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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 18 dicembre 2019 – «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB/«Ecoservice Klaipėda» UAB, Klaipėdos autobusų parkas» UAB, «Parsekas» UAB, «Klaipėdos transportas» UAB

(Causa C-927/19)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

Altre parti nel procedimento: «Ecoservice Klaipėda» UAB, «Klaipėdos autobusų parkas» UAB, «Parsekas» UAB, «Klaipėdos transportas» UAB

Questioni pregiudiziali

Se una condizione di gara secondo la quale i fornitori devono dimostrare di realizzare un determinato fatturato medio annuo prestando esclusivamente servizi specifici (gestione dei rifiuti urbani indifferenziati) rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 58, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2014/241 .

Se il metodo di valutazione della capacità del fornitore stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4 maggio 2017, Esaprojekt (C 387/14)2 , dipenda dalla risposta alla prima questione.

Se una condizione di gara secondo la quale i fornitori devono dimostrare che i veicoli necessari per la prestazione dei servizi [di gestione dei rifiuti] sono conformi a specifiche tecniche precise, anche per quanto riguarda le emissioni inquinanti (EURO 5), l’installazione di un trasmettitore GPS, la capacità adeguata, ecc., rientri nell’ambito di applicazione delle seguenti disposizioni della direttiva 2014/24: a) dell’articolo 58, paragrafo 4; b) dell’articolo 42 in combinato disposto con le disposizioni di cui all’allegato VII; c) dell’articolo 70.

Se l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/6653 , che stabilisce il principio dell’efficacia delle procedure di ricorso, i paragrafi 3 e 5 del medesimo articolo, l’articolo 21 della direttiva 2014/24 e le disposizioni della direttiva 2016/9434 , in particolare il considerando 18 e l’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma della medesima (congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a esse) debbano essere interpretati nel senso che, laddove sia prevista una procedura precontenziosa obbligatoria di risoluzione delle controversie dalla normativa nazionale in materia di appalti pubblici:

a)    l’amministrazione aggiudicatrice deve fornire al fornitore che ha avviato la procedura di ricorso tutti i dettagli dell’offerta dell’altro offerente (indipendentemente dalla loro natura riservata), qualora l’oggetto di tale procedura di ricorso sia specificamente la legittimità della valutazione dell’offerta dell’altro fornitore, e il fornitore che ha avviato tale procedura aveva espressamente chiesto all’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’avvio della suddetta procedura, di fornirli;

b)    indipendentemente dalla risposta alla questione precedente, l’amministrazione aggiudicatrice, nel rigettare il reclamo presentato dal fornitore in merito alla legittimità della valutazione dell’offerta del suo concorrente, deve in ogni caso fornire una risposta chiara, esaustiva e precisa, a prescindere dal rischio di divulgazione delle informazioni riservate relative all’offerta che le sono state presentate.

Se l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 1, paragrafi 3 e 5, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/655, l’articolo 21 della direttiva 2014/24 e le disposizioni della direttiva 2016/943, in particolare il considerando 18 della medesima (congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a esse), debbano essere interpretati nel senso che la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di non concedere a un fornitore l’accesso alle informazioni riservate dell’offerta di un altro partecipante alla gara sia una decisione che può essere impugnata separatamente dinanzi a un giudice.

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 89/655 debba essere interpretato nel senso che il fornitore deve presentare all’amministrazione aggiudicatrice un reclamo contro tale decisione e, eventualmente, agire in giudizio.

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/655 debbano essere interpretati nel senso che, a seconda dell’entità delle informazioni disponibili sul contenuto dell’offerta dell’altro fornitore, il fornitore può agire in giudizio esclusivamente in merito al rifiuto di fornirgli le informazioni, senza contestare separatamente la legittimità di altre decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice.

Indipendentemente dalle risposte alle questioni che precedono, se l’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2016/943 debba essere interpretato nel senso che il giudice, al quale il ricorrente chiede di ingiungere all’altra parte della controversia la produzione di prove e di renderle disponibili al ricorrente, deve accogliere tale domanda, indipendentemente dal comportamento dell’amministrazione aggiudicatrice durante la procedura d’appalto o la procedura di ricorso.

Se l’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2016/943 debba essere interpretato nel senso che, dopo aver respinto la domanda del ricorrente diretta alla divulgazione di informazioni riservate dell’altra parte della controversia, il giudice dovrebbe valutare d’ufficio la pertinenza dei dati di cui si chiede la divulgazione e gli effetti di tali dati sulla legittimità della procedura d’appalto.

Se il motivo di esclusione dei fornitori stabilito all’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2014/24, in considerazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 935 , possa essere applicato in modo tale che, nell’esaminare una controversia tra un fornitore e l’amministrazione aggiudicatrice, il giudice possa decidere d’ufficio, indipendentemente dalla valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, che l’offerente interessato, agendo intenzionalmente o negligentemente, aveva presentato informazioni fuorvianti e in fatto inesatte all’amministrazione aggiudicatrice e che pertanto doveva essere escluso dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto.

Se l’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2014/24, in combinato disposto con il principio di proporzionalità di cui all’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, debba essere interpretato e applicato nel senso che, qualora la normativa nazionale preveda sanzioni aggiuntive (oltre all’esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto) in caso di presentazione di informazioni false, tali sanzioni possono essere applicate solo sulla base della responsabilità personale, in particolare ove le informazioni inesatte in fatto siano state presentate solo da una parte di coloro che hanno partecipato congiuntamente alla procedura d’appalto pubblico (per esempio, uno tra vari partner).

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1 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014 L 94, pag. 65).

2 ECLI:EU:C:2017:338.

3 Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989 L 395, pag. 33).

4 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti5gu 2016, L 157, pag. 1).

5 C-267/18, ECLI:EU:C:2019:826.