Language of document : ECLI:EU:F:2012:153

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

14 novembre 2012

Causa F‑120/11

Mario Paulo da Silva Tenreiro

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Posto di direttore – Rigetto della candidatura del ricorrente – Avviso di posto vacante – Parere della commissione di preselezione – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. da Silva Tenreiro chiede l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua candidatura al posto di direttore della direzione A «Giustizia civile» della direzione generale (DG) «Giustizia», nonché della decisione di nominare Y a tale posto.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Funzionari – Avviso di posto vacante – Determinazione delle qualificazioni minime richieste per il posto da coprire – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Errore manifesto di valutazione nella redazione dell’avviso – Onere della prova

(Statuto dei funzionari, art. 29)

2.      Funzionari – Posto vacante – Copertura di un posto mediante promozione o trasferimento interno – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Posto di direttore – Attitudine a dirigere – Requisito che può essere soddisfatto mediante l’esperienza acquisita al di fuori del settore di attività della direzione.

[Statuto dei funzionari, artt. 29, § 1, a), e 45, § 1]

3.      Funzionari – Avviso di posto vacante – Esame delle candidature alla luce dei requisiti indicati – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto dei requisiti stabiliti dall’avviso di posto vacante – Sindacato giurisdizionale – Limiti

4.      Funzionari – Posto vacante – Copertura di un posto mediante promozione o trasferimento interno – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Distinzione tra la procedura di copertura di un posto e la procedura di promozione – Obbligo di prendere in considerazione solo i rapporti informativi – Insussistenza

[Statuto dei funzionari, artt. 29, § 1, a), e 45]

1.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare le capacità richieste per i posti da coprire e solo un errore manifesto di valutazione nella definizione dei requisiti minimi che possono essere richiesti a tal fine può comportare l’illegittimità dell’avviso di posto vacante e della nomina che ne consegue.

Di conseguenza, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità l’adeguatezza dei requisiti richiesti dal posto da coprire quali menzionati nell’avviso di posto vacante alla luce dell’interesse del servizio. In altri termini e più in generale, il motivo relativo all’errore manifesto di valutazione dev’essere respinto se, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la scelta contestata può sempre essere ammessa come valida.

(v. punti 26 e 27)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, Konidaris/Commissione, T‑93/03 (punto 72)

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2011, da Silva Tenreiro/Commissione, F‑72/10 (che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑634/11 P, punto 61); 29 settembre 2011, AJ/Commissione, F‑80/10 (punto 35, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Nell’ambito dello scrutino per merito comparativo dei candidati ad un posto vacante, è ammissibile che un direttore disponga di una formazione o di un’esperienza non rientrante esclusivamente nel settore di attività della direzione che è chiamato a dirigere, in quanto conoscenze specifiche possono essere reperite nel seno stesso della direzione, a livello di capi unità e dei loro collaboratori, e che l’accento sia posto maggiormente su qualità generali di direzione, di analisi e di giudizio di livello elevato.

(v. punto 28)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 3 marzo 1993, Booss e Fischer/Commissione, T‑58/91 (punto 69)

Tribunale della funzione pubblica: da Silva Tenreiro/Commissione, cit., (punto 62)

3.      Spetta all’autorità che ha il potere di nomina valutare se un candidato soddisfa i requisiti indicati da un avviso di posto vacante, e unicamente un errore manifesto può inficiare tale valutazione. Di conseguenza, il Tribunale non può sostituirsi alla detta autorità controllando le valutazioni di quest’ultima sulle attitudini professionali dei candidati, salvo che accerti un errore manifesto di valutazione.

A questo proposito, per quanto riguarda un argomento fondato sul fatto che la detta autorità avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione trascurando l’esperienza specifica del ricorrente rispetto al posto da coprire, quando una siffatta esperienza specifica rispetto alle funzioni attinenti al posto non costituisce un requisito dell’avviso di posto vacante, esso non può svolgere alcun ruolo nell’esistenza o meno di un errore manifesto di valutazione.

(v. punti 34 e 35)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 1990, Kalavros/Corte di giustizia, T‑160/89 e T‑161/89 (punto 29, e giurisprudenza ivi citata); 29 maggio 1997, Contargyris/Consiglio, T‑6/96 (punto 124)

4.      Esistono differenze tra la procedura di copertura di un posto vacante mediante trasferimento interno o promozione, che si svolge conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto, e la procedura di promozione prevista all’articolo 45 dello Statuto. Se quest’ultima procedura mira a modulare la carriera dei funzionari a seconda degli sforzi compiuti e dei meriti dimostrati nell’esercizio delle loro funzioni, vale a dire a ricompensare i funzionari che abbiano dato prova, nel passato, di meriti globalmente superiori, la procedura di copertura di un posto vacante mira alla ricerca, nel solo interesse del servizio, del funzionario più idoneo a svolgere le funzioni inerenti al posto da coprire. Pertanto, nell’ambito dello scrutino per merito comparativo, l’amministrazione non è tenuta a fondare esclusivamente la sua valutazione sui rapporti informativi, ma può prendere in considerazione altri elementi, relativi ai meriti dei candidati, che possono relativizzare la valutazione operata in questi rapporti sui meriti trascorsi dei candidati.

(v. punto 41)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Konidaris/Commissione, cit., (punti 91 e 92)