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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 26 marzo 2019 – Friends of the Irish Environment Limited / An Bord Pleanála

(Causa C-254/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti

Ricorrente: Friends of the Irish Environment Limited

Convenuto: An Bord Pleanála

Questioni pregiudiziali

Se la decisione di prorogare la durata di un’autorizzazione costituisca un accordo su un progetto tale da comportare l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE1 del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: la «direttiva Habitat»).

Se la risposta alla questione sub 1) risenta delle seguenti considerazioni.

A)    L’autorizzazione (la cui durata è oggetto di proroga) era stata concessa in base a una disposizione di diritto nazionale che non ha attuato correttamente la direttiva Habitat, in quanto la normativa equiparava erroneamente l’opportuna valutazione ai fini della direttiva Habitat alla valutazione dell’impatto ambientale ai fini della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE 2 ).

B)    L’autorizzazione inizialmente concessa non indica se la richiesta di autorizzazione sia stata trattata nell’ambito della fase 1 o della fase 2 dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, e non contiene “rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti [sul sito] in questione”, come richiesto nella causa C 404/09, Commissione/Spagna 3 .

C)    Il periodo iniziale dell’autorizzazione è scaduto e di conseguenza l’autorizzazione ha cessato di produrre i suoi effetti per l’intero progetto. In attesa dell’eventuale proroga dell’autorizzazione, non è possibile realizzare lavori di sviluppo in conformità con essa.

D)    Non sono mai state realizzate opere di sviluppo nel quadro dell’autorizzazione.

Nel caso in cui la risposta alla questione sub 1) sia affermativa, quali siano le considerazioni di cui l’autorità competente è tenuta a tenere conto nell’esercizio del controllo relativo alla fase 1 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. Ad esempio, se l’autorità competente debba tenere conto di una o di tutte le seguenti considerazioni: i) se sono state apportate modifiche alle opere e all’uso proposti; ii) se vi è stato un cambiamento nel contesto ambientale, ad esempio in termini di designazione dei siti europei, successivamente alla data di concessione dell’autorizzazione; iii) se vi sono stati cambiamenti significativi nelle conoscenze scientifiche, ad esempio indagini più aggiornate con riguardo ai legittimi interessi dei siti europei. In alternativa, se sia necessario che l’autorità competente valuti l’impatto ambientale dell’intero progetto.

Se esista una distinzione tra i) un’autorizzazione che impone un termine per l’esercizio di un’attività (fase operativa) e ii) un’autorizzazione che impone un termine per il solo periodo durante il quale possono essere effettuati i lavori di costruzione (fase di costruzione) ma, a condizione che i lavori di costruzione siano completati entro tale termine, non impone alcun termine per l’attività o il funzionamento.

In che misura, se del caso, l’obbligo di un giudice nazionale di interpretare la legislazione per quanto possibile in conformità delle disposizioni della direttiva Habitat e della convenzione di Aarhus, sia subordinato al requisito che le parti del procedimento abbiano eccepito espressamente dette questioni interpretative. Più specificamente, laddove il diritto nazionale preveda due processi decisionali, di cui solo uno garantisca il rispetto della direttiva Habitat, se il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare la legislazione nazionale in modo che possa essere invocato solo il processo decisionale conforme, sebbene questa specifica interpretazione non sia stata espressamente dedotta dalle parti nella causa in questione.

Nel caso in cui la risposta alla questione sub 2), A) supra sia nel senso che è rilevante valutare se l’autorizzazione (la cui durata è oggetto di proroga) sia stata concessa ai sensi di una disposizione di diritto nazionale che non ha recepito correttamente la direttiva Habitat, se il giudice nazionale sia tenuto a disapplicare una norma di diritto processuale nazionale che impedisce a un ricorrente di mettere in discussione la validità di una precedente autorizzazione (scaduta) nel contesto di una successiva domanda di autorizzazione. Se detta norma di diritto procedurale interno sia incompatibile con l’obbligo di porre rimedio, di recente ribadito nella causa C-348/15, Stadt Wiener 4 .

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1 GU 1992, L 206, pag. 7.

2     Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

3 EU:C:2011:768.

4 EU:C:2016:882.