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Ricorso proposto il 4 ottobre 2019 – Regno dei Paesi Bassi / Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo

(Causa C-733/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, M. Noort, P. Huurnink, agenti)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

in via principale, annullare:

l’allegato V, parte D, punto 1, relativo al divieto di pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico,

l’allegato V, parte D, punto 2, nella parte in cui si riferisce a un periodo transitorio e nella parte in cui si riferisce alla condizione relativa al ricorso alla corrente elettrica fino a un massimo del 5 % della flotta di sfogliare (punto 2, lettera a)), e

l’allegato V, parte D, punti 3, 4 e 5 del regolamento impugnato1 ;

in subordine, qualora la Corte non possa annullare le parti richieste dell’allegato V, parte D, annullare integralmente l’allegato V, parte D, nonché l’inciso «che è consentita (...)» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento impugnato che rinvia all’allegato V, parte D;

in ulteriore subordine, qualora la Corte dovesse dichiarare irricevibile la domanda presentata in via principale nonché la domanda di annullamento parziale del regolamento impugnato presentata in subordine, annullare l’intero regolamento; e

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 11 TFUE, con l’articolo 191, paragrafo 3, TFUE, con l’articolo 2, l’articolo 3, lettere c), h) e i), e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base PCP2 nonché con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato, in quanto, nel regolamento impugnato, il Parlamento e il Consiglio non hanno fissato il divieto di pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico e il periodo transitorio sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 11 TFUE, con l’articolo 173, paragrafi 1 e 3, TFUE con l’articolo 2, l’articolo 3, lettera h) e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base PCP nonché con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato, in quanto, nel regolamento impugnato, il Parlamento e il Consiglio hanno fissato il divieto di pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico in contrasto con l’obbligo di incoraggiare l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 11 TFUE, con l’articolo 191, paragrafo 2, primo comma, TFUE, con l’articolo 2, paragrafo 2 e l’articolo 3, lettera h), del regolamento di base PCP nonché con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato, nella parte in cui, nel regolamento impugnato, il Parlamento e il Consiglio avrebbero dovuto fondare il divieto di pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico e il periodo transitorio sul principio di precauzione.

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1 Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU  2019, L 198, pag. 105, e rettifica GU 2019, L 231, pag. 31).

2 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22).