Language of document : ECLI:EU:F:2010:43

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

11 maggio 2010 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Ricevibilità — Atto che arreca pregiudizio — Responsabilità extracontrattuale — Fughe di notizie sulla stampa — Principio di presunzione d’innocenza — Danno morale — Decisione di avvio di un procedimento disciplinare — Errore manifesto di valutazione — Dovere di assistenza — Art. 24 dello Statuto»

Nella causa F‑30/08,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Fotios Nanopoulos, ex funzionario della Commissione europea, residente in Itzig (Lussemburgo), rappresentato inizialmente dall’avv. V. Christianos, successivamente dagli avv.ti V. Christianos, D. Gouloussis e V. Vlassi,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dal sig. J. Currall e dalla sig.ra K. Herrmann, in qualità di agenti, successivamente dal sig. J. Currall e dalla sig.ra K. Herrmann, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti E. Bourtzalas e I. Antypas,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni (relatore), presidente, H. Kreppel e dalla sig.ra I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 novembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale in data 28 febbraio 2008, il sig. Nanopoulos chiede che la Commissione delle Comunità europee sia condannata, per illeciti commessi nella gestione della sua situazione e della sua carriera, a corrispondergli l’importo di EUR 850 000 a titolo di risarcimento del danno morale che ritiene di aver subito.

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»):

«Le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Esse risarciscono solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile».

3        L’art. 87 dello Statuto, vigente al momento dell’avvio del procedimento disciplinare avverso il ricorrente, disponeva quanto segue:

«L’autorità che ha il potere di nomina può infliggere la sanzione dell’ammonimento e la sanzione del biasimo, senza consultare la commissione di disciplina, su proposta del superiore gerarchico del funzionario o di propria iniziativa. L’interessato deve essere sentito in precedenza.

Le altre sanzioni sono inflitte dall’autorità che ha il potere di nomina previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall’allegato IX. Questo procedimento viene aperto ad iniziativa dell’autorità che ha il potere di nomina, dopo che l’interessato è stato sentito».

4        L’art. 1 dell’allegato IX allo Statuto, relativo al procedimento disciplinare, nella versione applicabile all’epoca dei fatti di cui alla presente controversia, prevedeva che:

«Alla commissione di disciplina viene sottoposto il rapporto dell’autorità che ha il potere di nomina in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi.

Il rapporto è trasmesso al presidente della commissione di disciplina che lo porta a conoscenza dei membri di detta commissione e al funzionario incolpato».

5        In virtù dell’art. 4, primo paragrafo, dell’allegato IX allo Statuto, nella versione applicabile all’epoca dei fatti di cui alla presente controversia:

«Il funzionario incolpato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare».

6        In data 19 febbraio 2002, la Commissione adottava una decisione sulla conduzione di indagini amministrative e procedimenti disciplinari (Informazioni amministrative n. 33-2002 del 25 aprile 2002; in prosieguo: la «decisione 19 febbraio 2002»).

7        I ‘considerando’ della decisione 19 febbraio 2002 precisano:

«(1)      Occorre migliorare l’efficienza e la rapidità delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari tenendo conto della complessità e delle esigenze in materia di presentazione dei fatti relativi a ciascun caso.

(2)      Occorre istituire un Ufficio investigativo e disciplinare della Commissione per lo svolgimento di indagini amministrative imparziali, coerenti e professionali e per predisporre i procedimenti disciplinari per l’autorità che ha il potere di nomina.

(3)      È opportuno introdurre norme procedurali relative all’apertura e alla conduzione delle indagini amministrative.

(…)

(5)      È necessario assicurare l’equilibrio fra l’efficacia amministrativa e i diritti di difesa del funzionario interessato.

(6)      È necessario rafforzare la prevenzione e la trasparenza in materia disciplinare».

8        L’art. 1 della decisione 19 febbraio 2002 istituisce un Ufficio investigativo e disciplinare della Commissione (IDOC).

9        L’art. 2 della stessa decisione prevede in particolare che l’IDOC effettui le indagini amministrative su richiesta del direttore generale del personale e dell’amministrazione, d’accordo con il segretario generale, e che predisponga i procedimenti disciplinari per l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»).

10      L’art. 5 della decisione 19 febbraio 2002 riguarda l’apertura e la conduzione delle indagini. Al primo paragrafo stabilisce che i direttori generali e i capi di servizio possono chiedere al direttore generale del personale e dell’amministrazione, d’accordo con il segretario generale, l’apertura di un’indagine amministrativa. In virtù del paragrafo 5 dello stesso articolo, il funzionario che può essere interessato da un’indagine amministrativa viene informato dell’avvio di quest’ultima il prima possibile e ha il diritto, al termine dell’indagine e prima della stesura della relazione, di esprimere i propri commenti sulle conclusioni, nella misura in cui queste vertono su fatti che lo riguardano.

11      Secondo l’art. 6 della decisione 19 febbraio 2002, nei casi che richiedono un segreto assoluto ai fini dell’indagine, il rispetto dell’obbligo di invitare il funzionario a presentare il proprio punto di vista può essere sospeso dal segretario generale d’accordo con il direttore generale del personale e dell’amministrazione.

12      L’art. 7 della detta decisione, rubricato «Diritti del funzionario», dispone quanto segue:

«1. L’APN informa il funzionario interessato, mediante una relazione, delle accuse preliminari da essa formulate nei suoi confronti in applicazione dell’art. 87 dello Statuto e procede a una sua audizione su tale relazione.

2. L’audizione di cui all’art. 87 dello Statuto mira a consentire all’APN di valutare la gravità dei fatti di cui il funzionario interessato è accusato sulla base delle spiegazioni fornite da quest’ultimo nel corso dell’audizione e a decidere se occorra o meno adottare nei suoi confronti misure disciplinari e se, prima di adottare tali misure, sia o meno necessario consultare la commissione di disciplina.

(…)».

13      In data 18 dicembre 2000 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1). Secondo il settimo ‘considerando’ di tale regolamento, le persone che possono essere oggetto di tutela sono quelle i cui dati personali sono trattati da istituzioni o organismi comunitari, in qualsiasi circostanza, ad esempio in quanto impiegate presso tali istituzioni o organismi.

14      L’art. 2 del regolamento n. 45/2001, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a)      “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo “interessato”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d’identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b)      “trattamento di dati personali” (in prosieguo “trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l’allineamento o l’interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione;

(…)».

15      Ai sensi dell’art. 4, rubricato «Qualità dei dati», del regolamento n. 45/2001:

«1. I dati personali devono essere:

a)      trattati in modo corretto e lecito;

(…)

2. Il responsabile del trattamento garantisce il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1».

16      L’art. 5 del regolamento n. 45/2001, rubricato «Liceità del trattamento», precisa quanto segue:

«Il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

a)      è necessario per l’esecuzione di una funzione di interesse pubblico in forza dei trattati che istituiscono le Comunità europee o di altri atti normativi adottati in base ad essi oppure per l’esercizio legittimo di pubblici poteri di cui sono investiti l’istituzione o l’organismo comunitario ovvero i terzi cui vengono comunicati i dati; oppure

(…)

d)      l’interessato ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile; oppure

e)      è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato».

 Fatti all’origine della controversia

17      Il ricorrente veniva nominato funzionario della Commissione in data 1° gennaio 1983. Dal novembre 1983 al gennaio 2003 ricopriva la carica di direttore in seno a Eurostat. A decorrere da gennaio 2003 e fino al pensionamento, in data 1° marzo 2006, esercitava le sue funzioni presso la direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» in qualità di consigliere principale.

18      In data 25 ottobre 2002 il sig. Tillack, giornalista del giornale tedesco Stern, inviava al sig. B., funzionario di Eurostat, un messaggio di posta elettronica redatto in tedesco avente ad oggetto la domanda «Greek connection?». In tale messaggio di posta elettronica il sig. Tillack riportava che alcuni funzionari di Eurostat, che desideravano mantenere l’anonimato, accusavano il ricorrente di favorire nell’esercizio delle sue funzioni di direttore, ad esempio in occasione delle procedure di aggiudicazione di contratti, gli interessi di imprese greche. Tale messaggio di posta elettronica invitava l’Eurostat a pronunciarsi su 18 questioni in relazione alle dette accuse. In particolare, il sig. Tillack chiedeva all’Eurostat di precisare in che modo intendesse rispondere a tali accuse e per quali ragioni, in occasione dell’aggiudicazione dei contratti del programma Supcom per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, si evidenziasse una sovrarappresentazione di società greche.

19      Lo stesso giorno il sig. B. faceva pervenire tale messaggio di posta elettronica, con la traduzione in lingua inglese dei 18 quesiti in parola, al direttore generale di Eurostat, al ricorrente e a un altro direttore di Eurostat.

20      In una nota riservata del 30 ottobre 2002 indirizzata al direttore generale di Eurostat, il ricorrente negava tutte le accuse contenute nel detto elenco di quesiti, sottolineandone il carattere calunnioso e diffamatorio, e chiedeva alla Commissione di fare piena luce sulle questioni poste e di rivelare il nome degli «anonimi accusatori». A tale nota erano allegate le risposte del ricorrente ai 18 quesiti posti.

21      Il 28 e il 29 ottobre 2002 venivano organizzate riunioni interne a Eurostat al fine di predisporre la risposta della Commissione ai quesiti del sig. Tillack. Secondo la Commissione, durante una di tali riunioni, il direttore generale di Eurostat auspicava che fosse effettuata una revisione interna relativa all’aggiudicazione degli appalti pubblici presso la direzione A, diretta dal ricorrente, nell’ambito del programma Supcom 1995‑1998. Da un documento datato 31 ottobre 2002, allegato al controricorso, emerge che il gruppo di revisione interna di Eurostat era, in tale data, incaricato di redigere una «mini relazione».

22      Giovedì 7 novembre 2002 il sig. Tillack inviava al sig. B. un nuovo messaggio di posta elettronica, in cui indicava che, in assenza di una risposta da parte di Eurostat ai suoi quesiti entro lunedì 11 novembre, si vedeva costretto a citare nel suo articolo, che doveva essere terminato in tale data, unicamente una lettera di smentita che gli aveva inviato il ricorrente, e a indicare che Eurostat non aveva in alcun modo respinto le asserzioni di cui al suo precedente messaggio di posta elettronica. In tale messaggio di posta elettronica del 7 novembre 2002, il sig. Tillack sottoponeva a Eurostat quattro quesiti supplementari, che ponevano l’accento su alcuni sospetti di favoritismi da parte del ricorrente verso un’impresa fondata dal suo figlioccio, il sig. Av.

23      Lo stesso 7 novembre 2002 la Commissione informava il ricorrente che, in conformità con la politica di mobilità da essa perseguita, intendeva riassegnarlo a un posto di consigliere principale presso il direttore generale di Eurostat.

24      In una nota riservata dell’11 novembre 2002, il ricorrente indicava al direttore generale di Eurostat che il sig. Av. era in effetti suo figlioccio, ma l’impresa di quest’ultimo, con la quale il ricorrente non aveva alcun legame finanziario, non si era aggiudicata alcun contratto né con la direzione del ricorrente né con Eurostat in generale. In tale nota veniva precisato che il sig. Av. lavorava come esperto accademico a un progetto di ricerca denominato «STAT-Object», ma che il ricorrente non aveva esercitato alcuna influenza in favore del sig. Av. nell’ambito delle procedure collegate a tale progetto di ricerca. Alla fine di tale nota, il ricorrente chiedeva alla Commissione la concessione senza indugio della sua assistenza, in applicazione dell’art. 24 dello Statuto.

25      In un’ulteriore nota riservata dell’11 novembre 2002, alla quale erano allegati i «quesiti» del sig. Tillack del 25 ottobre e del 7 novembre 2002, il ricorrente ha sollecitato al direttore generale della DG «Personale e amministrazione» l’assistenza della Commissione, in virtù dell’art. 24 dello Statuto. In tale nota, egli sottolineava i rischi di pregiudizio della sua vita professionale e sociale che avrebbe comportato la pubblicazione di un articolo contenente le asserzioni indirizzate contro di lui.

26      In data 11 novembre 2002 la Commissione trasmetteva al sig. Tillack le risposte ai quesiti che aveva posto.

27      Secondo la Commissione, la revisione interna di cui al punto 21 della presente sentenza veniva effettuata nel periodo compreso fra il 31 ottobre e l’11 dicembre 2002 sotto la responsabilità della sig.ra D., capo dell’unità «Revisione interna» di Eurostat. Dagli atti di causa risulta che la revisione interna veniva condotta successivamente alla data in cui la Commissione rispondeva ai quesiti del sig. Tillack.

28      In data 13 novembre 2002, il sito Internet del giornale Stern pubblicava un articolo in tedesco del sig. Tillack intitolato «Greco cerca Greci?». In tale articolo, veniva in particolare precisato che:

«L’ufficio statistico europeo, Eurostat, non riesce a trovare pace. Dopo una serie di scandali — cominciati con statistiche erronee e proseguiti con accuse di truffa e, infine, con sospetti di corruzione dei funzionari — Eurostat deve nuovamente affrontare questioni imbarazzanti. Si tratta di un possibile cumulo di contratti in favore di società greche avvenuto sotto la responsabilità di [Fotios] Nanopoulos, direttore greco di Eurostat.

La pressione sulla gerarchia di Eurostat, con a capo il direttore generale Yves Franchet, non cala. Come indicato da Franz-Hermann Brüner, capo dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l’OLAF indaga già su tutta una “serie di casi” relativi a Eurostat. Il sindacato europeo “Action & Defence” pone, tramite un volantino, una terribile domanda: Eurostat è diretto da “una rete di corruzione?”.

(...)

“Diffamazione”

Effettivamente, alcuni paesi risultano particolarmente vincenti nell’aggiudicazione di contratti, le società greche, per esempio, se la cavano spesso meglio delle loro concorrenti tedesche. (…)».

29      In data 14 novembre 2002 il giornale lussemburghese Le Quotidien pubblicava un articolo intitolato «Nuovi guai per Eurostat». Tale articolo riportava il fatto che il ricorrente era stato «rimosso dalla sua carica» e nominato consigliere principale presso il direttore generale di Eurostat. Inoltre precisava che:

«Secondo le nostre fonti, alcuni funzionari dell’OLAF, organismo europeo incaricato della lotta antifrode, avrebbero scoperto che la direzione A, che si occupa in particolare delle industrie dell’informazione, concludeva numerosi contratti con società greche e trattava invece molto meno con società di altre nazionalità.

Intervistato dal giornale tedesco Stern, [Fotios] Nanopoulos ha vigorosamente smentito che i greci siano stati “coscientemente favoriti”».

30      Con lettera del 15 novembre 2002 la Commissione chiedeva al giornale lussemburghese Le Quotidien un diritto di replica a causa delle informazioni erronee e diffamatorie contenute nell’articolo summenzionato. In tale lettera la Commissione precisava innanzi tutto che l’asserzione secondo la quale il sig. Nanopoulos sarebbe stato rimosso dalla sua carica era completamente falsa e diffamatoria. Infatti, secondo la Commissione, quest’ultimo era semplicemente stato oggetto di una decisione di mobilità applicata a quattordici direttori che occupavano lo stesso posto da più di cinque anni, conformemente alle decisioni adottate al riguardo dalla Commissione nel dicembre 2000 e che erano già state applicate in precedenza nel quadro degli spostamenti dei direttori generali. Al sig. Nanopoulos era pertanto stato assegnato un posto di consigliere principale presso la DG «Personale e amministrazione» in condizioni oggettive e trasparenti. Inoltre, la Commissione faceva valere che le affermazioni del giornale secondo cui l’OLAF avrebbe rilevato indizi dell’esistenza di favoritismi a beneficio di società greche nell’aggiudicazione dei contratti erano prive di qualsiasi prova e mettevano in discussione senza giustificazione l’onorabilità del sig. Nanopoulous. Infine, la Commissione rammentava che, per quanto riguarda le asserzioni di favoritismo nazionale, essa aveva fornito un certo numero di risposte al sig. Tillack, giornalista di Stern. Orbene, tali risposte non consentivano di concludere che, nella concessione di contratti in seno alla direzione A di Eurostat nell’ambito dei progetti Supcom, fossero state favorite le aziende greche.

31      In data 20 novembre 2002 L’Investigateur pubblicava un articolo intitolato: «Continuano gli intrallazzi e le scorrettezze in seno all’Unione europea[, l]a gallina dalle uova d’oro di Nanopoulos».

32      In tale articolo veniva indicato che:

«Da tre anni, “L’Investigateur” ha prestato attenzione alle appropriazioni, agli intrallazzi e agli evidenti atti di nepotismo della direzione europea delle statistiche, [Eurostat], situata al Kirchberg. Dopo l’indagine da parte dell’[OLAF], uno dei fascicoli caldi di nepotismo è stato infine trasmesso alla giustizia, nella fattispecie quella lussemburghese, competente per territorio, che, cattivo segnale per la trasparenza e la verità, è ancora lungi dal risolvere le enormi appropriazioni per le quali fu adita nel 1999 nell’ambito del caso Perry e PerryLux, un caso che alla fine condusse alla caduta della Commissione Santer.

