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Impugnazione proposta il 23 maggio 2019 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 marzo 2019, causa T-26/18, Francia / Commissione

(Causa C-404/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, A.-L. Desjonquères, C. Mosser, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare parzialmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 12 marzo 2019, causa T-26/18, Francia / Commissione;

statuire definitivamente sulla controversia, annullando la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 1 , nella parte in cui impone alla Francia rettifiche forfettarie del 100 % a motivo delle lacune nel sistema di controllo degli aiuti alla superficie in Alta Corsica;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il governo francese chiede alla Corte di annullare parzialmente la sentenza impugnata nei limiti in cui respinge il suo ricorso in relazione alla parte della decisione controversa che riguarda il «Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica», per gli anni 2013 e 2014, in quanto applica una rettifica forfettaria del 100 % a motivo delle lacune nel sistema di controllo degli aiuti alla superficie in Alta Corsica.

A sostegno della propria impugnazione il governo francese deduce un unico motivo, vertente su un errore di diritto. Il Tribunale si sarebbe fondato su un’interpretazione erronea delle condizioni previste dal punto 3.2.5 degli orientamenti del 2015 per fissare un tasso di rettifica superiore al 25 %. Il Tribunale avrebbe confuso la prova da fornire nell’ipotesi in cui la concessione degli aiuti sia priva di qualsiasi fondamento giuridico o violi le norme del diritto dell’Unione e il caso in cui le lacune nel sistema di controllo siano sufficientemente gravi da far supporre che gli aiuti siano stati concessi in violazione del diritto dell’Unione. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente dichiarato che l’esclusione di tutte le spese dai finanziamenti dell’Unione era giustificata e che la rettifica forfettaria del 100 % era fondata.

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1 GU 2017, L 292, pag. 61.