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Impugnazione proposta il 20 novembre 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020, causa T-437/16, Italia / Commissione

(Causa C-623/20 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana, Regno di Spagna

Conclusioni

La Commissione chiede alla Corte di

annullare la sentenza impugnata;

ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado come infondato;

condannare la Repubblica italiana alle spese del presente giudizio e a quelle del giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la Commissione fa valere tre motivi. Il primo motivo è relativo ad un errore di diritto nell'interpretazione dell’art. 1 quinquies, par. 6, dello statuto e nell’interpretazione dell’obbligo di motivazione nonché ad una violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze del Tribunale. Esso si divide in tre parti;

La prima parte è relativa ad un errore di diritto e ad una violazione dell’obbligo di motivazione quanto al fine dell’immediata operatività dei candidati e riguarda il punto 137 della sentenza impugnata.

La seconda parte è relativa alla definizione di un onere della prova sproporzionato nei confronti della Commissione e ad una violazione dell’obbligo di motivazione; essa è relativa ai punti 113, ultima frase, 138, 144, 147, ultima frase, 157-161, 193 e 197 della sentenza impugnata.

La terza parte è relativa ad un errore di diritto nella ricerca di un atto giuridicamente vincolante nelle norme interne prodotte in giudizio dalla Commissione; essa riguarda i punti 132-135 della sentenza impugnata.

Il secondo motivo è relativo a diverse denaturazioni commesse dal Tribunale nella valutazione degli elementi di prova nonché ad un errore di diritto.

La prima denaturazione è relativa alla valutazione della comunicazione del Presidente della Commissione e della sua approvazione da parte del collegio; essa è contenuta ai punti 112 a 117, 138, della sentenza impugnata.

La seconda denaturazione riguarda la valutazione del regolamento interno della Commissione e delle sue modalità di applicazione; essa è contenuta ai punti 119-120 della sentenza impugnata.

La terza denaturazione è relativa alla valutazione della sezione sulle esigenze linguistiche in funzione della procedura di adozione contenute nel Manuale delle procedure operative e si riferisce ai punti 145-149 della sentenza impugnata.

La quarta denaturazione è relativa alla mancata valutazione globale dei documenti richiamati ai punti da i) a iii), supra e si riferisce ai punti 132-137, 139, della sentenza impugnata.

La quinta denaturazione è relativa alla valutazione della comunicazione SEC(2006)1489 final e concerne i punti 140-143 della sentenza impugnata.

La sesta denaturazione è relativa alla valutazione degli elementi sulle lingue utilizzate dai membri del personale della Commissione incaricati delle funzioni di audit; in merito agli stessi punti della sentenza, la Commissione fa anche valere un errore di diritto; entrambi tali vizi riguardano i punti 152-163 della sentenza impugnata.

La settima denaturazione è relativa alla prassi interna della Corte dei conti in materia linguistica e alle lingue utilizzate dai membri del personale della Corte dei conti; essa riguarda i punti 172-188 della sentenza impugnata.

Il terzo motivo è relativo all’illegittimità dell’analisi del Tribunale sulle lingue di comunicazione dei candidati; esso si riferisce ai punti 219 a 224 della sentenza impugnata.

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