Language of document : ECLI:EU:F:2014:200

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

10 settembre 2014

Causa F‑35/09 DEP

Maria Teresa Visser-Fornt Raya

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese ripetibili proposta ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura dal sig. Visser-Fornt Raya a seguito della sentenza pronunciata nella causa Visser-Fornt Raya/Europol (F‑35/09, EU:F:2010:61).

Decisione:      L’importo totale delle spese che l’Ufficio europeo di polizia deve rimborsare alla sig.ra Visser-Fornt Raya è stabilito in EUR 1 343,18, somma maggiorata degli interessi moratori dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento, al tasso calcolato sulla base del tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel periodo summenzionato, aumentato di due punti.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Accordo sugli onorari stipulato tra una parte e il suo avvocato – Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

Il giudice dell’Unione non ha il potere di liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai rispettivi avvocati, ma quello di determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere ripetuti presso la parte condannata alle spese. Ne consegue che la prova del pagamento delle spese di cui è chiesta la ripetizione non è necessaria ai fini della liquidazione da parte del Tribunale delle spese ripetibili.

Infatti, statuendo su una domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non è tenuto a prendere in considerazione un eventuale accordo concluso al riguardo tra la parte interessata e i suoi agenti o avvocati.

Pertanto, il fatto che sia stato deciso, secondo un accordo intervenuto tra la parte ricorrente e i suoi avvocati, che la prima non avrebbe versato alcun onorario ai secondi non incide sul diritto della parte ricorrente di ripetere le spese sostenute nell’ambito del procedimento principale.

(v. punti 14, 19 e 20)

Riferimento:

Corte: ordinanze Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, 318/82, EU:C:1985:468, punto 2; 10 settembre 2009, C.A.S./Commissione, C‑204/07 P-DEP, EU:C:2009:526, punto 13; 4 luglio 2013, Kronofrance/Germania e a., C‑75/05 P-DEP e C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, punto 30