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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari - Italia) – Procedimento penale a carico di Massimo Gambino, Shpetim Hyka

(Causa C-38/18) 1

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Articoli 16 e 18 – Audizione della vittima da parte di un organo giurisdizionale penale di primo grado – Mutamento nella composizione del collegio giudicante – Rinnovazione dell’audizione della vittima su richiesta di una delle parti processuali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Diritto a un processo equo e diritti della difesa – Principio di immediatezza – Portata – Diritto della vittima alla protezione nel corso del procedimento penale)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bari

Imputati nella causa principale

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

con l’intervento di: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Ernesto Lappostato, Banca Carige SpA – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Dispositivo

Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la vittima di un reato sia stata sentita una prima volta dal collegio giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado e la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta vittima deve, in linea di principio, essere nuovamente sentita dal collegio di nuova composizione qualora una delle parti nel procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della prima audizione di detta vittima.

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1 GU C 142 del 23.4.2018.