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Ricorso proposto il 22 luglio 2019 – Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-559/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, E. Manhaeve e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici sotterranei nell’area della Doñana, non avendo effettuato un’ulteriore caratterizzazione di quelli che presentano un rischio, senza nemmeno definire le misure necessarie, e non avendo incluso nel programma di misure del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (piano di gestione del bacino idrografico per il distretto idrografico del Guadalquivir) misure di base e complementari adeguate, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 1, lettera a), e con il punto 2.1.2 dell’allegato V; dell’articolo 5, in combinato disposto con il punto 2.2 dell’allegato II; e dell’articolo 11, paragrafi 1 e 3, lettere a), c) ed e), e paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque1 ;

dichiarare che, non avendo adottato le misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie che hanno motivato la designazione delle zone qui considerate (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana nord e ovest e ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero e Montes de Moguer), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2 ;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Inadempimento degli obblighi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2000/60/CE, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera a, e con il punto 2.1.2. dell’allegato V della medesima direttiva

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri l’obbligo di impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. Tale disposizione va letta in relazione con l’articolo 1, lettera a), della medesima direttiva, che precisa gli obiettivi ambientali che gli Stati membri devono conseguire relativamente ai corpi idrici sotterranei, e il punto 2.1.2. del suo allegato V, che definisce il buono stato quantitavo delle acque sotterranee. La Commissione ritiene che il Regno di Spagna non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il deterioramento a causa dello sfruttamento eccessivo dei corpi idrici sotterranei dell’area della Doñana. La Commissione conclude, quindi, che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2000/60/CE, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera a) e con il punto 2.1.2. dell’allegato V della medesima direttiva.

Inadempimento degli obblighi ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, in relazione con il punto 2.2 dell’allegato II della medesima direttiva

L’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE stabilisce il procedimento da seguire per il distretto idrografico, imponendo in ogni caso un’analisi delle caratteristiche del distretto, un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e un’analisi economica dell’utilizzo idrico. Qualora, dopo aver realizzato l’analisi iniziale delle caratteristiche, sia rilevato che un corpo idrico sotterraneo presenta un rischio, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi del punto 2.2 dell’allegato II della direttiva, ad effettuare una caratterizzazione ulteriore. La Commissione ritiene che il Regno di Spagna non abbia applicato correttamente l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, in combinato disposto con il punto 2.2 dell’allegato II della medesima direttiva, in quanto non ha effettuato una caratterizzazione ulteriore dei corpi idrici sotterranei dell’area della Doñana che presentano un rischio, senza nemmeno definire le misure necessarie. La Commissione conclude, di conseguenza, che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, in combinato disposto con il punto 2.2 dell’allegato II della medesima direttiva.

Inadempimento dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere a), c) e e) e del paragrafo 4 della direttiva 2000/60/CE

Secondo il disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, ogni Stato membro «per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, (...) prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4». Il paragrafo 3, lettere a), c) ed e) definisce in dettaglio ciascuna misura di base che detto programma di misure deve contenere. Il paragrafo 4 della medesima disposizione si riferisce alle misure supplementari che sono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base. La Commissione ritiene che il Regno di Spagna non abbia inserito nel piano di gestione del bacino idrografico per il distretto idrografico del Guadalquivir le misure di base e complementari adeguate, e, per questo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 1, 3, lettere a), c) ed e), e 4 della direttiva 2000/60/CE.

Inadempimento dell’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, della direttiva 92/43/CEE

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE stabilisce, sulla base del principio di prevenzione, un dovere di tutela generale che obbliga ad evitare qualsivoglia degrado degli habitat e perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, che possano avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva. Ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva, tale dovere di tutela si stende alle zone classificate come Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) [zone di protezione speciale (ZPS) per gli uccelli] ai sensi della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979], concernente la conservazione degli uccelli selvatici3 . La Commissione ritiene che, non avendo adottato le misure adeguate per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui sono state designate le aree ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Nord e Ovest e ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero e Montes de Moguer, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, della direttiva 92/43/CEE.

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1 GU 2000, L 327, pag. 1

2 GU 1992, L 206, pag. 7

3 GU L 103 del 25.04.1979, pag. 1