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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 28 marzo 2019 – T-Systems Magyarország Zrt. e a./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság e a.

(Causa C-263/19)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento rincipale

Ricorrenti: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizttság

Resistenti: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizttság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.

Interveniente: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i considerando 10, 29, 107, 109 e 111 e gli articoli 1, paragrafo 2, e 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 1 , ostino a una norma nazionale o una prassi relativa all’interpretazione e applicazione di tale norma che, tenendo conto del rapporto giuridico contrattuale tra le parti contraenti, stabilisce che non solo l’ente aggiudicatore ha commesso un illecito omettendo di indire di una gara d’appalto pubblico, asseritamente in violazione delle norme relative alla modifica dei contratti, e contravvenendo alle disposizioni che disciplinano la modifica dei contratti, ma che tale illecito è stato parimenti commesso dall’aggiudicatario che ha concluso un contratto con detto ente, in quanto la modifica illegittima dei contratti presuppone un’azione congiunta delle parti.

In caso di risposta negativa alla prima questione, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei considerando 10, 29, 107, 109 e 111 e degli articoli 1, paragrafo 2, e 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, se i considerando 19, 20 e 21 della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici 2 , e l’articolo 2, paragrafo 2, delle direttive 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori 3 , e 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni 4 , ostino a una norma nazionale o a una prassi relativa all’interpretazione e all’applicazione di tale norma che consente di applicare anche all’aggiudicatario che ha stipulato il contratto con l’ente aggiudicatore una sanzione (ammenda) – diversa dalla riduzione della durata del contratto – per illegittima omessa indizione di una gara d’appalto pubblica e violazione delle disposizioni relative alla modifica dei contratti.

In caso di risposta negativa alle prime due questioni, il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea anche la questione se sia sufficiente, per stabilire l’entità della sanzione (ammenda), che tra le parti intercorra un rapporto giuridico contrattuale, senza che siano stati esaminati il comportamento e il contributo delle parti che hanno condotto alla modifica del contratto.

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1 GU 2014, L 94, pag. 65.

2 GU 2007, L 335, pag. 31.

3 GU 1989, L 395, pag. 33.

4 GU 1992, L 76, pag. 14.