Language of document : ECLI:EU:F:2008:150

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

27 novembre 2008

Causa F‑35/07

Bettina Klug

contro

Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato – Rapporto informativo sfavorevole – Molestie psicologiche»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Klug chiede che l’Agenzia europea per i medicinali sia condannata a prorogare il contratto di lavoro stipulato il 7 febbraio 2002, entrato in vigore il 1° luglio 2002 per una durata di cinque anni, a versarle un risarcimento di EUR 200 000 a fronte del danno morale subito, nonché a revocare il suo rapporto informativo per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31dicembre 2006 e a redigere un nuovo rapporto sulla base della decisione che pronuncerà il Tribunale.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione con cui viene ricordata la data di scadenza di un contratto di agente temporaneo e da interpretare come decisione di mancato rinnovo del contratto

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 47)

3.      Funzionari – Obbligo di assistenza incombente all’amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie psicologiche e di informare il denunciante del seguito riservato alla sua denuncia

(Statuto dei funzionari, artt. 24 e 90, n. 1; Regime applicabile agli altri agenti, art. 11)

1.      Costituisce un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto una decisione dell’amministrazione che, ricordando ad un agente temporaneo la data di scadenza del suo contratto di impiego, peraltro rinnovabile, può essere intesa dall’interessato solo come un diniego di proroga del detto contratto. Infatti, tale decisione, che ha l’effetto di privare un agente temporaneo del mantenimento del suo rapporto di lavoro in seno ad un’istituzione comunitaria, è, per sua natura, un atto che incide direttamente e immediatamente sugli interessi di tale agente, modificando in maniera rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo.

(v. punto 43)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 ottobre 2008, causa T‑160/04, Potamianos/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑0000 e II‑A‑2‑0000, punto 23)

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2007, causa F‑38/06, Bianchi/ETF (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑0000 e II‑A‑1‑0000, punti 92‑94)

2.      La risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, conformemente all’art. 47 del Regime applicabile agli altri agenti e nel rispetto del preavviso previsto dal contratto, nonché la risoluzione anticipata di un contratto di agente temporaneo concluso a tempo determinato rientrano nell’ampio potere discrezionale dell’autorità competente e il controllo del giudice comunitario deve pertanto limitarsi, indipendentemente dal controllo dell’osservanza dell’obbligo di motivazione, alla verifica della mancanza di errore manifesto o di sviamento di potere. A maggior ragione, lo stesso vale quando si tratta non di una risoluzione anticipata, ma del mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo concluso a tempo determinato, dato che il rinnovo del contratto è una mera facoltà, subordinata alla condizione che esso sia conforme all’interesse del servizio.

A questo proposito, l’autorità competente è tenuta, quando statuisce sulla situazione di un agente, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, in particolare l’interesse dell’agente stesso. Ciò infatti risulta dal dovere di sollecitudine dell’amministrazione che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto e, per analogia, il Regime applicabile agli altri agenti hanno creato nei rapporti tra l’autorità pubblica e i suoi agenti. Tuttavia, la presa in considerazione dell’interesse personale dell’agente interessato non può giungere sino a vietare all’autorità competente di non rinnovare un contratto a tempo determinato malgrado l’opposizione di tale agente, qualora l’interesse del servizio lo esiga.

Di conseguenza, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi alla verifica dell’assenza di errore manifesto nella valutazione dell’interesse del servizio che abbia potuto giustificare il mancato rinnovo del contratto di impiego di agente temporaneo, di sviamento di potere, nonché di violazione del dovere di sollecitudine gravante su un’istituzione comunitaria quando essa è chiamata a decidere sul rinnovo di un contratto con cui è vincolata ad uno dei suoi agenti.

(v. punti 65-68 e 79)

Riferimento:

Corte: 26 febbraio 1981, causa 25/80, De Briey/Commissione (Racc. pag. 637, punto 7), e 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 38)

Tribunale di primo grado: 28 gennaio 1992, causa T‑45/90, Speybrouck/Parlamento (Racc. pag. II‑33, punti 97 e 98); 17 marzo 1994, causa T‑51/91, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑103 e II‑341, punto 36); 18 aprile 1996, causa T‑13/95, Kyrpitsis/CES (Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑503, punto 52); 14 luglio 1997, causa T‑123/95, B/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑697, punto 70); 12 dicembre 2000, causa T‑223/99, Dejaiffe/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑277 e II‑1267, punti 51 e 53); 6 febbraio 2003, causa T‑7/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑239, punti 50, 51 e 64), e 1° marzo 2005, causa T‑258/03, Mausolf/Europol (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punto 49)

3.      L’obbligo di assistenza previsto dall’art. 24 dello Statuto, applicabile agli agenti temporanei in forza del rinvio contenuto all’art. 11 del Regime applicabile agli altri agenti, comporta, in particolare, il dovere da parte dell’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, le doglianze in materia di molestie psicologiche e di informare l’autore delle doglianze stesse del seguito riservato a queste ultime.

A tal fine è sufficiente che il funzionario o l’agente che chiede tutela alla sua istituzione presenti, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, conformemente all’art. 90, n. 1, dello Statuto stesso, una domanda contenente quanto meno un principio di prova circa il carattere reale delle pretese aggressioni subite. In presenza di tali elementi l’istituzione in questione è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine, al fine di accertare i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime.

(v. punti 73, 74 e 76)

Riferimento:

Corte: 14 giugno 1979, causa 18/78, V./Commissione (Racc. pag. 2093, punto 15), e 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punti 15 e 16)

Tribunale di primo grado: 21 aprile 1993, causa T‑5/92, Tallarico/Parlamento (Racc. pag. II‑477, punti 30 e 31)