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Impugnazione proposta il 6 maggio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 febbraio 2019, causa T-865/16, Fútbol Club Barcelona / Commissione

(Causa C-362/19 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková, B. Stromsky e G. Luengo, agenti)

Altra parte nel procedimento: Fútbol Club Barcelona e Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea;

riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato e, in particolare, nell’interpretazione della nozione di vantaggio degli aiuti di Stato e nell’obbligo di valutazione dell’esistenza di detto vantaggio da parte della Commissione. Il presente motivo unico d’impugnazione può essere suddiviso in due parti, che costituiscono l’errore di diritto individuato.

In primo luogo, la Commissione considera che il Tribunale incorre in errore nel concludere che l’esame atto a determinare se un regime fiscale particolare conceda un vantaggio ai suoi beneficiari richiede non solo di analizzare i criteri inerenti e consolidati del regime esaminato, relativi alla capacità di porre i beneficiari in una posizione di maggior favore rispetto alle altre imprese soggette al regime generale, ma che tale valutazione richiede altresì l’analisi di elementi sfavorevoli prodotti da circostanze esterne al regime e variabili in ciascun esercizio finanziario, persino quando tali elementi sfavorevoli siano aleatori e inidonei a neutralizzare sistematicamente i vantaggi che, peraltro, non si possono prevedere in sede di un esame ex ante del regime.

In secondo luogo, anche sulla base di tale errata valutazione della nozione di vantaggio, il Tribunale interpreta erroneamente l’obbligo di diligenza della Commissione in sede di esame dell’esistenza di un regime di aiuti e commette un errore di diritto relativamente all’onere della prova incombente alla Commissione di dimostrare l’esistenza di un vantaggio in tal caso.

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