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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 18 settembre 2020 – BT / Eurowings GmbH

(Causa C-438/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente in appello: BT

Resistente in appello: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

Se sussista un «negato imbarco» ai sensi degli articoli 4 e 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 1 anche nel caso in cui ai passeggeri venga negato l’imbarco sul volo di cui trattasi non solo alla porta d’imbarco (varco di partenza), bensì già prima al banco dell’accettazione e per tale motivo essi non raggiungano neppure la porta d’imbarco (varco di partenza).

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se sussista un «negato imbarco» ai sensi degli articoli 4 e 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 anche nel caso in cui, al banco dell’accettazione, non venga consentito al passeggero di salire a bordo solo pochi minuti prima dell’orario di partenza previsto, vale a dire in un momento in cui l’imbarco è già evidentemente completato e non è più de facto possibile che il passeggero salga a bordo.

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se uno spostamento della prenotazione di un passeggero su un altro volo costituisca un «negato imbarco» ai sensi degli articoli 4 e 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004, qualora il passeggero raggiunga il banco dell’accettazione solo pochi minuti prima dell’orario di partenza previsto, vale a dire in un momento in cui l’imbarco è già evidentemente completato e non è più de facto possibile che il passeggero salga a bordo, e gli venga negato il trasporto in quanto l’imbarco è già completato.

In caso di risposta negativa alla prima, alla seconda e alla terza questione: se l’articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui i passeggeri si dispongono in fila d’attesa dinanzi al banco dell’accettazione in tempo utile (nel caso di specie, circa due ore) prima della partenza ma, a causa di carenze organizzative della compagnia aerea (ad esempio, numero insufficiente di banchi di accettazione aperti, mancanza di personale, assenza di informazioni per i passeggeri tramite sistemi di altoparlanti) e/o di problemi riguardanti l’aeroporto (nel caso di specie: un difetto del nastro trasportatore dei bagagli), raggiungono il banco dell’accettazione solo in un momento (nel caso di specie: cinque minuti prima dell’orario di partenza previsto) nel quale l’imbarco è già completato e per questo motivo non sono più trasportati, sussiste un caso di «negato imbarco» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), del regolamento.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).