Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2012 – Possanzini / Frontex
(Causa F-61/11) 1
(Funzione pubblica – Agente temporaneo – Procedura relativa al rinnovo di un contratto di agente temporaneo – Comunicazione all’agente del parere negativo dell’esaminatore in merito al rinnovo – Atto lesivo – Assenza – Domanda di annullamento di osservazioni sfavorevoli sul rendimento che compaiono in talune relazioni annue di valutazione – Ricorso manifestamente irricevibile)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Daniele Possanzini (Varsavia, Polonia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) (rappresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Funzione pubblica – Domanda di annullamento della decisione di revocare la decisione di rinnovo del contratto di agente temporaneo del ricorrente e di una parte delle sue relazioni di valutazione relative al periodo che va dall’agosto 2006 fino al dicembre 2009.
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Il sig. Possanzini sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.
________________________1 GU C 226 del 30.7.2011, pag. 32.