Language of document : ECLI:EU:F:2009:131

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

29 settembre 2009

Causa F‑125/07

Armin Hau

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2006 – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi – Scrutinio per merito comparativo – Soglia di riferimento – Mancata presa in considerazione della qualità di “candidato residuo”»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Hau chiede l’annullamento della decisione del Parlamento, pubblicata il 21 novembre 2006, di non includere il suo nome nell’elenco dei funzionari promossi al grado B*7 per l’esercizio di promozione 2006.

Decisione: La decisione del Parlamento, pubblicata il 21 novembre 2006, di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi al grado B*7 per l’esercizio di promozione 2006 è annullata. Il Parlamento è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Decisione che arreca pregiudizio – Obbligo di motivazione – Possibilità di motivare una decisione di non promozione nella fase precontenziosa – Conseguenze

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Presa in considerazione di una proposta di promozione fatta nell’esercizio precedente

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      L’amministrazione ha la facoltà di motivare una decisione di non promozione nella fase precontenziosa. Tuttavia, quando l’amministrazione si avvalga di tale facoltà, è giocoforza constatare che essa priva i funzionari interessati della possibilità di presentare un reclamo conoscendo la motivazione della decisione contestata e quindi di esporre di conseguenza i loro argomenti. Pertanto, nel caso in cui un funzionario abbia avuto conoscenza della motivazione di una decisione solo nella fase del rigetto del reclamo, l’amministrazione non può opporgli il rispetto del principio della concordanza tra il reclamo e il ricorso a proposito di motivi o di censure in relazione a tale motivazione.

(v. punto 24)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 febbraio 1992, causa T‑52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II‑121, punto 36)

2.      Per valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito della decisione di promozione prevista dall’art. 45 dello Statuto, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale. Pertanto, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto dei modi e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato.

L’esistenza di un ampio potere discrezionale non può tuttavia dispensare l’amministrazione dal suo obbligo di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Il fatto di essere stato proposto per una promozione in occasione dell’esercizio di promozione precedente all’esercizio controverso costituisce un elemento di merito pertinente, a condizione che il funzionario non abbia demeritato a partire dall’esercizio di promozione nel corso del quale era stato proposto alla promozione.

D’altro canto, la sistematica mancata presa in considerazione della qualità di «candidato residuo» rischierebbe di creare una discriminazione tra funzionari candidati ad una promozione, dato che porterebbe a trattare allo stesso modo situazioni obiettivamente diverse. Infatti, la circostanza che un funzionario abbia già raggiunto la soglia di promozione nell’esercizio di promozione precedente, che è intrinsecamente connessa con i meriti di cui egli ha dato prova in precedenza, pone quest’ultimo in una situazione diversa, alla luce di questo aspetto del suo merito, rispetto alle persone che non hanno raggiunto la detta soglia di promozione nell’esercizio precedente.

(v. punti 26‑28)

Riferimento:

Corte: 23 ottobre 1986, causa 26/85, Vaysse/Commissione (Racc. pag. 3131, punto 26), e 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München (Racc. pag. I‑5469, punto 14)

Tribunale di primo grado: 11 dicembre 1991, causa T‑169/89, Frederiksen/Parlamento (Racc. pag. II‑1403, punto 69); 4 maggio 2005, causa T‑30/04, Sena/AESA (Racc. PI pagg. I‑A‑113 e II‑519, punto 80), e 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 69)

Tribunale della funzione pubblica: 10 ottobre 2007, causa F‑107/06, Berrisford/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 76)