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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti (Romania) il 6 maggio 2019 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”, OL / Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

(Causa C-355/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Piteşti

Parti

Ricorrenti: Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”, OL

Resistente: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

Questioni pregiudiziali

Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2006 1 , debba essere considerato un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il quale può essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia.

Se il contenuto, la natura e la durata nel tempo del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2006, rientrino nell’ambito di applicazione del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, firmato dalla Romania a Lussemburgo il 25 aprile 2005. Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nell’ambito di detto meccanismo siano vincolanti per la Romania.

Se l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono obbligati a rispettare i criteri dello Stato di diritto, imposti anche dalle relazioni elaborate nell’ambito del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2006, nel caso in cui venga istituita, con urgenza, una direzione della procura incaricata di indagare esclusivamente sui reati commessi dai magistrati, la quale solleva timori concreti per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e può essere utilizzata come un ulteriore strumento di pressione e di intimidazione dei magistrati.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono obbligati ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, eliminando qualsiasi rischio di influenza politica sui procedimenti penali a carico di magistrati, [nel] caso in cui venga istituita, con urgenza, una direzione della procura incaricata di indagare esclusivamente sui reati commessi dai magistrati, la quale solleva timori concreti per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e può essere utilizzata come un ulteriore strumento di pressione e di intimidazione dei magistrati.

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1 Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).