Il nuovo caso giudiziario riguarda le azioni di un direttore greco rimosso da Eurostat per aver oltraggiosamente favorito società appartenenti a suoi compatrioti. In precedenza, egli era già stato escluso dalle commissioni giudicatrici per aver comunicato le domande di esame alla moglie di un funzionario greco. Il tutto sotto gli occhi di tutti e [di due ex responsabili di Eurostat], entrambi ottimi amici di Robert Goebbels, attuale deputato europeo ed ex ministro socialista del governo (…) Santer. [Fotios] Nanopoulos contesta naturalmente tutte le accuse che lo riguardano e i faccendieri di Eurostat, fedeli alla tattica Cresson, gridano alla manipolazione giornalistica e a oscuri intrighi antieuropei. [A] forza di trovarsi di fronte tale genia di direttori, si rischia effettivamente di diventare antieuropei, soprattutto tenuto conto che la Commissione Prodi, fedele ai principi del suo predecessore, risolve tale caso in una salsa europea decisamente indigesta.

Nanopoulos è stato in tutta fretta nominato “consigliere principale” in un’altra direzione (…). Si tratta dell’usuale procedura per allontanare un alto funzionario dal proprio servizio e consentire un’indagine nel rispetto dei diritti di difesa. (…).

La Commissione tenta di mascherare lo scandalo sostenendo che tale spostamento a rotazione dei direttori era previsto da molto tempo, il che è vero in teoria e in generale, ma non in questo caso preciso. (…).

È pertanto possibile che Nanopoulos sia posto d’ufficio in pensionamento anticipato e sfugga così alle incriminazioni (…)».

33      Nel corso di un incontro tenutosi in data 11 dicembre 2002, il progetto di relazione di revisione veniva presentato al direttore generale di Eurostat, che riteneva di dover ancora riflettere sui possibili provvedimenti (proseguimento della revisione con svolgimento di un contraddittorio, eventuale rinvio all’OLAF), senza prendere posizione in questa fase sul seguito da dare al progetto.

34      Con lettera del 20 dicembre 2002 la Commissione informava il ricorrente sul seguito dato alla sua richiesta di assistenza dell’11 novembre 2002. Essa precisava, da un lato, di aver comunicato al giornalista, sig. Tillack, una risposta circostanziata ai quesiti menzionati che scagionava il ricorrente e, dall’altro, di aver, di propria iniziativa, chiesto e ottenuto, in data 18 novembre 2002, un diritto di replica da parte del giornale lussemburghese Le Quotidien in seguito alla pubblicazione dell’articolo che metteva in discussione la reputazione del ricorrente avanzando accuse simili a quelle del sig. Tillack.

35      Nella stessa data, 20 dicembre 2002, la Commissione riassegnava il ricorrente alla DG «Personale e amministrazione», in qualità di consigliere principale, con effetto a decorrere dal 16 gennaio 2003. Il ricorrente veniva incaricato di missioni specifiche nell’ambito della riforma amministrativa, per quanto riguarda in particolare il «benchmarking» e l’analisi statistica in relazione al «monitoring» del processo di riforma, tenuto conto delle conseguenze dell’allargamento.

36      In data 21 maggio 2003 assumeva le funzioni il nuovo direttore generale di Eurostat. Nella stessa data, la sig.ra D. inoltrava al ricorrente una copia del progetto di relazione della revisione interna.

37      Con lettera del 12 giugno 2003 la sig.ra D. chiedeva formalmente al ricorrente di farle pervenire le sue eventuali osservazioni sul progetto di relazione.

38      Il ricorrente comunicava le sue osservazioni all’amministrazione con un messaggio di posta elettronica del 24 giugno 2003.

39      In data 27 giugno 2003, al mattino, la sig.ra D. e il gruppo di revisione interna che aveva lavorato al progetto di relazione discutevano, durante una riunione di lavoro, sulla pertinenza delle osservazioni del ricorrente e, nella stessa occasione, veniva esaminato un progetto di risposta. Tuttavia, senza aspettare il progetto di risposta elaborato dal gruppo, alle 12.01, la sig.ra D. informava per posta elettronica il direttore generale del carattere poco appropriato delle osservazioni del ricorrente sul progetto di revisione interna. Alle 14.23, il gruppo di revisione interna inviava per posta elettronica alla sig.ra D. un progetto di risposta alle osservazioni del ricorrente. Tuttavia, tale progetto non veniva né ultimato né trasmesso al direttore generale di Eurostat. Tale progetto di risposta non veniva neppure inviato al ricorrente, il quale ne è venuto a conoscenza solo con la comunicazione della memoria di difesa della Commissione nella presente causa.

40      Con lettera 8 luglio 2003 della sig.ra D., veniva trasmessa al nuovo direttore generale di Eurostat la relazione di revisione, accompagnata dalle osservazioni del ricorrente. In tale lettera la sig.ra D. precisava che il progetto di relazione di revisione, trasmesso al ricorrente in data 21 maggio 2003, era stato re-intitolato «Analisi di taluni aspetti relativi al programma Supcom (1995‑1998) in seguito ai quesiti posti a Eurostat da parte di un giornalista nel novembre 2002» e che tale analisi era stata comunicata secondo le informazioni di cui lei disponeva al momento dell’analisi dei fatti e che non era in grado di approfondire, tenuto conto del suo carico di lavoro passato e attuale. In conclusione tale relazione precisava quanto segue:

«L’analisi svolta si è inserita molto specificatamente nell’ambito dei punti sottolineati dal giornalista [Sig. Tillack] e si è basata esclusivamente sui dati di bilancio e sui documenti forniti dalla [d]irezione interessata.

In generale, si deve necessariamente rilevare che le conclusioni che emergono dai nostri lavori non consentirebbero di sostenere la difesa del sig. Nanopoulos e di Eurostat rispetto a tali attacchi esterni».

41      Con lettera in data 8 luglio 2003, pervenuta alla DG «Personale e amministrazione» in data 9 luglio 2003, come risulta dal timbro di registrazione di tale documento, il direttore generale di Eurostat trasmetteva la relazione di revisione al sig. Reichenbach, direttore generale della DG menzionata, affinché quest’ultimo potesse adottare nei confronti del ricorrente le misure che riteneva opportune.

42      Lo stesso 9 luglio 2003 il vicepresidente della Commissione decideva di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente in quanto, da un lato, quest’ultimo avrebbe tollerato o accettato che, al momento dell’aggiudicazione di appalti, le procedure di valutazione non fossero trasparenti, poiché i metodi di valutazione presentati nelle relazioni della commissione consultiva per gli acquisti e per gli appalti non corrispondevano a quelli di fatto applicati, e, dall’altro, avrebbe tollerato o accettato, per un contratto concluso con l’impresa Planistat, che un esperto a sé personalmente vicino, e inizialmente non proposto dall’offerente, partecipasse al progetto per l’elaborazione di uno studio non connesso all’appalto, che ha dato luogo a un «visto per pagamento» prima ancora che fosse completata la relazione intermedia relativa allo studio. Per adottare tale decisione, la Commissione si fondava, da una parte, su una relazione intermedia del servizio di revisione interna della Commissione del 7 luglio 2003 e, dall’altra, sulla relazione del servizio di revisione interna di Eurostat dell’8 luglio 2003.

43      Il giornale The Financial Times pubblicava, in data 10 luglio 2003, un articolo in inglese intitolato «Prodi interviene sullo scandalo Eurostat» che riportava la scoperta di uno scandalo finanziario molto importante all’interno di Eurostat e precisava le diverse misure adottate dalla Commissione per fare piena luce su tale scandalo. L’articolo citava il nome del ricorrente e precisava che a detta del direttore generale e del direttore generale aggiunto di Eurostat, egli era sottoposto a un procedimento disciplinare.

44      In data 11 luglio 2003 il giornale Le Monde pubblicava, a sua volta, un articolo il cui contenuto era simile a quello del Financial Times menzionato.

45      Nel luglio 2003 anche la stampa greca dava notizia del coinvolgimento del ricorrente nella questione.

46      Con lettera del 15 luglio 2003 il ricorrente chiedeva al direttore generale della DG «Personale e amministrazione» che gli fosse concessa l’assistenza della Commissione in virtù dell’art. 24 dello Statuto, sostenendo che l’articolo del Financial Times ledeva ingiustamente la sua reputazione. In particolare, il ricorrente sottolineava che tale articolo stabiliva a torto un collegamento fra lo «scandalo finanziario di Eurostat», che implicava altri due responsabili di alto livello di tale ufficio, e il procedimento che lo riguardava. Secondo il ricorrente, il contenuto dell’articolo dimostrava, inoltre, l’esistenza di fughe all’interno dei servizi della Commissione, mentre quest’ultima era tenuta ad assicurare la riservatezza del procedimento disciplinare pendente. Egli chiedeva in particolare alla Commissione di pubblicare un comunicato stampa nel quale fosse precisata la sua estraneità allo «scandalo finanziario di Eurostat».

47      Con lettera del 21 luglio 2003 il ricorrente presentava una nuova richiesta di assistenza avente, in sostanza, la stessa portata di quella del 15 luglio precedente, facendo riferimento, questa volta, non soltanto all’articolo del Financial Times, ma anche all’articolo di Le Monde.

48      In data 22 luglio 2003 la Commissione trasmetteva la relazione di revisione interna all’OLAF che, in data 23 luglio 2003, decideva di avviare nei confronti del ricorrente un’indagine interna per sospetto favoritismo nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti di cui si occupava la direzione che egli dirigeva.

49      In data 9 settembre 2003 il ricorrente inviava al presidente della Commissione una lettera con la quale denunciava più precisamente le condizioni della realizzazione della relazione di revisione interna posta a fondamento della decisione di avvio del procedimento disciplinare intrapreso nei suoi confronti.

50      In risposta a un quesito posto nel corso dell’udienza dal Tribunale, il ricorrente sosteneva, senza essere contraddetto dalla Commissione, che la menzionata lettera del 9 settembre 2003 non aveva ottenuto risposta.

51      In data 22 settembre 2003 la Commissione sospendeva il procedimento disciplinare fino ai risultati dell’indagine interna dell’OLAF.

52      Con lettera del 1° ottobre 2003 inviata al ricorrente, la Commissione decideva, da un lato, di respingere le nuove richieste di assistenza presentate dal ricorrente il 15 e il 21 luglio 2003 e, dall’altro, di aspettare l’esito delle indagini in corso presso Eurostat per eventualmente intervenire e prendere definitivamente posizione sulle richieste di assistenza.

53      Con lettera del 5 ottobre 2004 l’OLAF informava il ricorrente della decisione di archiviare l’indagine interna avviata nei suoi confronti e della trasmissione della relazione finale sul caso al segretario generale della Commissione. In tale relazione finale veniva precisato che l’OLAF aveva deciso di chiudere il fascicolo senza alcun seguito, non essendo stata rilevata alcuna irregolarità imputabile al ricorrente.

54      Con lettera del 26 ottobre 2004 inviata al ricorrente, il vicepresidente della Commissione, dopo aver preso conoscenza degli esiti dell’indagine interna dell’OLAF, decideva di concludere il procedimento disciplinare e informava l’interessato che, su sua richiesta, tale decisione poteva essere allegata al suo fascicolo personale.

55      In data 27 ottobre 2004 la Commissione pubblicava un comunicato stampa in inglese sul sito internet Midday Express della DG «Comunicazione» nel quale era precisato quanto segue:

«La Commissione ha deciso di archiviare il procedimento disciplinare avviato nei confronti [del ricorrente], un ex direttore [di] Eurostat. Un’indagine approfondita svolta dall’OLAF, organismo per la lotta antifrode dell’Unione europea, non ha rivelato alcun elemento atto a giustificare la continuazione del procedimento disciplinare avviato inizialmente in data 9 luglio 2003. La Commissione desidera sottolineare che l’archiviazione del caso scagiona [il ricorrente], funzionario di grande esperienza della Commissione, che gode di una lunga reputazione di eccellenza, dai sospetti delle presunte irregolarità che sono state esaminate nell’ambito dell’inchiesta».

56      Con lettera del 12 ottobre 2005 il presidente della Commissione informava il ricorrente dell’intenzione di adottare nei suoi confronti una decisione di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio, secondo le condizioni di cui all’art. 50 dello Statuto.

57      A seguito della mancanza di un posto adeguato disponibile per il ricorrente nei servizi della Commissione, con decisione 17 gennaio 2006 l’APN dispensava il ricorrente dall’impiego nell’interesse del servizio, a decorrere dal 1° marzo 2006, con versamento dell’indennità prevista dalle disposizioni di cui all’art. 50 dello Statuto.

58      In data 1° febbraio 2007 il ricorrente presentava una richiesta, sulla scorta delle disposizioni dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, con la quale esigeva un’indennità pari a EUR 1 milione.

59      Con lettera del 7 giugno 2007 la Commissione respingeva tale richiesta.

60      Il ricorrente chiedeva inoltre la trasmissione della relazione finale d’indagine dell’OLAF. La Commissione accoglieva tale richiesta in data 13 giugno 2007 e consegnava brevi manu al ricorrente una copia di tale relazione.

61      In data 28 agosto 2007 il ricorrente proponeva un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto.

62      Con decisione 19 dicembre 2007 la Commissione respingeva tale reclamo.

 Procedimento e conclusioni delle parti

63      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

¾        condannare la Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno morale subito, la somma di EUR 850 000, comprendente il risarcimento del danno arrecato alla sua salute;

¾        condannare la Commissione alle spese;

¾        sentire come testimoni i sigg. Koopman e Portal e la sig.ra D.;

¾        invitare la Commissione a produrre, da una parte, la relazione completa dell’OLAF e, dall’altra, ogni documento idoneo a dimostrare che il servizio di revisione interna di Eurostat ha effettuato controlli nel periodo compreso fra il novembre 2002 e il maggio 2003.

64      La Commissione chiede al Tribunale di:

¾        respingere il ricorso;

¾        condannare il ricorrente alle spese.

65      Nelle sue memorie di replica il ricorrente ha indicato di rinunciare alla richiesta di risarcimento del danno arrecato alla sua salute.

66      Con una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto alla Commissione la produzione del comunicato stampa che quest’ultima ha pubblicato in data 9 luglio 2003 (in prosieguo: il «comunicato stampa del 9 luglio 2003»). In tale comunicato viene indicato, in particolare, che la Commissione, sulla base delle relazioni già in suo possesso, ritiene che siano stati commessi seri inadempimenti della regolamentazione finanziaria, che siano avviati procedimenti disciplinari nei confronti di tre funzionari di Eurostat e che i contratti conclusi con l’impresa Planistat siano sospesi per la durata delle indagini in corso.

67      All’udienza, in risposta a una domanda del Tribunale, la Commissione ha confermato che il ricorrente rientrava fra i tre funzionari indicati nel comunicato stampa del 9 luglio 2003 come quelli sottoposti a un procedimento disciplinare.

 Sulla natura della controversia e sulla competenza del Tribunale

1.     Argomenti delle parti

68      Il ricorrente indica di voler ottenere la condanna della Commissione sulla base dell’art. 288, secondo comma, CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 340, secondo comma, TFUE), poiché essa avrebbe violato una serie di regole che gli conferiscono diritti in quanto cittadino e in quanto funzionario della Commissione presso Eurostat.

69      La Commissione fa valere che il ricorso è fondato su un’azione di responsabilità extracontrattuale che, poiché la controversia oppone un agente all’istituzione che lo impiega, non può essere presentata sul fondamento delle disposizioni dell’art. 288 CE (divenuto, dopo modifica, art. 340, secondo comma, TFUE), ma esclusivamente sul fondamento delle disposizioni dell’art. 236 CE (divenuto, dopo modifica, art. 270 TFUE) e degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

2.     Giudizio del Tribunale

70      Dalle disposizioni dell’art. 225 CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 256 TFUE), dell’art. 235 CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 268 TFUE) e dell’art. 288, secondo comma, CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 340, secondo comma, TFUE) risulta che il Tribunale dell’Unione europea è il giudice di diritto comune competente a conoscere, in primo grado, dei ricorsi volti a coinvolgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per i danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

71      Per contro, in virtù dell’art. 236 CE (divenuto, dopo modifica, art. 270 TFUE) e dell’art. 1 dell’allegato I allo Statuto della Corte, il Tribunale è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l’Unione e i suoi agenti. A tale titolo, il Tribunale si pronuncia in merito alle controversie tra un funzionario e l’istituzione da cui dipende o dipendeva, controversia vertente sul risarcimento di un danno, nel caso in cui quest’ultimo tragga origine dal rapporto d’impiego intercorrente fra l’interessato e l’istituzione (v. in particolare, per analogia, sentenza della Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione, Racc. pag. 1171, punto 7; sentenza del Tribunale di primo grado 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punti 74 e 75; ordinanza del Tribunale di primo grado 15 luglio 2003, causa T‑371/02, Barbé/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑183 e II‑919, punti 36 e 38, nonché sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione, Racc. pag. II‑3315, punti 54 e 57).

72      Nella fattispecie, il ricorrente si avvale al tempo stesso della sua qualità di individuo e della sua qualità di funzionario e invoca la responsabilità della Commissione sulla base delle disposizioni dell’art. 288 CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 340 TFUE) per i comportamenti scorretti che essa avrebbe tenuto nei suoi confronti nel periodo compreso fra l’ottobre 2002 e il gennaio 2006.

