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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n°7 de Orense (Spagna) il 29 marzo 2019 – UP / Banco Pastor S.A.U.

(Causa C-268/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n°7 de Orense

Parti

Ricorrente: UP

Convenuto: Banco Pastor S.A.U.

Questioni pregiudiziali

Se l’effetto di non vincolatività stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 1 debba essere interpretato nel senso che osta alla validità di un accordo modificativo di una clausola abusiva concluso tra il consumatore e il professionista in un contesto nel quale a) la clausola abusiva, al momento della conclusione di detto accordo, non era stata dichiarata nulla né invalida e il consumatore non è stato avvertito della possibilità che essa potesse essere eventualmente dichiarata abusiva, e b) detto accordo modificativo non ha natura transattiva. Se in tale situazione sia rilevante per la validità di siffatto accordo la circostanza che il consumatore abbia negoziato il contenuto della modifica.

Se gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che, affinché una clausola, stabilita mediante un accordo concluso tra un consumatore e un professionista con il quale viene modificata una clausola precedente abusiva, possa essere considerata trasparente, il consumatore deve essere stato informato, al momento della conclusione dell’accordo modificativo, in merito al carattere abusivo della clausola originaria o, se del caso, della possibilità che sia dichiarato tale carattere abusivo. In relazione a quanto precede, se il fatto che la nuova clausola sia stata negoziata individualmente escluda in ogni caso il controllo di abusività della stessa.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).