Language of document : ECLI:EU:F:2007:190

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

8 novembre 2007

Causa F‑125/06

Walter Deffaa

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto – Trasferimento interno – Posto di direttore generale – Inquadramento – Art. 7, n. 1, dello Statuto – Art. 29, n. 1, dello Statuto – Art. 44, secondo comma, dello Statuto – Art. 45, n. 1, dello Statuto – Indennità di funzioni direttive»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Deffaa chiede l’annullamento della decisione del presidente della Commissione 12 gennaio 2006, recante nomina dello stesso al posto di direttore generale del servizio di controllo contabile interno, con decorrenza 1° agosto 2004, nella parte in cui tale decisione fissa il suo inquadramento nel grado A*15, quarto scatto, e, per quanto necessario, l’annullamento della decisione del direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» 23 dicembre 2005, recante rigetto della sua domanda diretta a beneficiare di uno scatto ulteriore nel suo grado, a decorrere dalla data della sua nomina quale direttore generale, ai sensi dell’art. 44, secondo comma, dello Statuto, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723 (GU L 124, pag. 1).

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Posto vacante – Copertura mediante trasferimento interno – Inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, artt. 7, n. 1, e 29; allegati XIII, art. 2, n. 1, e XIII.1)

2.      Funzionari – Avanzamento di scatto – Funzionario che occupa un posto direttivo

(Statuto dei funzionari, art. 44, secondo comma; allegato XIII, art. 7, n. 4)

1.      Un funzionario dell’ex grado A 2, ridenominato A*15 a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il Regime applicabile agli altri agenti, assegnato, nel suo grado e scatto, ad un posto di direttore generale presso la Commissione, dopo aver presentato un atto di candidatura a seguito di un avviso di posto vacante per un posto dell’ex grado A 1, ridenominato A*16, non può validamente sostenere che la Commissione fosse tenuta a nominarlo nel grado A*16, grado superiore del gruppo di funzioni interessato, per attribuirgli le funzioni superiori di direttore generale.

Nessuna disposizione dello Statuto vieta alla Commissione di nominare dei funzionari a posti di direttore generale nel grado inferiore del gruppo di funzioni interessato, a meno che essi non siano già inquadrati nel grado superiore. Una siffatta nomina nel grado inferiore del gruppo di funzioni non può essere considerata incompatibile con il principio secondo cui ogni funzionario ha un’aspettativa di carriera in seno alla sua istituzione, dato che un funzionario di grado A*15, trasferito ad un posto di direttore generale, conservando il suo grado, ha un’aspettativa ad un’eventuale promozione successiva al grado A*16.

Anche se l’avviso di posto vacante ha fissato al grado A 1 il livello del posto da coprire, la soppressione, a partire dal 1° maggio 2004, del detto grado, che deriva dall’introduzione del nuovo sistema di carriera, ha portato la Commissione, al fine di determinare il grado corrispondente, a dover applicare l’allegato XIII.1 dello Statuto. Orbene, l’impiego tipo di direttore generale corrisponde a due gradi, ossia i gradi A*15 e A*16. La determinazione del livello del posto da coprire, alla quale la Commissione ha proceduto redigendo l’avviso di posto vacante in vigenza delle disposizioni del precedente Statuto, non ha potuto prolungare gli effetti di quest’ultimo oltre la data del 1° maggio 2004, adottata dal legislatore comunitario per l’entrata in vigore della nuova struttura di carriera dei funzionari comunitari.

Non si può utilmente sostenere che per l’autorità che ha il potere di nomina è impossibile attribuire funzioni superiori ad un funzionario senza promuoverlo al grado superiore. Al riguardo, la tabella descrittiva dei diversi impieghi tipo figurante all’allegato XIII.1 dello Statuto prevede che un unico e identico grado corrisponda a impieghi di livello diverso, come gli impieghi di direttore e di direttore generale, per quanto riguarda il grado A*15.

(v. punti 58-62)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. II-2523, punto 109)

2.      Le disposizioni dell’art. 44, secondo comma, dello Statuto, che disciplinano l’avanzamento di scatto, e dell’art. 7, n. 4, dell’allegato XIII dello stesso Statuto, che disciplinano l’indennità di funzioni direttive, nella loro versione risultante dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il Regime applicabile agli altri agenti, sono strettamente interconnesse, di modo che non è ammissibile un’applicazione autonoma di ciascuna di esse, indipendentemente dall’altra.

I vantaggi finanziari previsti da queste due disposizioni sono, nel loro ammontare, identici e, anche se le loro modalità di concessione differiscono, presentano nette analogie per quanto riguarda il loro oggetto e la loro finalità, cioè, in particolare, compensare i vincoli inerenti alle funzioni di direzione intermedia o superiore.

Inoltre, ammettere che un funzionario assunto anteriormente al 1° maggio 2004 e che svolga funzioni direttive possa cumulare il premio per funzioni direttive e l’avanzamento di scatto, mentre funzionari assunti dopo il 30 aprile 2004 e che svolgano funzioni direttive non possono, in ogni caso, mai aspirare al beneficio del premio per funzioni direttive, avrebbe l’effetto di creare, senza giustificazioni obiettive, una disparità di trattamento tra funzionari nell’applicazione delle nuove disposizioni, introdotte in occasione della riforma amministrativa, a seconda che essi siano stati assunti prima o dopo l’entrata in vigore di quest’ultima.

(v. punti 82 e 84-88)