73      Tuttavia, risulta con chiarezza dagli atti e dall’opinione convergente delle parti espressa in corso di udienza che la presente controversia rientra nell’ambito dell’art. 236 CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 270 TFUE) e degli artt. 90 e 91 dello Statuto, in quanto gli asseriti danni traggono origine esclusivamente dal rapporto d’impiego intercorrente fra il ricorrente e la Commissione. All’udienza, il ricorrente ha inoltre precisato che il riferimento nel suo ricorso all’art. 288 CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 340 TFUE) era volto solo a ricordare le condizioni di fondo alle quali, secondo lui, era subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione.

74      Pertanto, occorre d’ufficio considerare il ricorso come in realtà proposto nell’ambito dell’art. 236 CE (divenuto, dopo modifica, art. 270 TFUE) e degli artt. 90 e 91 dello Statuto (sentenze Mellone/Commissione, cit., punti 74 e 75, e Sanders/Commissione, cit., punto 42).

 Sulla ricevibilità

1.     Argomenti delle parti

75      La Commissione fa valere, in primo luogo, l’irricevibilità del ricorso in quanto il ricorrente non avrebbe contestato entro i termini previsti dalle disposizioni dell’art. 90, n. 2, dello Statuto le decisioni che respingevano le sue richieste di assistenza presentate sulla base dell’art. 24 dello Statuto.

76      In secondo luogo, la Commissione sostiene che il ricorso risarcitorio è parimenti irricevibile non essendo stato proposto entro un termine ragionevole. Essa ricorda che i giudici comunitari hanno ritenuto che, sebbene lo Statuto non preveda alcun termine di prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale delle istituzioni nei confronti dei loro agenti, un ricorso risarcitorio dovrebbe ciononostante essere presentato entro un termine ragionevole. Ai fini della determinazione di tale termine ragionevole, l’art. 46 dello Statuto della Corte, che fissa un termine di prescrizione di cinque anni, sarebbe applicabile per analogia. Orbene, nella fattispecie, poiché sarebbero trascorsi oltre cinque anni dai fatti invocati dal ricorrente a fondamento della propria richiesta di risarcimento, il ricorso sarebbe irricevibile.

77      In terzo luogo, la Commissione sostiene che il ricorrente non è legittimato a contestare la legittimità della decisione 9 luglio 2003 con la quale essa ha deciso di avviare un procedimento disciplinare, in quanto si tratterebbe di un atto preparatorio che non potrebbe formare oggetto di un ricorso. Inoltre, il ricorrente non avrebbe interesse a contestare la legittimità di tale atto, in quanto il procedimento è stato chiuso senza seguito con decisione 26 ottobre 2004.

78      In quarto luogo, la Commissione ritiene che, a sostegno delle conclusioni risarcitorie, il ricorrente non possa avvalersi dell’erroneità della decisione di riassegnazione del 20 dicembre 2002 e della decisione di dispensa dall’impiego del 17 gennaio 2006 in quanto contro tali decisioni ha omesso di presentare un ricorso in annullamento entro i termini di ricorso contenzioso.

79      A sua volta, il ricorrente fa valere la piena ricevibilità del proprio ricorso. Infatti, questo non sarebbe rivolto contro le decisioni di diniego di assistenza, ma sarebbe una richiesta volta a ottenere il risarcimento del danno subito a causa dei comportamenti della Commissione.

80      All’udienza il ricorrente ha indicato che, pur supponendo che la sua richiesta metta in discussione taluni atti decisionali della Commissione, tali atti e i comportamenti non decisionali che egli rimprovera all’amministrazione costituiscono un insieme indivisibile e un continuum. In tale ipotesi, la ricevibilità di un’azione di responsabilità non potrebbe essere subordinata alla presentazione di un reclamo e di un ricorso contro ogni atto considerato isolatamente.

81      Il ricorrente sostiene inoltre che il termine di prescrizione applicabile in materia di ricorso risarcitorio presentato da un funzionario nei confronti della sua istituzione deve essere quello di cinque anni fissato dall’art. 46 dello Statuto della Corte. Nella fattispecie, tale termine non sarebbe scaduto in quanto sarebbe cominciato a decorrere solo dal 27 ottobre 2004, data di pubblicazione del comunicato stampa della Commissione sul Midday Express. Il termine non sarebbe in ogni caso scaduto nemmeno se fosse calcolato prendendo in considerazione le prime illegalità commesse dalla Commissione nell’ottobre 2002, in quanto la richiesta di risarcimento è stata presentata in data 1° febbraio 2007.

82      Il ricorrente considera che la nozione di termine ragionevole e la fissazione di un termine di prescrizione da parte del giudice e non da parte del legislatore sarebbero contrarie al principio della certezza del diritto. In ogni caso, nella fattispecie, avendo presentato la richiesta di risarcimento entro il termine di 27 mesi a decorrere dall’ultimo evento generatore del suo pregiudizio, il ricorrente avrebbe rispettato il termine ragionevole posto dalla giurisprudenza.

2.     Giudizio del Tribunale

 Sull’eccezione di irricevibilità vertente sul mancato rispetto della procedura precontenziosa prevista dagli artt. 90 e 91 dello Statuto

83      Secondo una giurisprudenza costante, nel sistema di ricorsi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento, che costituisce un rimedio di diritto autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo qualora sia stato preceduto da una procedura precontenziosa conforme alle disposizioni statutarie. Tale procedura cambia a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato cagionato da un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all’interessato proporre, entro i termini stabiliti, un reclamo all’APN avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un indennizzo. Solo il rigetto esplicito o implicito di tale domanda costituisce una decisione arrecante pregiudizio contro la quale può essere diretto un reclamo e solo dopo il rigetto esplicito o implicito di tale reclamo può essere proposto un ricorso per risarcimento dinanzi al Tribunale (sentenze del Tribunale di primo grado 25 settembre 1991, causa T‑5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II‑731, punti 49 e 50, e 28 giugno 1996, causa T‑500/93, Y/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑335 e II‑977, punto 64).

84      Al fine di valutare la ricevibilità del ricorso, il ricorrente ha invitato il Tribunale a esaminare la distinzione che la giurisprudenza opera fra atto decisionale e comportamento non decisionale, e ciò a motivo della non pertinenza di tale distinzione nella presente controversia. A suo avviso, i diversi atti e comportamenti per cui fa richiesta di risarcimento costituirebbero un insieme indivisibile e, a sostegno delle sue conclusioni risarcitorie, potrebbe contestare tutti gli atti e i comportamenti che costituiscono tale insieme indivisibile entro un termine ragionevole a decorrere dal verificarsi dell’ultimo di essi, senza che gli possa essere opposto il termine di tre mesi fissato dall’art. 90 dello Statuto a decorrere dalla notifica degli atti decisionali che egli invoca.

85      Tale argomento non può tuttavia essere ammesso.

86      Certo, la giurisprudenza ha ammesso, in un certo numero di casi, che un ricorrente non è tenuto, nell’ambito di una procedura complessa composta da vari atti interdipendenti, a presentare tanti reclami quanti sono gli atti che possono arrecargli danno contenuti nella procedura. Al contrario, tenuto conto della coesione dei vari atti che compongono tale complessa procedura, è stato consentito al ricorrente di far valere l’irregolarità degli atti precedenti a sostegno di un ricorso diretto contro l’ultimo di questi (v., in tal senso, sentenze della Corte 31 marzo 1965, cause riunite 12/64 e 29/64, Ley/Commissione, Racc. pag. 143, e 11 agosto 1995, causa C‑448/93 P, Commissione/Noonan, Racc. pag. I‑2321, punto 17; sentenza del Tribunale di primo grado 24 settembre 1996, causa T‑182/94, Marx Esser e Del Almo Martinez/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1197, punto 37).

87      Tuttavia, tale giurisprudenza riguarda solo atti pregiudizievoli strettamente collegati fra loro. Inoltre, si tratta di un’eccezione al principio secondo cui un atto può essere contestato solo entro il termine del ricorso contenzioso e, in quanto eccezione, deve essere interpretata restrittivamente.

88      Orbene, nella fattispecie, i comportamenti e gli atti invocati dal ricorrente, tenuto conto della loro grande diversità e della loro portata (atti relativi all’obbligo di assistenza, all’avvio di un procedimento disciplinare, fughe di dati personali, mancata attribuzione di compiti corrispondenti al grado, ecc.), non possono essere considerati come appartenenti al quadro di una procedura complessa. Inoltre, ammettere che tali atti possano essere contestati oltre il termine normale del ricorso contenzioso sarebbe contrario all’imperativo della certezza del diritto. Infatti, poiché ogni atto invocato deve essere oggetto di un ricorso contenzioso distinto, ne consegue che per ognuno di essi occorre applicare i principi di cui al punto 83 al fine di valutare la ricevibilità del ricorso per risarcimento presentato dal ricorrente.

89      Nella fattispecie, prima di adire il Tribunale con il presente ricorso, il ricorrente ha presentato, in data 1° febbraio 2007, una richiesta di risarcimento sulla base dell’art. 90, n. 1, dello Statuto e, successivamente, in data 28 agosto 2007 un reclamo a titolo dell’art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione 7 giugno 2007 con cui è stata respinta la sua richiesta di risarcimento. Il ricorrente ha quindi fatto precedere il suo ricorso dinanzi al Tribunale dalla procedura precontenziosa applicabile a una richiesta di risarcimento del danno cagionato da atti dell’amministrazione privi di carattere decisionale.

90      Per stabilire se la procedura precontenziosa seguita dal ricorrente sia stata regolare occorre quindi esaminare se i danni per i quali viene chiesto il risarcimento derivino o meno da comportamenti dell’amministrazione privi di carattere decisionale. A tal fine il ricorrente si avvale di quattro categorie di irregolarità: vari inadempimenti della Commissione al suo obbligo di assistenza, l’illegittimità che caratterizzerebbe la decisione di riassegnazione, l’illegittimità che vizierebbe la decisione di avvio del procedimento disciplinare e vari altri comportamenti della Commissione.

91      Per contro, occorre constatare che il ricorrente non ha presentato conclusioni risarcitorie fondate sull’illegittimità della decisione di dispensa dall’impiego del 17 gennaio 2006. L’eccezione di irricevibilità opposta dalla Commissione a tali conclusioni e derivante dalla violazione della procedura precontenziosa prevista dalle disposizioni di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto è quindi inoperante.

 In merito alla richiesta di risarcimento per gli inadempimenti della Commissione al suo obbligo di assistenza

92      Il ricorrente chiede il risarcimento del danno cagionato dagli inadempimenti della Commissione al suo obbligo di assistenza, come risulta dall’art. 24 dello Statuto. A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente invoca, innanzi tutto, l’illegittimità delle decisioni esplicite adottate dalla Commissione in seguito alle sue richieste di assistenza, in secondo luogo, i ritardi imputabili alla Commissione prima di prendere posizione al riguardo e, infine, l’illegittimità dell’omissione di assistenza spontanea da parte della Commissione in seguito alla pubblicazione dell’articolo di giornale che lo riguardava.

93      Per quanto riguarda le decisioni relative all’obbligo di assistenza, i giudici dell’Unione ritengono costantemente che tali decisioni costituiscano atti lesivi (v. in particolare, per quanto riguarda le decisioni espresse di rifiuto d’assistenza, sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑181 e II‑A‑2‑1219, punto 32; per quanto riguarda le decisioni implicite di rifiuto d’assistenza, sentenza del Tribunale di primo grado 6 novembre 1997, causa T‑223/95, Ronchi/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑321 e II‑879, punti 25‑31; per quanto riguarda le decisioni d’assistenza ritenute insufficienti, sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 1993, causa T‑59/92, Caronna/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 100).

94      Nella fattispecie, la Commissione ha adottato, nel periodo controverso, varie decisioni esplicite relative al suo dovere di assistere il ricorrente.

95      Con lettera in data 20 dicembre 2002 la Commissione ha informato il ricorrente sul seguito dato alla richiesta di assistenza che aveva avanzato in data 11 novembre 2002 dopo che il sig. Tillack, giornalista di un settimanale tedesco, aveva inviato alla Commissione due elenchi di quesiti che mettevano in discussione la sua onorabilità e reputazione professionale. Da una parte, essa precisa di aver comunicato a tale giornalista una risposta circostanziata ai quesiti menzionati che scagionava il ricorrente e, dall’altra, di avere, di propria iniziativa, chiesto e ottenuto, in data 18 novembre 2002, un diritto di risposta dal giornale lussemburghese Le Quotidien in seguito alla pubblicazione dell’articolo che metteva in discussione la reputazione del ricorrente avanzando accuse simili a quelle del sig. Tillack.

96      Con lettera del 1° ottobre 2003 la Commissione ha deciso, da un lato, di respingere le nuove richieste di assistenza presentate dal ricorrente il 15 e il 21 luglio 2003, in seguito alla pubblicazione su vari giornali europei di articoli che citavano il suo nome e che lo implicavano in uno scandalo finanziario presso Eurostat e, dall’altro, di aspettare l’esito delle inchieste in corso presso Eurostat per eventualmente intervenire.

97      Con un comunicato stampa divulgato in data 27 ottobre 2004 al Midday Express, la Commissione ha deciso, nell’ambito del suo dovere di assistenza, di rendere pubblica la sua decisione di archiviare il procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente, e ciò dopo aver ottenuto i risultati dell’indagine dell’OLAF relativa alle irregolarità che gli venivano attribuite (v., per analogia, sentenza della Corte 7 ottobre 1987, causa 108/86, d.M./Consiglio e CES, Racc. pag. 3933, punto 6; sentenza Caronna/Commissione, cit., punti 93‑96).

98      È pacifico che il ricorrente non ha presentato, entro il termine previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso di annullamento contro tali differenti decisioni, a prescindere dal fatto che si trattasse di decisioni implicite o esplicite di rifiuto d’assistenza o di decisioni d’assistenza da esso ritenute insufficienti. Come in precedenza ricordato, poiché si tratta di atti lesivi, il ricorrente non è quindi legittimato a presentare conclusioni volte al risarcimento del danno causato da tali atti (sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 32; sentenza del Tribunale di primo grado 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II‑799, punto 46).

99      Al contrario, per quanto riguarda i ritardi attribuiti alla Commissione nel decidere sull’obbligo di assistenza e nella sua notifica, occorre ricordare che il giudice comunitario ritiene che un ritardo non costituisca, in linea di principio, un atto lesivo (v., in particolare in materia di ritardo nella compilazione di un rapporto informativo, sentenze del Tribunale di primo grado 1° dicembre 1994, causa T‑79/92, Ditterich/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑289 e II‑907, punto 66, e 13 luglio 2006, causa T‑285/04, Andrieu/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑161 e II‑A‑2‑775, punto 135). Ne consegue che il ricorrente è legittimato ad avvalersi di tali ritardi a sostegno delle proprie conclusioni risarcitorie dal momento che, come nella fattispecie, la procedura precontenziosa in due fasi, prevista dall’art. 90, nn. 1 e 2, dello Statuto, è stata rispettata in riferimento ad esse.

100    D’altronde, poiché le dette conclusioni risarcitorie, fondate su una presunzione di inadempimento all’obbligo di intervento della Commissione entro un termine molto breve, non sono in diretto collegamento con il contenuto delle decisioni esplicite adottate dalla Commissione in applicazione dell’art. 24 dello Statuto, la circostanza che il ricorrente non abbia contestato tali decisioni entro i termini non è idonea a rendere tali conclusioni irricevibili (sentenza della Corte 13 luglio 1972, causa 79/71, Heinemann/Commissione, Racc. pag. 579, punti 6 e 7; sentenze del Tribunale di primo grado 24 gennaio 1991, causa T‑27/90, Latham/Commissione, Racc. pag. II‑35, punti 36‑38, nonché 6 febbraio 2007, cause riunite T‑246/04 e T‑71/05, Wunenburger/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑21 e II‑A‑2‑131, punti 46‑50).

101    Infine, per quanto riguarda l’omissione di assistenza spontanea da parte della Commissione, occorre ricordare che i giudici comunitari hanno ritenuto che, in linea di principio, spetti al funzionario, che ritiene di potersi avvalere dell’art. 24 dello Statuto, presentare una richiesta di assistenza all’istituzione da cui dipende. Solo circostanze eccezionali possono obbligare l’istituzione a fornire specifica assistenza, di propria iniziativa, senza la previa domanda dell’interessato. In mancanza di tali circostanze, l’omissione da parte dell’istituzione di prestazioni di assistenza ai propri funzionari e agenti non costituisce un atto pregiudizievole (sentenza della Corte 12 giugno 1986, causa 229/84, Sommerlatte/Commissione, Racc. pag. 1805, punto 20; sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008, cause riunite T‑90/07 P e T‑99/07 P, Belgio e Commissione/Genette, Racc. pag. II‑3859, punti 100‑102; ordinanza del Tribunale 31 maggio 2006, causa F‑91/05, Frankin e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑1‑25 e II‑A‑1‑83, punto 24).

102    Nella fattispecie, né il ricorrente né la parte convenuta hanno invocato alcuna circostanza eccezionale che avrebbe giustificato l’intervento spontaneo della Commissione a seguito della messa in discussione del ricorrente nei vari articoli di giornale. Di conseguenza, l’omissione di assistenza spontanea da parte della Commissione a seguito della pubblicazione di articoli di giornale costituisce un comportamento non decisionale, che il ricorrente è legittimato a contestare nell’ambito del presente ricorso per risarcimento.

