Language of document : ECLI:EU:F:2014:244

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

11 novembre 2014

Causa F‑55/08 RENV

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Personale della BEI – Valutazione – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Non luogo a statuire sulla domanda di risarcimento»

Oggetto:      Ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. De Nicola chiedeva, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 14 dicembre 2007, in secondo luogo, l’annullamento della decisione del 13 luglio 2007 di non promuoverlo, in terzo luogo, l’annullamento del suo rapporto informativo per l’anno 2006 e, in quarto luogo, la condanna della BEI al risarcimento dei danni per le molestie psicologiche delle quali riteneva essere vittima.

Decisione:      La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 14 dicembre 2007 è annullata. Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni volte all’annullamento della decisione del 13 luglio 2007 di non promuovere il ricorrente, sulle conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo per l’anno 2006 e sulle conclusioni volte al risarcimento dei danni lamentati a titolo di molestie psicologiche. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola nei procedimenti F‑55/08, T‑37/10 P, e F‑55/08 RENV.

Massime

1.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Valutazione – Rapporto informativo – Contestazione dinanzi al comitato per i ricorsi della Banca – Portata del controllo del comitato per i ricorsi

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

2.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso per risarcimento danni – Domande risarcitorie fondate sugli stessi fatti presentati nell’ambito di due ricorsi distinti – Preferenza – Principio di buona amministrazione della giustizia – Non luogo a statuire

1.      Il comitato per i ricorsi istituito dalla Banca europea per gli investimenti in materia di valutazione dei membri del personale deve esercitare un controllo completo sul rapporto informativo con cui è adito e non già un controllo ristretto limitato all’errore manifesto di valutazione. Infatti, la possibilità, di cui dispone il comitato per i ricorsi, di annullare ogni affermazione contenuta nella scheda di valutazione, vale a dire nel rapporto informativo, implica che tale comitato è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla. La portata di tale competenza eccede quindi chiaramente quella del mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto. Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza espressamente riconosciutagli a modificare i giudizi individuali e il voto che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’interessato. Infatti, una modifica del voto dell’interessato implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni di merito che compaiono nel rapporto contestato relativamente all’esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, laddove necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti.

(v. punti 32 e 33)

2.      Quando gli elementi e le affermazioni di fatto e di diritto relativi ai medesimi fatti all’origine di due domande di risarcimento presentate dallo stesso ricorrente nell’ambito di due ricorsi distinti riguardanti il medesimo convenuto sono più circostanziati e argomentati nell’ambito di uno dei due ricorsi e ciò da parte di entrambe le parti, ne deriva che il giudice dell’Unione è in posizione migliore per conoscere e valutare i fatti all’origine della domanda di risarcimento nell’ambito di tale causa. Di conseguenza, esso è in posizione migliore per garantire la buona amministrazione della giustizia e una tutela giurisdizionale effettiva nell’ambito di tale causa. Non vi è luogo a statuire, così, sulla domanda di risarcimento nell’ambito dell’altra causa.

(v. punti 60, 62 e 63)