Language of document : ECLI:EU:F:2011:160

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

28 settembre 2011

Causa F‑9/10

AC

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Promozione – Esercizio di promozione 2009 – Scrutinio per merito comparativo – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale AC chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del Consiglio di non iscriverlo nell’elenco dei funzionari promossi al grado AD 13 per l’esercizio di promozione 2009.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

4.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

5.      Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)

6.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

7.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

8.      Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione

(Art. 21, terzo comma, CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, n. 4)

1.      L’ampio potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili è limitato dalla necessità di procedere a tale esame con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento. In pratica, tale esame dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti d’informazione e di elementi informativi comparabili.

(v. punto 14)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (punto 53)

2.      Alla luce della libertà di scelta di cui gode un’istituzione per attuare, conformemente alle proprie esigenze di organizzazione e di gestione del personale, gli obiettivi dell’art. 45 dello Statuto, non esiste, per tale istituzione, un obbligo di adottare un sistema particolare di valutazione e di promozione.

(v. punto 16)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 14 febbraio 2007, causa T‑435/04, Simões Dos Santos/UAMI (punto 132)

3.      Ai fini dello scrutinio per merito comparativo da effettuare nell’ambito di una decisione di promozione ex art. 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina (APN) dispone di un ampio potere discrezionale e, in tale ambito, il sindacato del giudice deve limitarsi alla questione se, tenuto conto dei criteri e dei mezzi che possono aver determinato la valutazione dell’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice dell’Unione non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei funzionari a quella dell’APN.

A questo proposito, per preservare l’effetto utile del margine discrezionale che il legislatore ha inteso affidare all’APN in materia di promozione, il giudice non può annullare una decisione per il solo motivo che esso si consideri in presenza di fatti che suscitano dubbi plausibili quanto alla valutazione operata dall’APN, o addirittura che provano l’esistenza di un errore di valutazione. Un annullamento per errore manifesto di valutazione è possibile solo se dai documenti agli atti risulta che l’APN ha ecceduto i limiti che definiscono il detto margine discrezionale.

Non spetta quindi al giudice dell’Unione procedere ad un riesame dettagliato di tutti i fascicoli dei candidati promuovibili al fine di accertarsi di condividere la conclusione a cui è pervenuta l’APN, in quanto, se esso effettuasse un’operazione del genere, uscirebbe dall’ambito del sindacato di legittimità che gli è proprio, sostituendo così la sua propria valutazione dei meriti dei candidati promuovibili a quella dell’APN.

(v. punti 22-24)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Casini/Commissione, cit. (punto 52)

4.      L’art. 45, n. 1, dello Statuto lascia alle istituzioni una certa libertà quanto agli elementi di fatto da prendere in considerazione per procedere allo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, in quanto, al riguardo, non redige un elenco esauriente. Infatti, prevedendo che l’autorità che ha il potere di nomina (APN) «tiene conto, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita (…), e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate», l’art. 45, n. 1, dello Statuto precisa, con l’impiego dell’espressione «in particolare», quali sono i tre elementi di fatto principali da prendere obbligatoriamente in considerazione nello scrutinio per merito comparativo. Non per questo esso esclude la presa in considerazione di altri elementi di fatto che possono anch’essi dare un’indicazione dei meriti dei funzionari promuovibili. Tale conclusione non viene rimessa in discussione dal fatto che, in materia di promozione, l’APN può, solo in subordine – in caso di pari merito tra i funzionari promuovibili alla luce in particolare dei tre elementi considerati espressamente all’art. 45, n. 1, dello Statuto – prendere in considerazione l’età dei candidati e la loro anzianità nel grado o nel servizio. Infatti, né l’età né l’anzianità sono di per se stesse atte a fornire indicazioni sui meriti dei candidati alla promozione. Questo è quindi il motivo per il quale esse possono essere prese in considerazione solo per decidere tra candidati a pari merito.

L’amministrazione gode di un certo margine di manovra quanto all’importanza rispettiva che essa accorda a ciascuno dei tre elementi di fatto, menzionati all’art. 45 dello Statuto, da prendere in considerazione per lo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, dato che le disposizioni di tale articolo non escludono la possibilità di una ponderazione tra i detti criteri, ove essa sia giustificata.