 In merito alla richiesta di risarcimento fondata sul carattere illegittimo della decisione di riassegnazione

103    Il ricorrente presenta le proprie conclusioni risarcitorie dirette a indennizzare la svalutazione professionale di cui sarebbe stato vittima a seguito della decisione di riassegnazione adottata nei suoi confronti.

104    Secondo costante giurisprudenza, la decisione che modifica la destinazione, anche se non incide sugli interessi materiali o sul prestigio del funzionario, può compromettere, tenuto conto della natura del posto di cui trattasi e delle circostanze, gli interessi morali e le prospettive di carriera del ricorrente, dal momento che talune funzioni possono, a parità di inquadramento, condurre meglio di altre ad una promozione, a causa della natura delle responsabilità esercitate. Essa produce necessariamente effetti sulla posizione amministrativa del funzionario interessato, poiché modifica il luogo e le condizioni di esercizio delle funzioni, nonché la loro natura. In tali condizioni, non si può ritenere a priori che una siffatta misura non sia in grado di ledere il destinatario (v. in tal senso, segnatamente, sentenze della Corte 27 giugno 1973, causa 35/72, Kley/Commissione, Racc. pag. 679, punto 4; 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677, punto 13; 21 maggio 1981, causa 60/80, Kindermann/Commissione, Racc. pag. 1329, punto 8; 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I‑5863, punto 58; sentenze del Tribunale di primo grado 6 luglio 1995, causa T‑36/93, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑497, punto 42, e 19 giugno 1997, causa T‑73/96, Forcat Icardo/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑485, punto 16).

105    Con decisione 20 dicembre 2002 il presidente della Commissione ha proceduto alla riassegnazione del ricorrente. Fino ad allora direttore della direzione A di Eurostat, egli è stato assegnato alla DG «Personale e amministrazione», in qualità di consigliere principale, incaricato di missioni specifiche nell’ambito della riforma amministrativa, con particolare riferimento alle strutture amministrative, al «benchmarking» e all’analisi statistica relativa al «monitoring» del processo della riforma, tenendo conto delle conseguenze dell’allargamento.

106    Tale decisione di riassegnazione, tenuto conto delle modifiche delle condizioni di esercizio e della natura delle funzioni che essa comporta, ha inciso sulla situazione giuridica del ricorrente e costituisce pertanto un atto lesivo.

107    Poiché il ricorrente non ha contestato tale decisione entro i termini di ricorso previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, non è di conseguenza legittimato a presentare un ricorso diretto a ottenere il risarcimento del danno causato da tale atto, come costantemente sostenuto dal giudice comunitario (v., in particolare, sentenze Moat/Commissione, cit., punto 46, e del Tribunale di primo grado 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 158).

 In merito alla richiesta di risarcimento fondata sul carattere illegittimo della decisione di avviare il procedimento disciplinare

108    Secondo costante giurisprudenza la decisione dell’APN di avviare un procedimento disciplinare è solo una fase preparatoria del procedimento. Essa non pregiudica la posizione definitiva dell’amministrazione e pertanto non può essere considerata un atto recante pregiudizio ai sensi dell’art. 91 dello Statuto. Di conseguenza, detta decisione può essere impugnata solo indirettamente nell’ambito di un ricorso diretto contro una decisione disciplinare finale che arrechi pregiudizio al funzionario (sentenze del Tribunale di primo grado 13 marzo 2003, causa T‑166/02, Pessoa e Costa/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑89 e II‑471, punto 37, nonché 8 luglio 2008, causa T‑48/05, Franchet e Byk/Commissione, Racc. pag. II‑1585, punto 340).

109    Un funzionario che abbia omesso di presentare entro i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto un ricorso di annullamento contro un atto ad esso pregiudizievole non può, mediante una richiesta di risarcimento del danno causato da tale atto, riparare a tale omissione e assicurarsi in tal modo nuovi termini di ricorso. Lo stesso è da ritenersi quando l’omissione non riguardi l’atto recante pregiudizio in quanto tale, bensì un atto ad esso preparatorio, che avrebbe potuto essere utilmente impugnato, in via incidentale, al momento di un ricorso avverso il detto atto (sentenza del Tribunale di primo grado 29 febbraio 1996, T‑547/93, Lopes/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑63 e II‑185, punti 174 e 175).

110    È stato pertanto dichiarato che una decisione con la quale l’APN archivia, senza alcun seguito, un procedimento disciplinare non costituisce atto recante pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, al funzionario nei cui confronti è stato avviato il procedimento, poiché il dispositivo di tale decisione non è idoneo a modificare la situazione giuridica dell’interessato (sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1992, causa T‑8/92, Di Rocco/CES, Racc. pag. II‑2653, pubblicazione per estratti, punto 27).

111    Dalla giurisprudenza richiamata nei tre punti che precedono emerge che la procedura precontenziosa applicabile al fine di ottenere il risarcimento di un danno derivante da una decisione di avvio di un procedimento disciplinare dipende dalla natura della decisione definitiva adottata dall’amministrazione.

112    Qualora il procedimento disciplinare avviato venga archiviato con una decisione recante pregiudizio, il funzionario può invocare l’illegittimità della decisione di avvio del detto procedimento solo a sostegno di una contestazione proposta in via diretta, nei termini di reclamo e di ricorso previsti agli artt. 90 e 91 dello Statuto, contro la decisione definitiva recante pregiudizio adottata in esito al procedimento.

113    Per contro, quando l’amministrazione adotti una decisione di archiviazione senza seguito del procedimento disciplinare, che di per sé non arreca alcun pregiudizio, il ricorrente, al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da una decisione di avvio di un procedimento disciplinare, deve preliminarmente rispettare la procedura precontenziosa nelle due fasi previste dalle disposizioni degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

114    Nella fattispecie, risulta dagli atti che, con decisione 26 ottobre 2004, la Commissione ha archiviato senza seguito il procedimento disciplinare intentato nei confronti del ricorrente. Orbene, è pacifico che tale decisione non costituisce un atto recante pregiudizio, suscettibile di essere oggetto di una contestazione diretta. Inoltre, come ricordato al punto 89, il ricorrente si è conformato alla procedura precontenziosa in due fasi. Pertanto, il ricorrente è legittimato, nell’ambito del presente ricorso, a chiedere il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa dell’illegittimità della decisione di avvio del procedimento disciplinare.

 In merito alle altre irregolarità invocate a sostegno della richiesta di risarcimento

115    Il ricorrente chiede il risarcimento dei pregiudizi subiti derivanti, innanzi tutto, dalle irregolarità commesse dalla Commissione nel corso della revisione interna effettuata in seno a Eurostat in seguito all’invio dei menzionati elenchi di quesiti da parte del sig. Tillack, inoltre, dal verificarsi di fughe di informazioni riservate ad esso relative da parte dei servizi della Commissione, nonché, infine, dalla mancata attribuzione di compiti precisi e conformi alle sue competenze in seguito alla sua riassegnazione. Poiché tali comportamenti sono privi di carattere decisionale, il ricorrente è legittimato ad avvalersene nell’ambito di un ricorso per risarcimento, vista la regolarità della procedura precontenziosa che ne è seguita.

 Sull’eccezione di irricevibilità vertente sulla mancata presentazione della richiesta di risarcimento entro un termine ragionevole

116    Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, i funzionari o gli agenti che desiderino ottenere dall’Unione il risarcimento di un danno che sarebbe imputabile a quest’ultima sono tenuti a presentare una domanda entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui gli stessi sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano, sebbene l’art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari non fissi alcun termine per la presentazione di una richiesta (sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione, Racc. pag. II‑3381, punti 65 e 66; ordinanza del Tribunale 4 novembre 2008, causa F‑87/07, Marcuccio/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑351 e II‑A‑1‑1915, punto 27, oggetto di ricorso pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑16/09 P).

117    Infatti, il rispetto di un termine ragionevole è richiesto in tutti i casi in cui, nel silenzio dei testi, i principi di certezza del diritto o di tutela del legittimo affidamento ostano a che le istituzioni dell’Unione e le persone fisiche o giuridiche agiscano senza limiti di tempo, rischiando così, in particolare, di mettere in pericolo la stabilità di situazioni giuridiche consolidate. Nelle azioni di responsabilità che possono far sorgere un onere pecuniario per l’Unione, il rispetto di un termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento è dettato anche dall’intento di tutelare le finanze pubbliche, che si traduce in particolare, per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale, nel termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 46 dello Statuto della Corte (sentenza Sanders e a./Commissione, cit., punto 59). Il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza Eagle e a./Commissione, cit., punto 66).

118    Ai fini del computo di tale termine, il giudice comunitario ritiene che spetti al funzionario presentare all’istituzione una richiesta di risarcimento entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui è venuto a conoscenza delle situazioni di cui si lamenta (sentenza Eagle e a./Commissione, cit., punti 65 e 66; sentenza del Tribunale 1° febbraio 2007, causa F‑125/05, Tsarnavas/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑43 e II‑A‑1‑231, punto 69).

119    Come menzionato al punto 89, il ricorrente ha presentato, in data 1° febbraio 2007, una richiesta di risarcimento sulla base dell’art. 90, n. 1, dello Statuto e, successivamente, in data 28 agosto 2007, un reclamo sulla base dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. I comportamenti non decisionali della Commissione che il ricorrente ha invocato per primi nel proprio ricorso si sono svolti nel novembre 2002 e l’interessato ne è venuto a conoscenza nel dicembre 2002. Degli altri comportamenti non decisionali di cui si lamenta, il ricorrente è venuto a conoscenza nel corso degli anni 2003 e 2004. Pertanto, nelle circostanze di cui alla presente causa, tenuto conto della rilevanza della controversia e della complessità della causa, che si è svolta in vari anni, occorre ritenere che, nel suo insieme, la richiesta di risarcimento presentata entro un termine inferiore a cinque anni sia stata presentata entro un termine ragionevole.

120    Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità opposta dalla Commissione non può essere ammessa.

 Sulle altre eccezioni di irricevibilità sollevate relative alla decisione di avvio del procedimento disciplinare

121    La Commissione sostiene che il ricorrente non è legittimato a contestare la legittimità della decisione 9 luglio 2003 con la quale essa ha deciso di avviare un procedimento disciplinare, in quanto si tratterebbe di un atto preparatorio che non potrebbe formare oggetto di un ricorso. Inoltre, non avrebbe interesse a contestare la legittimità di tale atto poiché il detto procedimento è stato archiviato senza seguito con decisione 26 ottobre 2004.

122    La prima eccezione di irricevibilità sollevata è inoperante, in quanto il ricorrente non ha presentato un ricorso di annullamento contro la decisione 9 luglio 2003, bensì un ricorso volto, in particolare, al risarcimento del danno derivante da tale atto. Peraltro, nella specie, come rilevato ai punti 107‑113, il ricorrente è legittimato ad avvalersi dell’illegalità di un tale atto preparatorio nell’ambito di un ricorso per risarcimento.

123    Anche la seconda eccezione di irricevibilità sollevata contro la decisione di avvio del procedimento disciplinare deve essere disattesa. Infatti, l’archiviazione del procedimento disciplinare nell’ottobre 2004 non ha avuto l’effetto di far scomparire retroattivamente la lesione alla reputazione che il ricorrente ha subito, in particolare, per tutto il periodo in cui il detto procedimento è rimasto aperto. Di conseguenza, il ricorrente ha l’interesse ad avvalersi, nell’ambito del presente ricorso, dell’illegittimità della decisione 9 luglio 2003, che ha portato all’avvio del procedimento disciplinare.

 Sul sorgere della responsabilità extracontrattuale della Commissione

1.     Sui presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Commissione

 Argomenti delle parti

124    Il ricorrente sostiene che, affinché la responsabilità extracontrattuale della Commissione possa sorgere, occorre dimostrare il carattere illecito del comportamento dell’istituzione, l’effettività del danno subito e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento lamentato e il danno fatto valere.

125    Per quanto riguarda il primo presupposto, la giurisprudenza richiede che venga accertata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Quanto al presupposto relativo al fatto che la violazione dev’essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo per considerarlo soddisfatto sarebbe quello della violazione grave e manifesta, da parte dell’istituzione interessata, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Qualora l’istituzione in questione disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto in vigore potrebbe essere sufficiente a constatare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

126    Parimenti, la Commissione fa valere che, affinché sorga la sua responsabilità extracontrattuale, occorre che il ricorrente possa provare l’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato.

127    Con riferimento al primo dei tre presupposti che consentono di valutare la fondatezza di un ricorso per risarcimento, essa precisa che la giurisprudenza richiederebbe che venga accertata una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli. Per quanto attiene al presupposto secondo cui la violazione deve essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo per considerare tale condizione soddisfatta, in particolare qualora l’istituzione interessata disponga di un ampio potere discrezionale, sarebbe quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Sarebbe unicamente quando tale istituzione disponga solo di un margine discrezionale considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, che la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente ad accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sentenze della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 43 e 44, e 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I‑11355, punto 54; sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II‑1975, punti 134‑136).

 Giudizio del Tribunale

128    Secondo costante giurisprudenza, la fondatezza di un ricorso per risarcimento proposto ai sensi dell’art. 236 CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 270 TFUE) è subordinata alla compresenza di vari presupposti, ossia l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza del nesso di causalità tra il comportamento dedotto e il danno asserito (sentenze della Corte 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punto 42, e 21 febbraio 2008, causa C‑348/06 P, Commissione/Girardot, Racc. pag. I‑833, punto 52). Questi tre presupposti sono cumulativi. L’assenza di uno di essi è sufficiente a determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento.

129    Per quanto attiene al primo di tali tre presupposti, la Commissione fa valere che la giurisprudenza richiede che venga accertata una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli.

130    Occorre, tuttavia, rilevare che la Corte ha seguito tale orientamento esclusivamente nelle controversie in cui il sorgere della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni era stato ricercato sulla base delle disposizioni dell’art. 288 CE (divenuto, dopo modifica, art. 340 TFUE) e non dell’art. 236 CE (divenuto, dopo modifica, art. 270 TFUE).

131    Infatti, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni, quando è invocata sulla base delle disposizioni dell’art. 236 CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 270 TFUE), può sorgere in ragione della sola illiceità di un atto recante pregiudizio (o di un comportamento non decisionale) e senza che occorra interrogarsi se si tratti di una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli (v., in particolare, sentenza Commissione/Girardot, cit., punti 52 e 53).

132    Tale giurisprudenza non esclude che il giudice tenga conto della portata del potere di valutazione dell’amministrazione nell’ambito in oggetto; al contrario, tale criterio è un parametro essenziale nell’esame della legittimità della decisione o del comportamento controverso, in quanto il controllo di legittimità esercitato dal giudice e la sua intensità dipendono dal maggiore o minore margine di discrezionalità di cui dispone l’amministrazione a seconda del diritto applicabile e degli imperativi del corretto funzionamento che ad essa si impongono.

133    Di conseguenza, la giurisprudenza ricordata al punto 127, alla quale fa riferimento la Commissione nelle proprie memorie, non è applicabile alle controversie che si fondano sulle disposizioni dell’art. 236 CE (divenuto, dopo modifica, art. 270 TFUE). Ne consegue che nella fattispecie, al fine di esaminare se il primo presupposto per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione sia soddisfatto, il Tribunale è tenuto unicamente a valutare se i comportamenti rimproverati alla Commissione siano, alla luce del margine di discrezionalità di cui dispone l’amministrazione nella controversia di cui il Tribunale è investito, costitutivi di un illecito amministrativo (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2007, causa T‑339/03, Clotuche/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑29 e II‑A‑2‑179, punti 219 e 220, e 12 settembre 2007, causa T‑250/04, Combescot/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑191 e II‑A‑2‑1251, punto 86).

134    In ogni caso, anche qualora l’orientamento della Commissione di cui al punto 127 fosse ammesso, occorre rilevare che ciascuno degli illeciti fatti valere dal ricorrente, se fondato, costituirebbe una violazione sufficientemente qualificata di una delle norme giuridiche preordinate a conferire diritti al funzionario:

¾        l’art. 24 dello Statuto;

¾        la decisione 19 febbraio 2002;

¾        il regolamento n. 45/2001;

¾        il principio di presunzione d’innocenza;

¾        il principio di buona amministrazione, segnatamente il diritto di essere trattati in modo imparziale.

2.     Sull’illegittimità del comportamento della Commissione

 Sull’omissione d’intervento spontaneo e sui ritardi imputabili alla Commissione relativi al suo obbligo di assistenza

 Argomenti delle parti

135    Il ricorrente sostiene che, conformemente all’art. 24 dello Statuto, la Commissione ha l’obbligo di assistere i funzionari che sono oggetto di attacchi da parte della stampa. Tale obbligo imporrebbe all’amministrazione di intervenire entro breve termine al fine di evitare che il danno subito diventi irreparabile. Orbene, nella fattispecie, la Commissione avrebbe agito in ritardo e avrebbe inoltre commesso errori tali da determinarne la responsabilità. In primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto agire di propria iniziativa, in quanto la pubblicazione di articoli di stampa metteva in discussione l’onorabilità e la reputazione professionale del suo funzionario, senza attendere di essere ufficialmente chiamata in causa da quest’ultimo. In secondo luogo, la Commissione sarebbe dovuta intervenire con particolare tempestività, in quanto le richieste di assistenza che le sono state poste erano motivate dalla pubblicazione di articoli di stampa diffamatori. Orbene, la Commissione sarebbe intervenuta in modo insoddisfacente e in ritardo già al momento della prima richiesta di assistenza. Inoltre, la risposta a tale domanda di assistenza sarebbe pervenuta al ricorrente solo diversi anni dopo la sua formulazione. Per quanto attiene alle altre due richieste di assistenza, la Commissione le avrebbe respinte oltre tre mesi dopo la loro presentazione. In terzo luogo, il comunicato stampa pubblicato in data 27 ottobre 2004, che precisava in maniera laconica che il procedimento disciplinare intentato nei confronti del ricorrente era stato archiviato, sarebbe intervenuto tardivamente e non sarebbe da considerarsi sufficiente a porre rimedio al pregiudizio arrecato all’onorabilità e alla reputazione professionale dell’interessato.

