decisione:      La decisione del 1º settembre 2010 con la quale il presidente della Banca europea per gli investimenti ha respinto la denuncia per molestie psicologiche del sig. De Nicola è annullata. La Banca europea per gli investimenti è condannata a pagare al sig. De Nicola l’importo di EUR 3 000. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Parere del comitato di inchiesta in materia di molestie

(Codice di condotta del personale della Banca europea per gli investimenti art. 3.6; Politica in materia di dignità sul posto di lavoro della Banca europea per gli investimenti punto 5.5)

2.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Molestie psicologiche – Nozione – Lesione dell’autostima e della fiducia in se stessi – Assenza del requisito dell’intento di nuocere del molestatore

(Codice di condotta del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 3.6.1; Politica in materia di dignità sul posto di lavoro della Banca europea per gli investimenti, art. 2.1)

3.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi dedotti

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, § 1, e)]

1.      Arrecano pregiudizio solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in modo rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo. Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, segnatamente in esito ad un procedimento interno, in linea di principio sono impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell’amministrazione al termine di detto procedimento, ad esclusione dei provvedimenti intermedi aventi lo scopo di preparare la decisione finale. Gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio e solo in occasione di un ricorso contro la decisione adottata al termine del procedimento il ricorrente può far valere l’irregolarità degli atti anteriori che sono ad essa strettamente connessi.

Il parere del comitato d’inchiesta della Banca europea per gli investimenti competente ai sensi della Politica in materia di dignità sul posto di lavoro costituisce un atto preparatorio della decisione finale adottata dal presidente della Banca europea per gli investimenti. Giacché, di conseguenza, il parere di detto comitato d’inchiesta non costituisce un atto impugnabile in quanto tale, le conclusioni dirette al suo annullamento devono essere respinte in quanto irricevibili.

Per contro, l’illegittimità del parere di detto comitato d’inchiesta può essere dedotta a sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione finale adottata dal presidente della Banca europea per gli investimenti. Dalla regolamentazione interna dal titolo «Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul posto di lavoro», adottata dalla Banca europea per gli investimenti e menzionata all’articolo 3.6 del codice di condotta del personale della Banca, risulta infatti che il parere del comitato d’inchiesta costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza, per irregolarità d’ordine sostanziale o procedurale, rappresenta, di conseguenza, un vizio che inficia la legittimità della decisione del presidente della Banca adottata in base a tale parere.

(v. punti 142, 144 e 145)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza D/BEI, T‑275/02, EU:T:2005:81, punti 43‑46, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, punto 139

2.      Ai sensi dell’articolo 3.6.1 del codice di condotta della Banca europea per gli investimenti, le molestie psicologiche sono definite come la ripetizione, nel corso di un periodo abbastanza lungo, di commenti, atteggiamenti o comportamenti ostili o inappropriati, espressi o manifestati da uno o più membri del personale nei confronti di un altro membro del personale. La Politica in materia di dignità sul posto di lavoro della Banca precisa che non ha rilevanza il fatto che il comportamento di cui trattasi sia intenzionale o meno. Il principio determinante è che le molestie e le intimidazioni sono comportamenti indesiderabili e inaccettabili che minano l’autostima e la fiducia in se stessi di coloro che ne sono vittime.

Ne consegue che, rispetto alla regolamentazione interna in vigore in seno alla Banca, sussistono molestie psicologiche, che fanno sorgere un obbligo di assistenza in capo alla Banca, allorché i commenti, gli atteggiamenti o i comportamenti del molestatore hanno provocato oggettivamente, e dunque per il loro contenuto, una lesione dell’autostima e della fiducia in se stessi della persona che ne è stata oggetto all’interno della Banca.

Non è conforme a tale regolamentazione interna vincolante il parere del comitato d’inchiesta in materia di molestie psicologiche, il quale esige che, perché siano configurabili delle molestie psicologiche, una condotta sia intenzionale.

(v. punti 143, 149, 150 e 154)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza CG/BEI, F‑103/11, EU:F:2014:185, punto 69

3.      In forza dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale della funzione pubblica di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo stesso.

Occorre aggiungere che il ruolo essenziale dell’avvocato quale ausiliario di giustizia consiste proprio nel fondare la domanda esposta nel ricorso su un’argomentazione in diritto sufficientemente comprensibile e coerente, in considerazione del fatto che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica prevede, in linea di principio, un solo scambio di memorie.

(v. punti 161 e 162)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza AH/Commissione, F‑76/09, EU:F:2011:12, punti 29 e 31, e la giurisprudenza citata