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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 20 febbraio 2019 – Pensionsversicherungsanstalt / CW

(Causa C-135/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt

Resistente: CW

Questioni pregiudiziali

Se, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 1 , l’indennità di riabilitazione austriaca debba essere qualificata:

– come prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento; oppure

– come prestazione d’invalidità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento; oppure

– come prestazione di disoccupazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento.

Se, alla luce del diritto primario, il regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, quale precedente Stato di residenza e di esercizio attività lavorativa, sia tenuto a corrispondere prestazioni quale l’indennità di riabilitazione austriaca a una persona residente in un altro Stato membro, nel caso in cui questi abbia maturato la maggior parte dei periodi contributivi ai fini dell’assicurazione sanitaria e pensionistica come lavoratore in quest’altro Stato membro (e precisamente, dal punto di vista temporale, successivamente al relativo trasferimento della residenza, avvenuto anni prima) e da allora non abbia percepito alcuna prestazione in base all’assicurazione sanitaria o pensionistica del precedente Stato di residenza e di esercizio di attività lavorativa.

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1 GU 2004, L 166, pag. 1.