136    La Commissione fa valere di aver risposto in tempo utile e in modo appropriato alle richieste di assistenza presentate dal ricorrente sulla base dell’art. 24 dello Statuto. In primo luogo, essa avrebbe spontaneamente e tempestivamente risposto agli elenchi di quesiti del sig. Tillack che accusavano il ricorrente di favoritismo nell’aggiudicazione degli appalti in seno a Eurostat. In secondo luogo, essa avrebbe reagito immediatamente alla pubblicazione, sul sito Internet della rivista Stern e sul giornale Le Quotidien, di articoli di stampa contenenti le accuse di favoritismo e di «trasferimento disciplinare» del ricorrente. Essa avrebbe inoltre ottenuto il diritto di replica su tale ultimo giornale e avrebbe così avuto la possibilità di smentire pubblicamente le dette accuse. Essa ricorda inoltre che, in forza della giurisprudenza, non sarebbe tenuta ad agire in seguito alla pubblicazione di un qualsivoglia articolo di stampa contenente accuse diffamanti nei confronti di uno dei suoi funzionari o agenti, ma semplicemente di fornirgli appropriata assistenza. Orbene, nella fattispecie, l’autorizzazione concessa al ricorrente, in caso di attacchi analoghi, di utilizzare la posizione che la Commissione aveva espresso nel diritto di replica pubblicato sul giornale Le Quotidien, costituirebbe un’assistenza sufficiente. In terzo luogo, nel respingere le richieste di assistenza presentate dal ricorrente nel luglio 2003, la Commissione ritiene di aver risposto in modo appropriato. Infatti, un comunicato stampa che distinguesse lo stato del ricorrente da quello degli altri due direttori di Eurostat che erano oggetto di indagini da parte dell’OLAF avrebbe rischiato di stigmatizzare ancora di più i due funzionari suddetti e avrebbe rischiato di nuocere all’immagine della Commissione. In quarto luogo, la Commissione avrebbe pubblicato di propria iniziativa un comunicato stampa sul Midday Express in data 27 ottobre 2004, nel quale rendeva pubblica l’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente.

137    In sede di udienza, la Commissione ha inoltre precisato che non poteva ritenere che fosse intervenuta in ritardo, in quanto aveva risposto alle richieste di assistenza nei termini di quattro mesi previsti dalle disposizioni di cui all’art. 90, n. 1, dello Statuto.

 Giudizio del Tribunale

138    Come riportato al punto 98 della presente sentenza, il ricorrente non è legittimato a criticare il contenuto delle decisioni adottate dalla Commissione in risposta alle sue richieste di assistenza. Verranno pertanto esaminate solo le accuse del ricorrente relative al comportamento non decisionale dell’amministrazione, in particolare il ritardo con il quale essa si sarebbe espressa su tali richieste.

139    Secondo costante giurisprudenza, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi e dei provvedimenti per l’applicazione dell’art. 24 dello Statuto. Tuttavia, essa è tenuta, in presenza di addebiti gravi e infondati riguardo alla dignità professionale di un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni, a respingere tali addebiti e ad adottare tutti i provvedimenti per reintegrare la reputazione lesa dell’interessato (v., in particolare, sentenza Caronna/Commissione, cit., punti 64, 65 e 92 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, l’amministrazione è tenuta ad intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dal caso di specie (sentenze del Tribunale di primo grado 21 aprile 1993, causa T‑5/92, Tallarico/Parlamento, Racc. pag. II‑477, punto 31; 28 febbraio 1996, causa T‑294/94, Dimitriadis/Corte dei conti, Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑151, punti 39 e 45, e 17 marzo 1998, causa T‑183/95, Carraro/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑123 e II‑329, punto 33).

140    Le richieste di assistenza formulate da un funzionario per diffamazione o lesione alla propria onorabilità e reputazione professionale, a mezzo stampa, comportano, in linea di principio, una risposta particolarmente tempestiva da parte dell’amministrazione, affinché si possa produrre un effetto utile e permettere al funzionario di evitare, in ogni caso, i rischi di decadenza connessi all’esistenza di brevi termini di ricorso in materia di reati di stampa dinanzi a taluni tribunali nazionali.

141    Inoltre, il giudice comunitario ha ritenuto che un ritardo nell’azione dell’amministrazione, in mancanza di circostanze particolari, costituisce un illecito amministrativo tale da comportare la sua responsabilità (in materia di ritardo nella redazione di un rapporto informativo, v., in particolare, sentenza della Corte 6 febbraio 1986, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Castille/Commissione, Racc. pag. 497, e sentenza Latham/Commissione, cit., punti 49 e 50; per quanto attiene al ritardo nel correggere informazioni false, v. sentenza Heinemann/Commissione, cit., punto 12).

142    I comportamenti della Commissione devono essere valutati alla luce di tali considerazioni.

143    In generale, all’udienza la Commissione ha sostenuto di non aver agito in ritardo, in quanto si era espressa sulle varie richieste di assistenza del ricorrente e aveva notificato le proprie decisioni entro il termine di quattro mesi previsto dall’art. 90, n. 1, dello Statuto.

144    Al riguardo, il Tribunale ritiene che, in mancanza di risposta da parte dell’amministrazione a una richiesta, le disposizioni di cui all’art. 90, n. 1, dello Statuto siano volte a generare, nel termine di quattro mesi, una decisione implicita di rigetto suscettibile di essere contestata dinanzi al giudice dopo aver rispettato la procedura precontenziosa prevista dalle disposizioni dell’art. 90, n. 2, del detto Statuto (v., in particolare, sentenza Ronchi/Commissione, cit., punto 31). Al contrario, per quanto attiene al sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione per ritardo, tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che l’amministrazione dispone, in generale, di un termine di quattro mesi per agire, a prescindere dalle circostanze del caso di specie. Una tale interpretazione sarebbe contraria alla giurisprudenza secondo la quale l’amministrazione deve, in assenza di un termine di prescrizione previsto da un testo, esprimersi entro un termine ragionevole valutato caso per caso tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie (v. in particolare, per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2004, causa T‑307/01, François/Commissione, Racc. pag. II‑1669, punti 48 e 49; sentenza del Tribunale 14 febbraio 2007, causa F‑1/06, Fernández Ortiz/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑53 e II‑A‑1‑293, punti 41, 42 e 44).

145    Pertanto, la circostanza che la Commissione abbia risposto alle richieste di assistenza entro un termine di quattro mesi non è di per sé idonea ad accertare che essa abbia agito con la celerità e la diligenza richieste. Occorre quindi verificare, in ogni fattispecie invocata, se l’amministrazione sia intervenuta entro un termine ragionevole.

—       Per quanto attiene all’omissione di intervento spontaneo della Commissione

146    Come ricordato al punto 101 della presente sentenza, salvo circostanze eccezionali l’amministrazione non è tenuta, in linea di principio, a fornire specifica assistenza ai propri funzionari di propria iniziativa (sentenza Sommerlatte/Commissione, cit., punti 21 e 22; sentenza Belgio e Commissione/Genette, cit., punti 101 e 102; ordinanza Frankin e a./Commissione, cit., punto 24). Orbene, nella fattispecie, in assenza di tali circostanze dimostrate o anche solo asserite, nell’astenersi dall’agire in maniera spontanea in seguito alla messa in causa del ricorrente da parte di vari giornali europei, la Commissione non ha commesso alcun illecito.

147    Peraltro, occorre notare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Commissione, in seguito all’invio dei quesiti da parte del sig. Tillack che mettevano in discussione la sua reputazione professionale, è intervenuta spontaneamente e tempestivamente, prima ancora della prima richiesta di assistenza del ricorrente, presentata in data 11 novembre 2002, al fine di smentire le accuse di favoritismo formulate. Infatti, Eurostat ha organizzato il 28 e 29 ottobre 2002 riunioni volte a predisporre le risposte della Commissione ai quesiti del sig. Tillack, risposte comunicate in data 11 novembre 2002.

—       Per quanto attiene alla reazione della Commissione in seguito alla richiesta di assistenza dell’11 novembre 2002

148    Il ricorrente ha presentato una richiesta di assistenza dopo che il sig. Tillack ha inviato alla Commissione, il 25 ottobre e il 7 novembre 2002, degli elenchi di quesiti dai quali si deduceva in particolare che egli avrebbe favorito società greche al momento dell’aggiudicazione di appalti presso Eurostat. In data 13 novembre 2002 il sig. Tillack ha pubblicato un articolo sul sito Internet della rivista Stern nel quale riprendeva la maggior parte delle summenzionate accuse di favoritismo e metteva direttamente in discussione l’onorabilità e la reputazione professionale del ricorrente. Il 14 e il 20 novembre 2002 articoli di stampa che riportavano accuse della stessa natura e precisavano inoltre che il ricorrente sarebbe stato «rimosso dalla sua carica» sono stati pubblicati rispettivamente su Le Quotidien e L’Investigateur.

149    La Commissione ha risposto ai quesiti del sig. Tillack in data 11 novembre 2002. Inoltre, con lettera del 15 novembre 2002, essa ha chiesto un diritto di replica al giornale Le Quotidien, che ha accolto tale richiesta in data 18 novembre 2002. Tenuto conto del termine di qualche giorno entro il quale la Commissione è intervenuta, il Tribunale ritiene che l’amministrazione abbia agito nella fattispecie con la celerità richiesta.

150    Se appare increscioso che la Commissione non abbia adottato tutte le misure richieste dalla situazione, in particolare non reagendo agli articoli pubblicati sul sito Internet della rivista Stern e sul giornale L’Investigateur, tale assenza di reazione, che deve essere analizzata come una decisione implicita di rigetto di assistenza (v., in tal senso, sentenza Ronchi/Commissione, cit., punti 25‑31), non può più, come ricordato al punto [83], essere contestata nell’ambito del presente ricorso per risarcimento, in quanto non ha formato oggetto di un ricorso di annullamento entro i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

151    Per contro, l’amministrazione, informando il ricorrente solo con lettera del 20 dicembre 2002 del seguito che essa aveva ritenuto opportuno dare alla sua richiesta di assistenza, non ha agito con la diligenza necessaria. Infatti, nelle circostanze della specie, impiegando più di un mese per rispondere alla richiesta di assistenza formulata, la Commissione ha indicato in ritardo al ricorrente che non intendeva andare oltre le misure che aveva già adottato, laddove tale posizione costituiva un elemento importante per consentire al ricorrente di agire, ove necessario, con cognizione di causa contro gli organi di stampa menzionati.

152    Tale illecito ritardo è idoneo a far sorgere la responsabilità dell’amministrazione.

—       Per quanto attiene alla reazione della Commissione in seguito alle richieste di assistenza del 15 e 21 luglio 2003

153    Il ricorrente ha presentato richieste di assistenza il 15 e il 21 luglio 2003, in seguito, da una parte, alla pubblicazione sul Financial Times e Le Monde, il 10 e l’11 luglio 2003, di articoli di stampa che rivelavano l’esistenza di un grave scandalo finanziario presso Eurostat e, dall’altra, all’avvio, in tale contesto, di un procedimento disciplinare nei suoi confronti e nei confronti di un altro direttore e del direttore generale di Eurostat.

154    Orbene, la Commissione ha preso posizione su tali richieste solo il 1° ottobre 2003. Tenuto conto della natura delle richieste di assistenza presentate, relative a un rischio di diffamazione e di lesione all’onorabilità e alla reputazione professionale di un funzionario, il Tribunale ritiene che, nell’aver impiegato più di due mesi per decidere su tali richieste, l’amministrazione non abbia agito con la diligenza richiesta in materia (v. punto 140 della presente sentenza) e abbia commesso un errore tale da farne sorgere la responsabilità.

—       Per quanto attiene al comunicato stampa del 27 ottobre 2004

155    È pacifico che la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa con il quale si informava dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente il giorno successivo all’adozione di tale decisione. Pertanto, nelle circostanze della fattispecie, tale misura di pubblicità diretta a reintegrare l’onore del ricorrente è stata adottata senza ritardo. Anche se è increscioso che la Commissione abbia deciso di non adottare misure di maggiore pubblicità, tale decisione di assistenza insufficiente non può, nell’ambito del presente ricorso, essere contestata, come è stato precisato ai punti 93 e 98 del presente ricorso.

156    Da quanto precede emerge che la Commissione, nell’informare in ritardo il ricorrente del seguito che essa aveva dato alla sua prima richiesta di assistenza e non rispondendo in tempo utile alle richieste di assistenza formulate nel giugno 2003, ha commesso illeciti di natura tale da far sorgere la sua responsabilità (v., per analogia, sentenze Caronna/Commissione, cit., punto 99, e Ronchi/Commissione, cit., punto 52).

 Sulle fughe di informazioni riservate

 Argomenti delle parti

157    Il ricorrente sostiene che si sono prodotte a due riprese fughe di informazioni riservate che lo riguardavano. Una prima fuga, relativa al progetto di decisione di riassegnazione presso il direttore di Eurostat ipotizzato nei suoi confronti, sarebbe avvenuta nel novembre 2002. Articoli di stampa avrebbero quindi fatto riferimento alla sua assegnazione in qualità di consigliere principale presso il direttore generale di Eurostat, laddove in realtà sarebbe stato nominato consigliere principale alla DG «Personale e amministrazione». Una seconda fuga, relativa alla decisione di avviare un procedimento disciplinare, sarebbe avvenuta nel luglio 2003. Articoli della stampa internazionale avrebbero lasciato intendere, a torto, il coinvolgimento del ricorrente nello scandalo finanziario dell’impresa Planistat. Tali fughe di informazioni potevano provenire solo dai servizi della Commissione. Inoltre, tali fughe, tenuto conto della natura dei dati personali divulgati, violerebbero l’art. 2, lett. b), del regolamento n. 45/2001.

158    La Commissione fa in primo luogo valere che il ricorrente non dimostra che le informazioni contenute negli articoli di stampa da lui prodotti trarrebbero origine da fughe di notizie provenienti dai servizi della Commissione. Infatti, i detti articoli non riportano in alcun momento le loro fonti. In secondo luogo, essa sostiene che, in ogni caso, le asserite fughe non costituiscono una violazione qualificata del diritto comunitario tale da far sorgere la responsabilità dell’amministrazione. In terzo luogo, per quanto attiene alla prima asserita fuga di informazioni, la Commissione considera che le informazioni divulgate non avrebbero potuto arrecare pregiudizio alla reputazione del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

159    Nelle proprie memorie e all’udienza, il ricorrente si limita a invocare illecite fughe di dati personali da parte dei servizi della Commissione che sarebbero avvenute a due riprese, nel novembre 2002 e nel luglio 2003. Per contro, a sostegno delle proprie conclusioni risarcitorie, il ricorrente non invoca la divulgazione di informazioni personali che lo riguardavano che sarebbero avvenute al momento della pubblicazione del comunicato stampa emesso dalla Commissione.

160    A titolo preliminare, occorre ricordare che è stato dichiarato che la fuga illecita di informazioni a carattere personale costituisce un trattamento di dati personali contrario alle disposizioni del regolamento n. 45/2001 (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007, Nikolaou/Commissione, T‑259/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 208).

161    Inoltre, il Tribunale ricorda che incombe al ricorrente, nell’ambito di un ricorso per risarcimento, dimostrare che sussistono tutte le condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’istituzione di cui trattasi. Pertanto, nella fattispecie, il ricorrente deve, in linea di principio, dimostrare che la pubblicazione di informazioni che lo riguardano sulla stampa è conseguente a fughe imputabili all’amministrazione (v., in tal senso, sentenze Nikolaou/Commissione, cit., punto 141, e Franchet e Byk/Commissione, cit., punto 182). Questa regola, tuttavia, subisce un’attenuazione quando l’evento dannoso può essere stato provocato da cause diverse e l’istituzione comunitaria non ha prodotto alcun elemento di prova che consenta di stabilire a quale di tali cause sia imputabile l’evento, malgrado che la medesima istituzione si trovasse nella posizione migliore per fornire prove al riguardo, motivo per cui la residua incertezza dev’essere posta a suo carico (sentenza Franchet e Byk/Commissione, cit., punto 183).

162    Occorre esaminare l’esistenza delle fughe addotte dal ricorrente alla luce di tali principi.

163    In primo luogo, il ricorrente sostiene che una fuga di dati personali, vale a dire la divulgazione non autorizzata del progetto di decisione, nel frattempo abbandonato, di riassegnarlo in qualità di consigliere speciale presso il direttore di Eurostat, è avvenuta al momento della pubblicazione di tale informazione in un articolo del giornale lussemburghese Le Quotidien in data 14 novembre 2002.

