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Impugnazione proposta il 4 settembre 2019 dalla NRW.Bank avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 26 giugno 2019, causa T-466/16, NRW.Bank / Comitato di risoluzione unico

(Causa C-662/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NRW.Bank (rappresentanti: J. Seitz, J. Witte e D. Flore, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Comitato di risoluzione unico, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2019 nella causa T-466/16 e la decisione del convenuto e resistente sul contributo annuale della ricorrente al Fondo di risoluzione unico per il periodo contributivo 2016;

in subordine, annullare la sentenza di cui al punto 1 e rinviare la causa al Tribunale;

condannare il resistente alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce due motivi:

In primo luogo, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, il suo ricorso di annullamento non sarebbe stato proposto tardivamente ai sensi dell’articolo 263, comma 6, TFUE. Infatti, la decisione del convenuto relativa al contributo annuale della ricorrente al Fondo di risoluzione unico per l’anno 2016 si baserebbe su due decisioni successive del convenuto, indicate come la «prima decisione del CRU» e la «seconda decisione del CRU». Entrambe le decisioni sarebbero state inviate esclusivamente alla Nationale Abwicklungsbehörde (autorità nazionale di risoluzione; in prosieguo: la «FMSA») e la ricorrente non ne sarebbe stata direttamente informata, né esse le sarebbero state comunicate. Quest’ultima sarebbe venuta a conoscenza della presunta esistenza delle decisioni del CRU (ma non del loro contenuto) solo attraverso i rispettivi avvisi di accertamento della FMSA, noti come il «primo avviso della FMSA» e il «secondo avviso della FMSA».

Contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, l’evento rilevante ai fini del calcolo del termine per la proposizione del ricorso di annullamento sarebbe quindi unicamente il ricevimento del secondo avviso della FMSA da parte della ricorrente. Infatti, la seconda decisione del CRU avrebbe sostituito la prima decisione di quest’ultimo.

Tuttavia, anche supponendo che la seconda decisione del CRU non abbia completamente sostituito, ma soltanto modificato la prima decisione, si dovrebbe parimenti considerare, ai fini della decorrenza del termine di ricorso , in forza della giurisprudenza, unicamente il ricevimento del secondo avviso della FMSA .

La ricorrente sostiene inoltre che essa, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, non sarebbe stata tenuta, in considerazione delle particolarità del caso di specie, a chiedere che le fosse comunicata la prima decisione del CRU e a prendere in tal modo conoscenza del suo contenuto e della sua motivazione. Infatti, un obbligo del genere non sussisterebbe, in ogni caso, quando vi siano incertezze – come nella fattispecie – riguardo sia alla persona interessata dal presunto obbligo di formulare una domanda sia al suo oggetto

Infine, il termine di ricorso dovrebbe considerarsi rispettato già solo per motivi di tutela del legittimo affidamento, ma anche, in ogni caso, sul fondamento di un errore scusabile.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che la ricorrente non avrebbe esposto motivi né argomenti riguardo alla seconda decisione del CRU. Tale conclusione violerebbe il diritto della ricorrente ad essere ascoltata, derivante dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il Tribunale avrebbe ignorato varie osservazioni della ricorrente e non ne avrebbe erroneamente tenuto conto nella propria decisione, privandola pertanto di un equo processo.

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