(v. punti 25 e 65)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 5 maggio 2010, causa F‑53/08, Bouillez e a./Commissione (punto 50)

5.      L’autorità che ha il potere di nomina (APN) non è obbligata a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati esclusi e lo stesso vale per quanto riguarda le decisioni della detta autorità di non accogliere una candidatura. Nondimeno, essa è tenuta a motivare la sua decisione recante rigetto del reclamo proposto dal candidato non promosso in forza dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, dal momento che si ritiene che la motivazione di questa decisione coincida con quella della decisione avverso la quale era diretto il reclamo.

(v. punto 29)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio (punto 147)

6.      Alla luce dei termini in cui è formulato l’art. 45 dello Statuto, secondo cui «[a]i fini dell’esame comparativo dei meriti, l’autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, (…) dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue», non è in contrasto con il detto articolo il fatto di includere nella valutazione dei meriti dei funzionari solo le lingue il cui uso, alla luce delle esigenze reali del servizio, fornisce un valore aggiunto sufficientemente rilevante per apparire necessario al buon funzionamento di quest’ultimo.

(v. punto 61)

7.      Quando si applica ad un tribunale, l’esigenza di imparzialità presenta due aspetti. In primo luogo, il tribunale dev’essere imparziale sotto il profilo soggettivo, cioè nessuno dei suoi membri deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali, e l’imparzialità personale si presume sino a prova contraria. In secondo luogo, il tribunale deve essere imparziale sotto il profilo oggettivo, ossia deve offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio.

Tuttavia, si deve rilevare che, poiché la procedura di promozione dei funzionari delle istituzioni non è giudiziaria, ma amministrativa, l’istituzione non può essere qualificata come «tribunale». Pertanto, il rispetto di tutte le caratteristiche che tale giurisprudenza impone ad un «tribunale» non può essere richiesto nei confronti delle istituzioni quando, nell’ambito di una procedura di promozione, esse procedono al confronto dei meriti dei funzionari promuovibili.

In ogni caso, anche se è stato ammesso dal giudice dell’Unione che un «obbligo di imparzialità» possa imporsi all’amministrazione, si deve ricordare che le decisioni in materia di promozione sono adottate, in particolare, sulla base della previa conoscenza che i superiori gerarchici dei funzionari promuovibili hanno potuto acquisire dei meriti di questi ultimi nel corso del rapporto professionale che essi hanno avuto con loro. Si tratta dunque, in questo ambito, non tanto di escludere qualsiasi opinione preconcetta – anche negativa – quanto di garantire che lo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili presenti un carattere oggettivo che consenta, da una parte, di evitare l’arbitrio e la discriminazione e, dall’altra, di garantire la parità di trattamento di tutti i candidati alla promozione.

(v. punti 113-115)

Riferimento:

Corte: 19 febbraio 2009, causa C‑308/07 P, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento (punto 46)

Tribunale di primo grado: 19 marzo 1998, causa T‑74/96, Tzoanos/Commissione (punto 339); 10 giugno 2008, causa T‑282/03, Ceuninck/Commissione (punto 73)

8.      Le istituzioni sono tenute, in forza del loro dovere di sollecitudine, a rivolgere ad un funzionario una decisione individuale redatta in una lingua che questi conosce in maniera approfondita. Pertanto, il fatto che i documenti inviati dall’amministrazione ad uno dei suoi funzionari siano redatti in una lingua diversa dalla lingua materna di tale funzionario o dalla prima lingua straniera da lui scelta non configura alcuna violazione dei diritti del detto funzionario, se egli possiede una conoscenza della lingua utilizzata dall’amministrazione che gli consenta di venire effettivamente e facilmente a conoscenza del contenuto dei documenti di cui trattasi.

Una siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento secondo il quale esisterebbe, sulla base dell’art. 21, terzo comma, CE e dell’art. 41, n. 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un diritto da parte del funzionario di ricevere le risposte alle lettere da lui inviate nella lingua inizialmente utilizzata nella corrispondenza.

(v. punti 116 e 119)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione (punto 46); 17 maggio 2006, causa T‑95/04, Lavagnoli/Commissione (punto 48)

Tribunale dell’Unione europea: 3 febbraio 2011, causa T‑205/07, Italia/Commissione (punti 54 e 55)