164    Tuttavia, occorre notare che in data 13 novembre 2002 la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa nel quale si riportava la riassegnazione di un certo numero di direttori di Eurostat. Orbene, in tale comunicato stampa viene ufficialmente precisato, sebbene erroneamente, che il ricorrente era stato oggetto di una riassegnazione in seno ai servizi di Eurostat. In tali condizioni, tenuto conto di tale comunicato stampa ufficiale, non sembra che le informazioni pubblicate in data 14 novembre 2002 nel giornale lussemburghese Le Quotidien traessero origine da una fuga di dati riservati in seno ai servizi della Commissione.

165    In ogni caso, anche supponendo che una tale fuga sia avvenuta, il ricorrente non dimostra il nesso di causalità fra tale fuga e il danno che lamenta. Infatti, l’asserita lesione alla sua reputazione non deriverebbe dalla fuga in sé, ma dalla concomitanza della decisione di riassegnazione che era stata adottata, della pubblicità ufficiale che ne era stata fatta e della pubblicazione di un articolo di stampa del sig. Tillack che chiamava nominativamente in causa il ricorrente.

166    In secondo luogo, il ricorrente fa valere che le ulteriori fughe irregolari di dati personali nel luglio 2003 sono provenute dai servizi della Commissione, in quanto vari articoli di stampa, in particolare un articolo pubblicato in data 10 luglio 2003 sul giornale The Financial Times, precisavano che la Commissione aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente e che costui era implicato nello scandalo finanziario collegato all’impresa Planistat.

167    La Commissione ha pubblicato un comunicato stampa in data 9 luglio 2003 nel quale precisa in particolare di aver avviato un procedimento disciplinare contro tre funzionari, di aver sospeso, per il periodo delle indagini in atto, i contratti conclusi fra Eurostat e l’impresa Planistat, consulente economico e statistico, e che due relazioni elaborate dai suoi servizi hanno già consentito di constatare seri inadempimenti della regolamentazione finanziaria in seno a Eurostat.

168    Inoltre, dalla lettura di tale comunicato stampa, non risulta né il nome del ricorrente né alcun altro elemento che permetta di identificarlo come uno dei funzionari sottoposti a un procedimento disciplinare. In tali condizioni, il fatto che il nome del ricorrente sia citato nell’articolo del Financial Times può essere solo la conseguenza di una fuga non autorizzata di informazioni. Inoltre, tale fuga può provenire solo dai servizi della Commissione, in quanto nessun altra amministrazione è stata coinvolta in tale affare e in quanto il ricorrente non aveva alcun interesse a divulgare tale genere di informazioni alla stampa.

169    Certo, la Commissione sostiene che il ricorrente non dimostra formalmente che la divulgazione illecita del nome del ricorrente provenga dai propri servizi. Tuttavia, in virtù dei principi ricordati nella giurisprudenza citata al punto 161 della presente sentenza, nelle situazioni incerte, l’onere della prova non è a carico del ricorrente, ma dell’istituzione convenuta.

170    Infine, sebbene la Commissione sostenga che taluni giornalisti, in seguito alla lettura del comunicato stampa del 9 luglio 2003, avrebbero potuto da soli risalire al nome del ricorrente effettuando semplici ricerche su Internet, tali imprecise asserzioni non consentono di ritenere che l’illecita divulgazione del nome del ricorrente non sia pervenuta dalla Commissione. Infatti, occorre notare che l’articolo del Financial Times è stato pubblicato immediatamente dopo il comunicato stampa del 9 luglio 2003 e riferisce con sicurezza l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. Inoltre, dagli atti non emerge che il Financial Times facesse parte degli organismi di stampa che quasi un anno prima avevano riportato i sospetti di favoritismo nei confronti di imprese greche che gravavano sul ricorrente.

171    Pertanto, nel divulgare illecitamente il nome del ricorrente fra i funzionari sottoposti a un procedimento disciplinare, la Commissione ha violato le disposizioni del regolamento n. 45/2001. Tale illecito è idoneo a far sorgere la sua responsabilità.

 Sulla relazione del servizio di revisione interna di Eurostat

 Argomenti delle parti

172    Il ricorrente sostiene che il servizio di revisione interna di Eurostat ha commesso un certo numero di illeciti nell’elaborare la propria relazione. In primo luogo, tale revisione sarebbe stata effettuata in violazione delle norme di revisione. In particolare, il direttore di Eurostat non avrebbe assegnato al servizio di revisione interna il compito di realizzare una relazione in seguito ai quesiti posti dal sig. Tillack.

173    In secondo luogo, la relazione sarebbe viziata di imparzialità e violerebbe il principio della presunzione di innocenza. Infatti, la sig.ra D., autrice di tale relazione, avrebbe nutrito pregiudizi nei confronti del ricorrente e avrebbe desiderato, dal momento dell’avvio della revisione interna, redigere una relazione a suo sfavore. Tale mancanza di imparzialità troverebbe inoltre conferma nella reazione della sig.ra D. alle osservazioni del ricorrente in merito al progetto di relazione di revisione.

174    In terzo luogo, non avendo accordato al ricorrente un incontro prima di redigere la versione finale della relazione e non avendo tenuto conto delle osservazioni scritte che quest’ultimo aveva formulato in un messaggio di posta elettronica in data 24 giugno 2003, la Commissione avrebbe violato il principio del legittimo affidamento e di buona amministrazione.

175    La Commissione ricorda, a titolo preliminare, che la controversa relazione del servizio di revisione interna di Eurostat costituisce una relazione di revisione e non una relazione facente seguito a un’indagine amministrativa. Di conseguenza, l’amministrazione non sarebbe stata tenuta a rispettare la regolamentazione in materia di indagini amministrative, quale la decisione della Commissione del 19 febbraio 2002 sulla conduzione di indagini amministrative e procedimenti disciplinari.

176    Inoltre, la Commissione fa valere che la relazione del servizio di revisione interna di Eurostat è stata redatta in conformità con le vigenti norme.

177    In primo luogo, la revisione interna sarebbe stata espressamente richiesta dal direttore generale di Eurostat, come dimostrerebbe anche il documento intitolato «Cronologia delle azioni/eventi della revisione sull’aggiudicazione degli appalti nel quadro del programma Supcom 1995-1998», che precisa che «il sig. Franchet chiede alla revisione interna di approfondire talune questioni».

178    In secondo luogo, i diritti della difesa sarebbero stati rispettati, in quanto il ricorrente avrebbe ottenuto una copia del progetto di relazione di revisione interna, conformemente alle disposizioni della carta di revisione del servizio di revisione interna di Eurostat del 17 giugno 2002 (in prosieguo: la «carta di revisione»), e sarebbe stato messo in grado di formulare osservazioni al riguardo. Infine, il servizio di revisione interna avrebbe analizzato i commenti presentati dal ricorrente. La circostanza che il ricorrente non sia stato ascoltato prima che la relazione di revisione interna fosse ultimata non sarebbe idonea a dimostrare che la Commissione abbia violato i diritti della difesa, poiché nessuna disposizione giuridica o normativa né alcun principio fondamentale del diritto comunitario imporrebbero un siffatto obbligo.

179    In terzo luogo, la relazione di revisione interna non sarebbe parziale e non violerebbe il principio di presunzione d’innocenza. Infatti, dalla lettura di tale relazione risulterebbe evidente che è stata redatta in modo neutrale e che non aveva lo scopo di accertare se il ricorrente avesse commesso atti illeciti, ma semplicemente di valutare in modo generale i rischi derivanti dalle accuse avanzate nei confronti di Eurostat e di uno dei suoi funzionari.

 Giudizio del Tribunale

180    In primo luogo, il Tribunale ritiene che, tenuto conto, da una parte, dei termini espliciti utilizzati nel progetto di relazione e nella relazione del servizio di revisione interna di Eurostat e, dall’altra, del procedimento seguito, l’amministrazione abbia, come essa sostiene, effettuato una revisione interna e non un’indagine amministrativa. L’IDOC non ha quindi partecipato allo svolgimento di tale revisione. Ne consegue che il ricorrente non può utilmente avvalersi della violazione delle disposizioni della decisione 19 febbraio 2002 per far sorgere la responsabilità della Commissione.

181    In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la relazione del servizio di revisione interna di Eurostat è illecita in quanto il direttore generale di Eurostat non avrebbe chiesto per iscritto al servizio di revisione interna di effettuare tale revisione.

182    Tuttavia, nessuna disposizione del diritto dell’Unione, neppure la carta di revisione, impone al direttore generale di Eurostat di richiedere per iscritto al servizio di revisione interna l’effettuazione di tale revisione. Risulta inoltre dagli atti, in particolare dal documento «Cronologia delle azioni/eventi della revisione sull’aggiudicazione degli appalti nel quadro del programma Supcom 1995-1998», che è proprio il direttore generale di Eurostat ad aver avviato la revisione controversa. Nella sua testimonianza scritta, prodotta in allegato alla replica, il sig. Franchet, ex direttore generale di Eurostat, afferma anche di ricordarsi di «aver chiesto alla sig.ra D. di verificare se le questioni sollevate dal sig. Tillack fossero seriamente fondate». Certo, all’udienza la Commissione non ha saputo spiegare in virtù di quale decisione la revisione, messa da parte per diversi mesi, fosse stata rilanciata in data 21 maggio 2003, con la comunicazione al ricorrente del progetto di relazione di revisione. Tuttavia, il nuovo direttore generale, nominato proprio in data 21 maggio 2003, ha ritenuto prioritario fare luce sulle disfunzioni esistenti in seno a Eurostat. Pertanto, nelle circostanze della specie, non sembra che il rilancio della revisione sia intervenuto in modo illecito su esclusiva iniziativa della sig.ra D. Il motivo deve pertanto essere respinto.

183    In terzo luogo, il ricorrente fa valere che il principio della presunzione di innocenza è stato violato nel corso del procedimento di elaborazione della relazione da parte del servizio di revisione interna di Eurostat.

184    Occorre ricordare che il principio della presunzione di innocenza, come risulta in particolare dall’art. 6, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte e l’art. 6, n. 2, UE, sono riconosciuti nell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in particolare, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punti 149 e 150; sentenze del Tribunale di primo grado 4 ottobre 2006, causa T‑193/04, Tillack/Commissione, Racc. pag. II‑3995, punto 121, nonché Franchet e Byk/Commissione, cit., punto 209).

185    Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’art. 6, n. 2, della CEDU riguarda l’intero procedimento penale, a prescindere dal suo esito, e non solo l’esame della fondatezza dell’accusa. Tale disposizione garantisce che nessuno sarà indicato né trattato quale colpevole di un reato prima che la sua colpevolezza non sia stata accertata da un giudice. Pertanto, essa impone in particolare che i membri di un tribunale, nell’esercizio delle loro funzioni, non partano dall’idea preconcetta che l’imputato ha commesso il fatto contestatogli. Ledono la presunzione di innocenza dichiarazioni o decisioni che riflettano la sensazione che l’imputato sia colpevole e inducano il pubblico a credere alla sua colpevolezza, o anticipino la valutazione dei fatti da parte del giudice competente (v., in particolare, sentenze della Corte eur. D.U. Allenet de Ribemont c. Francia del 10 febbraio 1995, serie A n. 308, § 38‑41, Daktaras c. Lituania del 10 ottobre 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000‑X, § 44, nonché Pandy c. Belgio del 21 settembre 2006, n. 13583/02, § 41‑42).

186    Tuttavia, nella fattispecie, è pacifico che non è stato avviato alcun procedimento penale nei confronti del ricorrente.

187    D’altronde, i giudici dell’Unione sostengono in modo costante che la violazione dell’art. 6 della CEDU non può essere utilmente invocata nell’ambito di un procedimento amministrativo o disciplinare, in quanto l’istituzione che ha avviato un tale procedimento non può essere considerata «tribunale» ai sensi del detto art. 6 (v., in particolare, ordinanza della Corte 16 luglio 1998, causa C‑252/97 P, N/Commissione, Racc. pag. I‑4871, punto 52; sentenze del Tribunale di primo grado 17 ottobre 1991, causa T‑26/89, de Compte/Parlamento, Racc. pag. II‑781, punto 94, e 15 maggio 1997, causa T‑273/94, N/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑289, punto 95; sentenza del Tribunale 8 novembre 2007, causa F‑40/05, Andreasen/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑337 e II‑A‑1‑1859, punti 125‑127, oggetto di ricorso pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑17/08 P).

188    In tali circostanze, il motivo dedotto dalla violazione, nel corso del procedimento di revisione interna, del principio della presunzione di innocenza, come risulta, in particolare, dall’art. 6, n. 2, della CEDU, è inoperante, in quanto il servizio di revisione interna di Eurostat non costituisce un «tribunale» ai sensi del detto art. 6.

189    Ciò non toglie che il principio di imparzialità impone a un’autorità amministrativa, laddove realizzi una revisione, di non avere pregiudizi nei confronti di ciò che essa controlla. Detta autorità può discostarsi da tale atteggiamento solo allorché saranno dimostrate le disfunzioni che essa constata (v., per analogia, per quanto attiene all’avvio del procedimento disciplinare, sentenza Pessoa e Costa/Commissione, cit., punto 56).

190    Nella specie, il ricorrente sostiene che la sig.ra D., fin dall’inizio della revisione, ha nutrito pregiudizi relativi al contenuto delle conclusioni della relazione del servizio di revisione interna di Eurostat.

191    In primo luogo, il Tribunale ritiene che la circostanza che solo le questioni sollevate dal giornalista tedesco sig. Tillack siano state utilizzare per definire l’ambito della revisione interna o che la relazione di revisione interna abbia in parte rimesso in causa le risposte formulate dalla Commissione ai quesiti del sig. Tillack non sia sufficiente a dimostrare la mancanza di imparzialità da parte del servizio di revisione interna di Eurostat nei confronti del ricorrente. Da una parte, come precisato al punto 182 della presente sentenza, la revisione è stata circoscritta alle questioni poste dal sig. Tillack su richiesta del direttore generale e non su iniziativa della sig.ra D. Dall’altra, poiché le risposte fornite dalla Commissione ai quesiti del sig. Tillack sono state redatte in un dato giorno, è possibile che le informazioni contenute in tali risposte siano state modificate o attenuate successivamente alle indagini complementari effettuate dal servizio di revisione interna.

192    In secondo luogo, è vero che la sig. D. ha, da una parte, informato il nuovo direttore generale del fatto che essa riteneva inappropriati i commenti del ricorrente sul progetto di relazione di revisione e, dall’altra, ha bloccato il progetto di risposta ai commenti del ricorrente predisposto dal gruppo di revisione. Tuttavia, se tali comportamenti fanno trasparire un soggettivo giudizio di valore, non sono la prova di un’imparzialità della sig.ra D., la quale è rimasta entro i limiti del suo potere discrezionale in qualità di capo del servizio di revisione interna. Di conseguenza, il motivo deve essere respinto.

193    Per quanto attiene al motivo dedotto dalla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento, occorre ricordare che tale principio rientra tra i principi fondamentali dell’Unione (sentenza della Corte 5 maggio 1981, causa C‑112/80, Dürbeck, Racc. pag. 1095, punto 48). Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento presuppone la presenza di tre condizioni. In primo luogo, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione dell’Unione (sentenza del Tribunale di primo grado 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punti 106 e 107). In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono (sentenze del Tribunale di primo grado 9 febbraio 1994, causa T‑3/92, Latham/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑83, punto 58; 27 febbraio 1996, causa T‑235/94, Galtieri/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑129, punti 63 e 64, nonché 17 febbraio 1998, causa T‑56/96, Maccaferri/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑133, punto 54). In terzo luogo, siffatte assicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili (sentenza della Corte 6 febbraio 1986, causa 162/84, Vlachou/Corte dei conti, Racc. pag. 481, punto 6; sentenza del Tribunale di primo grado 27 marzo 1990, causa T‑123/89, Chomel/Commissione, Racc. pag. II‑131, punto 28).

194    A sua volta, il principio di buona amministrazione richiede che l’APN, qualora si pronunci sulla situazione di un funzionario, prenda in considerazione l’insieme degli elementi che sono idonei a determinare la sua decisione e, nel fare ciò, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario in causa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 16 marzo 2004, causa T‑11/03, Afari/BCE, Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑267, punto 42; sentenza del Tribunale 13 dicembre 2007, causa F‑28/06, Sequeira Wandschneider/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑431 e II‑A‑1‑2443, punto 150).

195    Nella fattispecie, non vi è alcuna disposizione né principio di diritto dell’Unione che imponga all’amministrazione di ascoltare un funzionario prima di ultimare una relazione di revisione interna che lo riguardi. Il punto 4.2.4 della carta di revisione prevede semplicemente l’obbligo in capo al servizio di revisione interna di consentire alla persona, la cui attività è oggetto di revisione, di presentare le sue osservazioni sul progetto di revisione. Orbene, dalla lettera della sig.ra D. del 12 giugno 2003 e dalle osservazioni del ricorrente del 24 giugno 2003 risulta che tale obbligo è stato adempiuto. Inoltre, il ricorrente non dimostra che l’amministrazione gli avrebbe fornito assicurazioni precise, incondizionate e concordanti relative alla sua audizione prima dell’ultimazione della relazione di revisione interna. Pertanto, poiché una delle condizioni poste al fine di poter invocare il principio del legittimo affidamento non è soddisfatta, il motivo dedotto dalla violazione di tale principio non può, in ogni caso, essere accolto.

