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Impugnazione proposta il 26 marzo 2019 dalla Cham Holding Co. SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2019, causa T-413/16, Cham/Consiglio

(Causa C-261/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Cham Holding Co. SA (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente, annullare la sentenza del 16 gennaio 2019, Cham/Consiglio, T-413/16;

Statuendo ex novo di:

annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 e i conseguenti atti di esecuzione, nei limiti in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, ad essere ascoltato preliminarmente all’adozione delle nuove misure restrittive.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto e una distorsione dei fatti in quanto il Tribunale ha ignorato gli articoli presentati dalla ricorrente a sostengo del suo ricorso in annullamento allo scopo di dimostrare che essa non sosteneva il regime siriano.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha dichiarato illegittime le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC secondo le quali l’appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhlouf costituisce un criterio autonomo che giustifica l’imposizione di sanzioni, invertendo nella medesima occasione l’onere della prova.

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