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Ricorso proposto il 17 agosto 2007 - Islamaj / Commissione

(Causa F-84/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare l'illegittimità dell'art. 2 della decisione della Commissione relativa al procedimento di promozione dei dipendenti di ruolo retribuiti con i fondi "Ricerca" del bilancio generale (sia nella sua versione 16 giugno 2004 che in quella 20 luglio 2005);

annullare la decisione della Commissione di sopprimere i 38,5 punti del suo bagaglio punti accumulati dal ricorrente in qualità di agente temporaneo;

annullare la decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente nel grado AST 5 per l'esercizio di promozione 2006, nonché, per quanto necessario, quella di respingere il suo appello al Comitato di promozione al fine di ricostituire il suo bagaglio punti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, entrato in servizio alla Commissione il 1° maggio 2000 in qualità di agente temporaneo assegnato al Centro comune di ricerca d'Ispra (Italia), è stato nominato dipendente di ruolo nell'ambito di detto Centro a partire dal 16 aprile 2004. Il 16 aprile 2005, è stato trasferito alla DG "Trade". Con lettera 16 giugno 2006, è stato informato che i punti da lui maturati come agente temporaneo erano stati soppressi, in applicazione della prima decisione impugnata, in quanto si era avvalso della mobilità su un posto ricompreso nella parte "Funzionamento" del bilancio generale prima della scadenza del termine di due anni decorrenti dalla sua assunzione come dipendente in prova su un posto rientrante nella parte "Ricerca" di detto bilancio.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca motivi molto simili a quelli dedotti nella causa F-33/071

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1 - GU C 129 del 9.6.2007, pag. 26.