196    Infine, la circostanza che il ricorrente non abbia beneficiato di un colloquio formale prima che la relazione del servizio di revisione interna fosse definitivamente approvata non è idonea a dimostrare una violazione del principio di buona amministrazione. Infatti, l’amministrazione ha potuto prendere in considerazione l’interesse del ricorrente, in quanto è pacifico che il ricorrente è stato messo nelle condizioni di poter presentare le proprie osservazioni sul progetto di relazione.

 Sulla decisione di avvio del procedimento disciplinare

 Argomenti del ricorrente

197    In primo luogo, il ricorrente sostiene che la procedura seguita dalla Commissione in vista di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti è irregolare. Infatti, per avviare tale procedimento la Commissione non si sarebbe basata su un’indagine amministrativa realizzata dall’IDOC, in conformità con le disposizioni della decisione 19 febbraio 2002, ma solo su una relazione del servizio di revisione interna di Eurostat e su una relazione intermedia del servizio di revisione interna della Commissione. Inoltre, le garanzie procedurali poste dalla decisione 19 febbraio 2002, come il diritto di essere sentito prima della redazione della relazione finale, non sarebbero state rispettate. Inoltre, non ascoltando il ricorrente prima di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, l’amministrazione avrebbe violato il principio del rispetto dei diritti della difesa.

198    In secondo luogo, egli fa valere che, decidendo di intentare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e violato il principio di buona amministrazione. Da una parte, la relazione del servizio di revisione interna di Eurostat e la relazione intermedia del servizio della Commissione sulle quali la Commissione si è basata non avrebbero potuto legittimamente consentirgli di intentare un tale procedimento, in quanto tali relazioni non sarebbero state effettuate con serietà, non proverebbero ciò che asseriscono, non rispetterebbero i diritti della difesa e comporterebbero un grande numero di informazioni erronee e imprecise. Dall’altra, l’errore manifesto di valutazione risulterebbe anche dal carattere affrettato della decisione di avvio del procedimento disciplinare che sarebbe stata adottata entro due giorni.

199    La Commissione fa valere che la decisione di avvio del procedimento disciplinare del 9 luglio 2003 è stata adottata nel rigido rispetto delle norme comunitarie applicabili.

200    Essa sostiene che, in primo luogo, non vi è alcuna disposizione giuridica o regolamentare che le imponga di effettuare un’indagine amministrativa prima di intentare un procedimento disciplinare nei confronti di uno dei suoi funzionari. Essa sarebbe libera di intentare un procedimento disciplinare dal momento in cui dispone di elementi sufficienti a qualificare un’infrazione disciplinare. Essa rammenta di disporre di un ampio potere discrezionale in materia, in funzione degli elementi a sua disposizione. Orbene, nella fattispecie, tenuto conto del contenuto delle relazioni summenzionate, essa avrebbe potuto decidere di avviare il procedimento disciplinare controverso senza commettere alcun errore manifesto di valutazione.

201    In secondo luogo, la Commissione sostiene che non vi è alcuna disposizione di diritto comunitario che le imponga di sentire un funzionario prima di adottare una decisione di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Innanzi tutto, l’art. 87 dello Statuto prevederebbe semplicemente che il funzionario sia sentito sia prima che l’APN adotti nei suoi confronti un ammonimento o una nota di biasimo sia prima che l’APN decida di rivolgersi alla commissione di disciplina. Di conseguenza, il principio fondamentale del diritto di essere sentito obbligherebbe la Commissione a sentire un funzionario solo laddove possa essere adottata nei suoi confronti una decisione che gli reca pregiudizio. Orbene, poiché la decisione di avvio di un procedimento disciplinare non costituisce una decisione che reca pregiudizio, tale principio fondamentale non potrebbe essere applicato nella fattispecie. Infine, poiché il procedimento disciplinare non è un procedimento giurisdizionale, le disposizioni dell’art. 6 della CEDU non potrebbero essere utilmente invocate a sostegno della tesi secondo cui il ricorrente doveva essere sentito prima dell’avvio del procedimento disciplinare.

202    In terzo luogo, la Commissione fa valere di non aver commesso alcun errore manifesto di valutazione nell’avviare il procedimento disciplinare controverso, in quanto la relazione di revisione interna di Eurostat e la relazione intermedia del servizio di revisione interna della Commissione, che non violerebbero il principio di presunzione di innocenza, potevano legittimamente lasciar intendere che il ricorrente avesse commesso infrazioni disciplinari.

 Giudizio del Tribunale

203    In primo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione di avvio del procedimento disciplinare è affetta da un vizio di procedura, in quanto la Commissione non avrebbe previamente effettuato un’indagine amministrativa e non avrebbe rispettato le disposizioni della decisione 19 febbraio 2002 relativa alle indagini amministrative.

204    Tuttavia, né l’art. 87 dello Statuto né l’allegato IX allo Statuto impongono che sia svolta un’indagine amministrativa prima che l’amministrazione decida di avviare un procedimento disciplinare.

205    Certo, la decisione 19 febbraio 2002, che istituisce l’IDOC, stabilisce un determinato numero di regole da rispettare in caso di svolgimento di un’indagine amministrativa volta a predisporre un procedimento disciplinare. Tuttavia, non vi è alcuna disposizione di tale decisione che espressamente imponga all’amministrazione di effettuare un’indagine amministrativa prima di avviare un procedimento disciplinare. Al contrario, dall’art. 5 di tale decisione risulta che l’avvio di un’indagine amministrativa è una mera facoltà accordata al direttore generale del personale e dell’amministrazione al fine di meglio chiarire fatti che possono essere attribuiti a un funzionario.

206    D’altronde, poiché una decisione di avvio di un procedimento disciplinare non costituisce un atto recante pregiudizio, il principio del rispetto dei diritti della difesa non può essere utilmente invocato dal ricorrente per criticare il fatto di non essere stato sentito prima che l’APN decidesse di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare (sentenze Pessoa e Costa/Commissione, cit., punto 59, e Franchet e Byk/Commissione, cit., punto 367).

207    Pertanto, il fatto che non sia stata effettuata un’indagine amministrativa prima dell’avvio del procedimento disciplinare non costituisce un vizio di procedura o una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa idonei a far sorgere la responsabilità dell’amministrazione.

208    In secondo luogo, per quanto attiene al pregiudizio dedotto dall’errore manifesto di valutazione, occorre ricordare che il fine di una decisione sull’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un funzionario è di consentire all’APN di esaminare la veridicità e la gravità dei fatti attribuiti al funzionario di cui trattasi e di sentire quest’ultimo in merito ai detti fatti, in conformità con l’art. 87 dello Statuto, al fine di formarsi una propria opinione, da una parte, rispetto all’opportunità sia di archiviare senza seguito il procedimento disciplinare sia di adottare una sanzione disciplinare nei confronti del funzionario e, dall’altra, eventualmente, rispetto alla necessità di rinviarlo o meno, prima dell’adozione di detta sanzione, dinanzi alla commissione di disciplina secondo la procedura prevista dall’allegato IX dello Statuto (sentenze Pessoa e Costa/Commissione, cit., punto 36, e del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2005, causa C‑203/03, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑279 e II‑1287, punto 41).

209    Una tale decisione implica necessariamente considerazioni delicate da parte dell’istituzione, tenuto conto delle conseguenze gravi e irrevocabili che ne possono derivare. L’istituzione dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale e il controllo giurisdizionale si limita a una verifica dell’esattezza materiale degli elementi presi in considerazione da parte dell’amministrazione per avviare il procedimento, dell’assenza di un errore manifesto nella valutazione dei fatti attribuiti e dell’assenza di sviamento di potere (v., per analogia in materia di sanzioni disciplinari, in particolare sentenze del Tribunale di primo grado 17 maggio 2000, causa T‑203/98, Tzikis/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑393, punto 50, e N/Commissione, cit., punto 125; in materia di intervento dell’OLAF, sentenza del Tribunale 2 maggio 2007, causa F‑23/05, Giraudy/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑121 e II‑A‑1‑657, punti 98 e 99).

210    Tuttavia, al fine di tutelare i diritti del funzionario in causa, spetta all’APN, prima di avviare un procedimento disciplinare, disporre di elementi sufficientemente precisi e pertinenti (v., in tal senso, sentenza Franchet e Byk/Commissione, cit., punto 352; sentenza del Tribunale 13 gennaio 2010, cause riunite F‑124/05 e F‑96/06, A e G/Commissione, punto 366).

211    Nella fattispecie, dalla lettura della decisione 9 luglio 2003 emerge che la Commissione ha deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente in quanto, da un lato, quest’ultimo aveva tollerato o accettato che, al momento dell’aggiudicazione di appalti, le procedure di valutazione non fossero trasparenti, poiché i metodi di valutazione presentati nelle relazioni della commissione consultiva per gli acquisti e per gli appalti non corrispondevano a quelli di fatto applicati e, dall’altro, aveva tollerato o accettato, per un contratto concluso con l’impresa Planistat, che un esperto a lui personalmente vicino e inizialmente non proposto dall’offerente partecipasse al progetto per l’elaborazione di uno studio non connesso all’appalto, che ha dato luogo a un «visto per pagamento» prima ancora che fosse svolta la relazione intermedia relativa allo studio. Per adottare tale decisione, la Commissione si è fondata, da una parte, su una relazione intermedia del servizio di revisione interna della Commissione del 7 luglio 2003 e, dall’altra, sulla relazione del servizio di revisione interna di Eurostat dell’8 luglio 2003.

212    In primo luogo, si pone la questione se le relazioni di revisione interna possano costituire, in quanto tali, elementi sufficientemente precisi e pertinenti idonei ad essere presi in considerazione da parte dell’amministrazione per avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un funzionario.

213    Infatti, il punto 1.3 della carta di revisione precisa in particolare che:

«(…) il fine della revisione interna non è quello di scoprire la frode.

Per quanto condotta coscienziosamente, la revisione dei procedimenti non può garantire la rilevazione di ogni frode.

Nondimeno, un revisore può individuare determinati rischi idonei a mettere in evidenza delle frodi. Se i controlli effettuati non riducono i rischi e i pericoli identificati, incombe al revisore portare avanti le proprie indagini al fine di determinare l’esistenza della frode e, eventualmente, informarne l’OLAF, che è il solo organo competente a realizzare tale tipo di indagini».

214    A sua volta, la Commissione nelle sue memorie di difesa ricorda che:

«Una [relazione di] revisione interna ha il fine di agevolare i direttori generali e i membri dei livelli dirigenziali nel controllo dei rischi, affinché sia garantita la sicurezza dei beni e siano verificati il rispetto delle regole e l’esattezza delle informazioni (…). Di conseguenza, una revisione interna di Eurostat non consente di dimostrare l’esistenza di talune pratiche fraudolente né che certe accuse di frode siano fondate. Quanto precede può essere solo il risultato di indagini amministrative e di procedimenti disciplinari. L’obiettivo della revisione interna è pertanto nettamente diverso rispetto a quello di un’indagine amministrativa o di un procedimento disciplinare, in quanto tali procedimenti riguardano o possono riguardare gli eventuali obblighi di soggetti determinati (…)».

215    Nella fattispecie, è pacifico che, al fine di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, la Commissione si è fondata esclusivamente su relazioni di revisione interna. Orbene, tenuto conto della loro natura e delle caratteristiche summenzionate, tali relazioni di revisione interna non possono, in linea di principio, costituire elementi sufficientemente precisi e pertinenti per consentire l’avvio di un procedimento disciplinare.

216    Tuttavia, sebbene questa non sia la sua finalità, non è escluso che una relazione di revisione interna possa eventualmente servire di base all’avvio di un procedimento disciplinare. Occorre pertanto verificare, caso per caso, allorché l’amministrazione rinvia a tale relazione, se le informazioni contenute in tale tipo di documento siano sufficientemente precise e pertinenti per fondare l’avvio di un procedimento disciplinare.

217    Nella fattispecie, occorre rilevare che la relazione intermedia del servizio di revisione interna della Commissione non comporta alcun accertamento relativo alla prima infrazione attribuita al ricorrente. Per quanto riguarda la seconda infrazione, la detta revisione si limita a precisare che il servizio di revisione interna di Eurostat avrebbe messo in evidenza una situazione di potenziale nepotismo. Pertanto, tale relazione non contiene alcuna analisi, né ricerca specifica relativa ai fatti attribuiti al ricorrente, ma si limita, da una parte, a riprendere facendo propri in modo indiretto e prudente gli accertamenti che ha potuto effettuare il servizio di revisione interna di Eurostat nell’ambito del suo progetto di relazione e, dall’altra, a ricordare le speculazioni suscitate nei media dall’esistenza di un supposto favoritismo nei confronti di imprese greche all’interno di una delle direzioni di Eurostat.

218    Pertanto, tale relazione, tenuto conto del suo contenuto, non poteva costituire un elemento di informazione preciso e pertinente che consentisse alla Commissione di fondare una decisione di avvio di un procedimento disciplinare.

219    Per quanto riguarda la relazione del servizio di revisione interna di Eurostat dell’8 luglio 2003, occorre, in primo luogo, constatare che è stata redatta in risposta ai quesiti posti da un giornalista sulle condizioni di aggiudicazione degli appalti da parte della direzione diretta dal ricorrente e sulla base di un’analisi limitata ai fatti in relazione alle accuse del detto giornalista. Pertanto, nell’introduzione della relazione si precisa che l’analisi effettuata «non è consistita in una revisione dettagliata e individualizzata dei contratti aggiudicati nell’ambito del programma Supcom, ma si è limitata agli aspetti denunciati dal [giornalista], vale a dire la ripartizione del bilancio in base alla nazionalità, i metodi di valutazione delle offerte o la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione». L’analisi critica della relazione di revisione interna prodotta dal ricorrente e il cui contenuto non è contestato dalla Commissione (in prosieguo: l’«analisi critica») precisa, al riguardo, che «la revisione interna non ha applicato le regole internazionali di revisione né le norme della carta di revisione», che «le conclusioni della revisione interna non sono affatto in linea con i numerosi punti sviluppati nella relazione», che la «lettera di commenti [del ricorrente] in risposta al progetto meritava che i punti di fatto precisi e attinenti al merito (…) fossero presi in considerazione nella relazione di revisione interna».

220    In secondo luogo, la relazione del servizio di revisione interna di Eurostat conduce, in particolare, alle seguenti constatazioni:

¾        la procedura di valutazione delle offerte presentate da imprese ai fini di ottenere appalti connessi al programma Supcom non sarebbe sempre stata trasparente e rispettosa delle regole interne;

¾        per quanto attiene al contratto n. 665100003 con l’impresa Planistat, sarebbero state commesse irregolarità con particolare riferimento all’assunzione di un esperto, nipote del ricorrente.

221    Se la relazione del servizio di revisione interna di Eurostat mette pertanto in evidenza un certo numero di disfunzioni relative alla procedura di valutazione delle offerte al momento della procedura di aggiudicazione dei contratti Supcom da parte della direzione diretta dal ricorrente, al contrario da tale relazione non emerge nulla che lasci intendere che le irregolarità constatate provengano dall’interessato o che a questo possano essere associate o, ancora, che le disfunzioni rilevate esistessero solo all’interno della direzione del ricorrente, come del resto è stato sottolineato dal gruppo incaricato della revisione nel progetto di risposta alle osservazioni del ricorrente.

222    Inoltre, per quanto attiene al fatto che il figlioccio del ricorrente sia stato assunto nell’ambito di un contratto fra Eurostat e l’impresa Planistat, dalla relazione del servizio interno non emerge affatto che il ricorrente abbia avuto un qualsivoglia ruolo in tale situazione.

223    Occorre inoltre sottolineare che il ricorrente ha presentato precise osservazioni al fine di smentire i fatti che gli venivano attribuiti nel progetto di relazione del servizio di revisione interna di Eurostat.

224    Orbene, risulta dagli atti che, in definitiva, il servizio di revisione interna di Eurostat non ha tenuto conto delle osservazioni del ricorrente. Infatti, se in un primo momento il servizio aveva inteso rispondere per iscritto alle osservazioni del ricorrente, tale progetto è poi stato abbandonato senza che l’amministrazione fornisse alcuna spiegazione relativa a tale mutamento di posizione. Inoltre, da una lettera dell’8 luglio 2003 della sig.ra D. al nuovo direttore generale di Eurostat emerge che la relazione del servizio di revisione interna di Eurostat dell’8 luglio 2003 costituisce una copia conforme del progetto di relazione del servizio di revisione interna e che, in definitiva, il servizio di revisione interna di Eurostat non ha effettuato alcun lavoro approfondito di analisi delle osservazioni formulate dal ricorrente. Infatti, nella summenzionata lettera è precisato che:

«(…) le avevo inviato in data 27 maggio 2003 il progetto di relazione di revisione relativo all’aggiudicazione degli appalti nell’ambito del programma Supcom 1995‑1999 (…)

Le invio l’analisi definitiva in oggetto allo stato delle informazioni di cui disponevo al momento dell’analisi dei fatti e che non sono in grado di approfondire tenuto conto del mio carico di lavoro passato e attuale».

