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Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 - Clarke / UAMI

(Causa F-5/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nicole Clarke (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, dichiarare la nullità della clausola del contratto della ricorrente che prevede lo scioglimento automatico del contratto di lavoro nel caso in cui la ricorrente non venga selezionata a seguito di un concorso esterno previsto per l'UAMI, dall'altro, dichiarare che i concorsi UAMI/AD/01/07, UAMI/AD/02/07, UAMI/AST/01/07 e UAMI/AST/02/02, non hanno alcuna incidenza sul contratto della ricorrente. Infine, una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare le decisioni dell'UAMI contenute nella lettera del 12 marzo 2009, con le quali viene stabilito il termine del rapporto di lavoro della ricorrente con l'applicazione di un preavviso di risoluzione di 8 mesi, a decorrere dal 16 marzo 2009, e accertare la continuazione del rapporto di lavoro, non risolto, tra la ricorrente e l'UAMI. Qualora il Tribunale lo ritenga necessario, la ricorrente chiede altresì l'annullamento degli ulteriori atti dell'UAMI, ritenuti dalla ricorrente non autonomi, del 3 agosto 2009 (sospensione del termine per 3 mesi) e del 9 ottobre 2009 (rigetto del reclamo).

Annullare o dichiarare la nullità della clausola di risoluzione contenuta nell'art. 5 del contratto di lavoro della ricorrente con l'UAMI; in subordine,

    dichiarare che anche in futuro lo scioglimento del contratto di lavoro della ricorrente non potrà essere fondato sulla clausola di risoluzione in esso contenuta;

    accertare, in ulteriore subordine, che in ogni caso i concorsi indicati nella lettera dell'UAMI del 12 marzo 2009 non potevano far scaturire effetti negativi dalla clausola di risoluzione.

Condannare l'UAMI a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal giudice in via equitativa, per i danni morali e immateriali da essa subiti per le dichiarazioni di cui al punto 1. della domanda.

Nel caso in cui l'attività lavorativa concretamente prestata dalla ricorrente al momento della decisione del Tribunale e/o il pagamento delle spettanze dovute dall'UAMI alla ricorrente abbiano termine, nonostante la persistenza di un rapporto di lavoro, a causa del comportamento illegittimo dell'UAMI:

    condannare l'UAMI - dopo aver accertato l'obbligo di quest'ultimo di mantenere alle sue dipendenze la ricorrente alle medesime condizioni e a reintegrarla nel servizio - a risarcire integralmente la ricorrente per i danni materiali da essa subiti, in particolare pagandole tutte le eventuali spettanze arretrate e tutti gli ulteriori costi da essa sopportati a causa del comportamento illegittimo dell'UAMI (deducendo le indennità di disoccupazione percepite).

    In subordine, nel caso in cui per motivi di diritto o di fatto nel caso di specie non avvenga una reintegrazione della ricorrente nel servizio e/o un proseguimento del rapporto di lavoro alle medesime condizioni, condannare l'UAMI a risarcire la ricorrente del danno materiale da essa subito a causa dell'illegittima interruzione della sua attività lavorativa, per un importo pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell'arco della vita e il reddito che la ricorrente avrebbe percepito se il contratto fosse stato mantenuto, considerando i diritti a pensione ed ulteriori prestazioni.

Condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

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