Ricorso presentato il 10 giugno 2009 - Pascual García / Commissione
(Causa F-58/09)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: César Pascual García (Madrid, Spagna) (Rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione della Commissione di assumere il ricorrente quale assistente tecnico, a far data dal 10 marzo 2009, con inquadramento AST3/grado 2, nella parte in cui non provvede ad attribuirgli i diritti ed il trattamento economico necessari ad assicurare una corretta attuazione alla sentenza del tribunale della funzione pubblica, 22 maggio 2008, in causa F-145/06, Pascual García / Commissione.
Conclusioni del ricorrente
Annullare la decisione della Commissione di assumere il ricorrente quale assistente tecnico, a far data dal 10 marzo 2009, con inquadramento AST3/grado 2, nella parte in cui non provvede ad attribuirgli i diritti ed il trattamento economico necessari ad assicurare una corretta attuazione alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica, 22 maggio 2008, in causa F-145/06, Pascual García / Commissione ed in particolare:
a) nella parte in cui non prevede che l'anzianità di servizio del ricorrente sia calcolata con riferimento alla data 1° aprile 2006, ai fini della progressione nell'inquadramento, ai fini del calcolo dei diritti a pensione e ad ogni altro fine utile;
b) nella parte in cui nega il diritto del ricorrente all'indennità di dislocazione di cui all'art. 4, comma 1, dell'allegato VII dello statuto;
annullare per quanto necessario la decisione 10 marzo 2009 di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente nella stessa data, mirante ad ottenere i diritti ed il trattamento economico necessari ad assicurare una corretta attuazione alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica, 22 maggio 2008, in causa F-145/06, Pascual García / Commissione, compresi gli emolumenti e le indennità varie non pagati, maggiorati degli interessi di mora;
in subordine, condannare la Commissione al risarcimento del danno corrispondente al mancato riconoscimento dell'indennità di dislocazione;
condannare la convenuta alle spese.
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