Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 4 novembre 2019 – procedura penale contro FQ, GP, HO, IN, JM

(Causa C-811/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Imputati

FQ, GP, HO, IN, JM

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 58 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione 1 , l’articolo 4 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale 2 , elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 giugno 1995, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), che si pronuncia su un’eccezione processuale vertente sull’eventuale composizione illegittima del collegio giudicante, alla luce del principio di specializzazione dei giudici dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) (non previsto dalla Costituzione rumena), e che obbliga un organo giurisdizionale a rinviare le cause, che si trovano in fase di impugnazione in appello (devolutiva), per il loro riesame nell’ambito del primo ciclo processuale dinanzi al medesimo organo giurisdizionale.

2.    Se l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell’organo giurisdizionale supremo (collegio composto da giudici in funzione, i quali, al momento della promozione, soddisfacevano, tra gli altri, il requisito della specializzazione richiesto per la promozione alla Sezione penale dell’organo giurisdizionale supremo).

3.    Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale, che interpreta una norma di rango inferiore alla Costituzione, relativa all’organizzazione della Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), contenuta nella legge interna sulla prevenzione, l’individuazione e la sanzione dei fatti di corruzione, norma costantemente interpretata nel medesimo senso, per sedici anni, da un organo giurisdizionale.

4.    Se, conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[,] il [p]rincipio di libero accesso alla giustizia includa la specializzazione dei giudici e la costituzione di collegi specializzati presso un organo giurisdizionale supremo.

____________

1 GU 2015, L 141, pag. 73.

2 GU 2017, L 198, pag. 29.