225    L’analisi critica constata altresì che i commenti formulati dal ricorrente sul progetto di relazione di revisione, tenuto conto del loro contenuto e della loro precisione, avrebbero dovuto essere utilizzati dai revisori e portare a una modifica della relazione di revisione interna. Inoltre, dalla relazione dell’OLAF emerge che gli stessi revisori hanno riconosciuto, nel corso dell’indagine dell’OLAF, che la relazione di revisione era «non contraddittoria».

226    In tali condizioni, la relazione del servizio di revisione interna di Eurostat, elaborata su basi parziali e incomplete, non costituisce un elemento di informazione sufficientemente pertinente e preciso idoneo a consentire all’amministrazione di avviare un procedimento disciplinare.

227    Resta ancora da notare che lo stesso gruppo di revisione ha riconosciuto, nel proprio progetto di risposta alle osservazioni del ricorrente, che la sua relazione di revisione, tenuto conto del suo contenuto, non costituiva una base per la messa in causa personale del ricorrente. Infatti, in risposta a un’osservazione del ricorrente, secondo cui «sebbene certe statistiche [fossero] vere, (…) esse non [potrebbero] costituire alcuna prova di infrazione da parte mia», i revisori proponevano di rispondere: «lei ha ragione ed è per questo che non si fa riferimento ad alcuna “infrazione di una regola”».

228    D’altronde, la Commissione ha ammesso all’udienza che non vi era alcun motivo che giustificasse l’avvio urgente di un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, urgenza che avrebbe eventualmente potuto spiegare l’assenza di approfondimento della relazione di revisione. Non è dunque escluso che l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, a decorrere dal 9 luglio 2003, sia stato in parte motivato dall’avvio in parallelo di procedimenti disciplinari nella stessa data nei confronti di altri funzionari di Eurostat, fra cui il suo direttore generale.

229    Alla luce degli elementi a sua disposizione e derivanti da relazioni di revisione insufficientemente precise e pertinenti, l’amministrazione, prima di procedere in sede disciplinare, avrebbe preferibilmente potuto intentare un’indagine amministrativa affidata all’IDOC o rivolgersi all’OLAF, cosa che si è astenuta dal fare, in quanto l’OLAF è intervenuto solo dopo l’avvio del procedimento disciplinare.

230    Ne consegue che la Commissione, nell’avviare in data 9 luglio 2003 un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente sulla sola base delle menzionate relazioni di revisione interna, ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato il principio di buona amministrazione. Tale atto costituisce un illecito ed è idoneo a far sorgere la sua responsabilità.

 Sull’assenza di attribuzione di compiti precisi conformi al grado e alle competenze del ricorrente

 Argomenti delle parti

231    Il ricorrente sostiene che dopo la decisione che lo riassegnava in qualità di consigliere principale presso la DG «Personale e amministrazione», la Commissione non gli avrebbe affidato missioni precise e conformi alle sue competenze. Egli se ne sarebbe lamentato con il presidente della Commissione senza effettivo successo. I compiti ai quali si riferisce la Commissione nella risposta al suo reclamo non avrebbero avuto un reale contenuto ed egli del resto non avrebbe mai incontrato il vicepresidente della Commissione presso il quale era, in teoria, assegnato. Gli sarebbe stato assegnato un piccolo ufficio, senza mezzi e senza una segretaria. Quanto alla circostanza che la Commissione avrebbe accordato al ricorrente autorizzazioni per l’esercizio di attività esterne, essa non dimostrerebbe l’affidamento al ricorrente della realizzazione di missioni precise.

232    In primo luogo, la Commissione fa valere che la decisione di riassegnazione avente ad oggetto il ricorrente comportava missioni precise e conformi al suo grado. In secondo luogo, la Commissione gli avrebbe assegnato, al momento della sua entrata in servizio alla DG «Personale e amministrazione», compiti precisi. In terzo luogo, il ricorrente avrebbe partecipato ai preparativi del consiglio informale di Rodi (Grecia), avrebbe ottenuto autorizzazioni per l’esercizio di attività esterne e avrebbe partecipato, a decorrere dal novembre 2003, a un gruppo di lavoro relativo alla riforma del regime pensionistico dei funzionari degli Stati membri. La circostanza che il ricorrente non avesse incontrato il vicepresidente della Commissione non sarebbe idonea a dimostrare l’assenza di missioni in capo al ricorrente, tenendo presente che egli era consigliere principale presso la DG «Personale e amministrazione» e non consigliere speciale di un commissario.

 Giudizio del Tribunale

233    Occorre distinguere fra, da una parte, la decisione di riassegnazione in sé e, dall’altra, i comportamenti non decisionali della Commissione che hanno l’effetto e l’oggetto di svuotare di contenuto le funzioni attribuite al ricorrente dalla decisione di riassegnazione. Infatti, solo i menzionati comportamenti non decisionali della Commissione sono idonei a far sorgere la responsabilità dell’istituzione, tenuto conto di quanto ricordato con riferimento alla decisione di riassegnazione ai punti 106 e 107 della presente sentenza.

234    Nella fattispecie, la decisione di riassegnazione elencava un certo numero di compiti assegnati al ricorrente. Tuttavia, dagli atti non emerge che la Commissione abbia messo il ricorrente nella condizione di poter effettivamente svolgere tali compiti né che questi avessero avuto un contenuto sostanziale, corrispondente alle competenze e al livello di esperienza del ricorrente.

235    Infatti, risulta in particolare da una lettera del 9 settembre 2003 indirizzata al presidente della Commissione che il ricorrente si è lamentato del fatto di non avere effettivi compiti in relazione al suo grado e alle sue competenze dal momento della sua riassegnazione nel novembre 2002. Una nota del 22 settembre 2003 del direttore generale della DG «Personale e amministrazione» chiede al capo di gabinetto del vicepresidente della Commissione di attribuire al ricorrente missioni in conformità con quanto era stato convenuto. In risposta a tale lettera, il capo di gabinetto, con una nota in data 29 settembre 2003, si è limitato a chiedere a sua volta al direttore della DG «Personale e amministrazione» di presentargli proposte riguardo a compiti che potessero essere assegnati al ricorrente. Tale scambio di lettere supporta la tesi del ricorrente, per lo meno con riferimento al periodo compreso fra gennaio e ottobre 2003. Orbene, la Commissione, che dovrebbe essere in grado di apportare prove contrarie al riguardo, non apporta alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che al ricorrente sarebbero stati realmente affidati dei compiti, in particolare dopo tale scambio di lettere. Se l’amministrazione sostiene che il ricorrente avrebbe partecipato al consiglio informale di Rodi, essa non precisa in alcun modo in che cosa tale missione sarebbe realmente consistita, né la natura dei lavori svolti. Allo stesso modo, se la Commissione fa valere che il ricorrente sarebbe stato designato per partecipare a un gruppo di lavoro relativo alla riforma dei regimi pensionistici nel settore pubblico a decorrere dal 24 novembre 2003, essa non dimostra che il ricorrente sia stato messo nella condizione di partecipare effettivamente a tale gruppo, laddove ciò è fermamente contestato dall’interessato. Inoltre, è da notare che tale gruppo di lavoro era composto per la maggior parte da funzionari sottoposti a un procedimento disciplinare, elemento che permette di dubitare delle aspettative che la Commissione poteva avere sui lavori del detto gruppo di lavoro.

236    Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto nel corso del periodo controverso autorizzazioni a esercitare attività esterne non è idonea a dimostrare che egli sarebbe stato messo nella condizione di esercitare concretamente le funzioni corrispondenti al suo grado in seno alla Commissione.

237    Pertanto, tenuto conto di questi diversi elementi, sembra che, deliberatamente o a causa della propria inerzia, la Commissione non abbia messo il ricorrente nella condizione di esercitare concretamente le funzioni corrispondenti al suo grado, nel periodo compreso fra gennaio 2003 e febbraio 2006, tranne il periodo di sei mesi durante il quale l’interessato esercitava funzioni presso il governo greco, nell’ambito di un’aspettativa per motivi personali. Anche un siffatto atteggiamento da parte della Commissione costituisce comportamento illecito idoneo a far sorgere la sua responsabilità.

238    Da quanto precede risulta che la Commissione ha commesso vari illeciti nei confronti del ricorrente, in primo luogo, informandolo in ritardo del seguito dato alla sua richiesta di assistenza in data 11 novembre 2002, in secondo luogo, rispondendo in ritardo alle richieste di assistenza presentate il 15 e il 21 luglio 2003, in terzo luogo, decidendo di avviare un procedimento disciplinare in assenza di elementi sufficientemente pertinenti e precisi, in quarto luogo, permettendo la divulgazione nel luglio 2003 di dati personali che lo riguardavano e, in quinto luogo, non attribuendogli per diversi anni compiti effettivi corrispondenti al suo grado.

 Sul danno e sul nesso di causalità

 Argomenti delle parti

239    Il ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un certo numero di illeciti direttamente connessi ai danni da lui lamentati.

240    Egli fa valere, nell’ultima versione delle sue memorie, che il danno morale particolarmente elevato, che egli valuta a EUR 850 000, deriva da tali atti illeciti. A titolo di tale danno, il ricorrente ricorda in particolare che la Commissione, con i suoi comportamenti illeciti, ha leso la sua onorabilità e la sua reputazione professionale. Nella sua memoria di replica, il ricorrente dichiara di rinunciare alla richiesta di risarcimento del danno morale in relazione al peggioramento del suo stato di salute.

241    La Commissione fa valere che spetta al ricorrente dimostrare che i comportamenti illegali sono direttamente connessi al danno morale che egli lamenta e che essi hanno avuto un’incidenza reale e certa sulla sua situazione professionale e personale. Orbene, ciò non si sarebbe verificato nella specie. In particolare, la Commissione ritiene che il ricorrente non dimostri di aver perso la possibilità di essere nominato al posto di direttore generale di Eurostat, dal momento che egli non dimostrerebbe né che un avviso di posto vacante fosse stato pubblicato né che avesse presentato la sua candidatura. Allo stesso tempo, non esisterebbe alcuna connessione fra i comportamenti attribuiti alla Commissione e il fatto che il ricorrente sia stato oggetto di accuse e insinuazioni nella stampa.

 Giudizio del Tribunale

242    Anzitutto, occorre ricordare che il ricorrente, nell’ultima versione delle sue memorie, limita le sue pretese al mero risarcimento del suo danno morale derivante, da una parte, dalla lesione alla sua reputazione e onorabilità professionale e, dall’altra, dallo stato di incertezza e inquietudine nel quale si è trovato, escluso il peggioramento del suo stato fisico.

243    Occorre poi esaminare se gli illeciti di servizio commessi dalla Commissione siano direttamente connessi con il danno morale che il ricorrente lamenta.

244    In primo luogo, il ritardo con cui la Commissione ha informato il suo funzionario del seguito dato alla sua richiesta di assistenza dell’11 novembre 2002, dal momento che non è giustificato da circostanze particolari, costituisce un illecito dell’amministrazione che cagiona un danno morale specifico, tenuto conto dello stato d’incertezza e d’inquietudine in cui si è trovato il funzionario per tale situazione (v., per analogia, sentenza della Corte 14 giugno 1979, causa 18/78, V./Commissione, Racc. pag. 2093, punti 16 e 19; sentenza Caronna/Commissione, cit., punto 106). Lo stesso va constatato con riferimento al ritardo con il quale la Commissione si è pronunciata sulle richieste di assistenza presentate dal ricorrente il 15 e il 21 luglio 2003. Verrà effettuata una giusta valutazione di tali danni morali fissandoli ex aequo et bono ad EUR 10 000 (v. per analogia, in particolare in materia di ritardo nella compilazione di un rapporto informativo, sentenza del Tribunale di primo grado 8 dicembre 2005, causa T‑274/04, Rounis/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑407 e II‑1849, punto 54).

245    In secondo luogo, la decisione di avvio di un procedimento disciplinare, sebbene la Commissione non disponesse di elementi d’informazione sufficientemente pertinenti e precisi, è costitutiva di un illecito che ha leso molto gravemente l’onorabilità e la reputazione professionale del ricorrente. Infatti, tale decisione ha lasciato che il pubblico nonché l’ambiente circostante e i colleghi del ricorrente credessero che quest’ultimo avesse commesso fatti riprovevoli. Orbene, dagli atti, in particolare dalla relazione dell’OLAF, emerge che le accuse formulate nei suoi confronti erano prive di qualsiasi fondamento.

246    In terzo luogo, la fuga di dati personali, imputabile alla Commissione, avvenuta nel luglio 2003, è direttamente all’origine di un sensibile aggravamento della lesione alla reputazione e onorabilità professionale del ricorrente. Infatti, è la divulgazione del nome del ricorrente a seguito di tale fuga, associata alle informazioni contenute nel comunicato stampa della Commissione del 9 luglio 2003, ad aver permesso al pubblico, alla stampa internazionale e greca di identificare il ricorrente come uno dei funzionari sottoposti a un procedimento disciplinare e ad aver lasciato pensare che egli fosse implicato in uno scandalo finanziario.

247    Ai pregiudizi di cui ai due punti precedenti è stato posto rimedio in modo meramente parziale con il comunicato stampa del 27 ottobre 2004, la cui diffusione ha avuto un impatto molto inferiore rispetto agli articoli pubblicati nella stampa internazionale e greca (v., in relazione a misure che pongono rimedio in modo insufficiente a un’accusa infondata sulla reputazione di un funzionario, sentenza Giraudy/Commissione, cit., punto 206). La diffusione di tale comunicato ha costituito l’unica misura adottata dalla Commissione per ristabilire l’onorabilità del ricorrente. L’istituzione non ha, in nessun momento, presentato al ricorrente le scuse che imponeva una pubblica messa in causa senza fondamento.

248    Pertanto, tenendo conto delle circostanze particolari della presente causa, incluso il comunicato stampa del 27 ottobre 2004, occorre valutare ex aequo et bono l’importo del danno morale causato dalla Commissione e derivante dalla lesione all’onorabilità e reputazione professionale del ricorrente a EUR 60 000 (v., con riferimento ai casi di grave lesione alla reputazione, sentenza Franchet e Byk/Commission, cit., punto 411; sentenza Giraudy/Commissione, cit., punto 207).

249    In quarto luogo, laddove per diversi anni non ha attribuito al ricorrente compiti effettivamente corrispondenti al suo grado, la Commissione ha commesso un illecito di servizio che è direttamente all’origine di un danno morale. Nelle circostanze della specie, occorre condannare la Commissione a versare a tale titolo al ricorrente l’importo di EUR 20 000.

250    Da quanto precede risulta che occorre condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei vari danni morali che ha subito, l’importo di EUR 90 000.

 Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento e d’istruzione

1.     Argomenti delle parti

251    In primo luogo, il ricorrente chiede che all’udienza il Tribunale senta come testimoni, innanzi tutto, il sig. Portal, giornalista del quotidiano La Voix, poi, la sig.ra D. affinché precisi le condizioni di elaborazione della relazione del servizio di revisione interna di Eurostat dell’8 luglio 2003 e, infine, il sig. Koopman, affinché fornisca precisazioni relative all’adozione della decisione di riassegnazione.

252    In secondo luogo, il ricorrente sollecita il Tribunale affinché inviti la Commissione a produrre ogni documento utile per dimostrare che il servizio di revisione interna di Eurostat aveva effettivamente svolto dei controlli nel periodo compreso fra novembre 2002 e maggio 2003 relativamente ai fatti a lui attribuiti.

253    In terzo luogo, il ricorrente chiede al Tribunale di invitare la Commissione a produrre la relazione completa dell’OLAF senza soppressione delle parti asseritamente riservate e degli allegati.

2.     Giudizio del Tribunale

254    Nella sua replica il ricorrente chiede che il Tribunale ordini alla Commissione di produrre alcuni documenti e senta tre testimoni.

255    Conformemente all’art. 54, n. 1, del regolamento di procedura, le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori mirano a garantire, nelle migliori condizioni, l’istruzione delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti. Ai sensi degli artt. 57 e 58 dello stesso regolamento, i mezzi istruttori sono intesi, a loro volta, a consentire di provare le allegazioni in fatto esposte da una parte a sostegno dei suoi motivi (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2000, causa T‑175/97, Bareyt e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1053, punto 89).

256    In forza dell’art. 55, n. 2, lett. d), del regolamento di procedura, la richiesta alle parti di presentare documenti o qualsiasi prova concernente la causa costituisce una misura di organizzazione del procedimento, mentre l’audizione dei testimoni è un mezzo istruttorio, conformemente all’art. 57 del detto regolamento.

257    Per quanto riguarda la valutazione di domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v. per analogia, con riferimento alla richiesta di sentire testimonianze, sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/Commissione, Racc. pag. I‑10005, punti 77 e 78; v. per analogia, con riferimento alla richiesta di presentare documenti, sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑182/99 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I‑10761, punti 41 e 44).

258    Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere stato sufficientemente edotto dagli atti di causa e dal contraddittorio all’udienza e considera che non sia necessario procedere con le misure di organizzazione del procedimento e le misure istruttorie richieste.

 Sulle spese

259    Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

260    Dalla suesposta motivazione risulta che la Commissione è essenzialmente soccombente. Inoltre il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna della Commissione alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la Commissione deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La Commissione europea è condannata a versare al sig. Nanopoulos l’importo di EUR 90 000.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      La Commissione europea sopporterà la totalità delle spese.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 maggio 2010.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: il greco.