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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 13 marzo 2020 – O. / P.

(Causa C-138/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: O.

Resistente: P.

Questioni pregiudiziali

1.    Interpretazione della nozione di «impianto di manipolazione»

1-1:     Se l’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/20071 debba essere interpretato e applicato nel senso che nella nozione di «elemento di progetto» rientrino solo gli elementi esclusivamente meccanici di una struttura fisica.

In caso di risposta negativa alla questione 1-1:

1-2:     Se l’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che nel sistema di controllo delle emissioni sia compreso unicamente l’impianto di depurazione dei gas di scarico (ad esempio sotto forma di catalizzatori dell’ossidazione diesel, filtro/i del particolato diesel, catalizzatori per la riduzione degli NOx) successivamente inserito nel gruppo motore

1-3:    Se l’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che il sistema di controllo delle emissioni includa misure di riduzione delle emissioni sia interne sia esterne al motore.

2.    Interpretazione della nozione di «uso normale»

2-1:    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di «uso normale» si riferisca esclusivamente alle condizioni di guida nel Nuovo ciclo di guida europeo.

In caso di risposta negativa alla questione 2-1:

2-2:    Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che i costruttori siano tenuti a garantire il rispetto dei limiti delle emissioni di cui all’allegato I del regolamento stesso anche nell’uso quotidiano.

In caso di risposta affermativa alla questione 2-2:

2-3:    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di «uso normale» si riferisca alle condizioni di guida effettive nell’uso quotidiano.

In caso di risposta negativa alla questione 2-3:

2-4:    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di «uso normale» si riferisca alle condizioni di guida effettive nell’uso quotidiano sulla base di una velocità media di 33,6 km/h e di una velocità massima di 120,00 km/h.

3.    Liceità di strategie di riduzione delle emissioni in funzione della temperatura

3-1:    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che sia vietato dotare un veicolo di un dispositivo, per effetto del quale un componente diretto ad influire sulle emissioni sia concepito in modo tale che la percentuale di ricircolo dei gas di scarico sia regolata in modo da garantire una modalità a basse emissioni solo in presenza di temperature comprese tra i 20°C e i 30°C, riducendosi tale modalità progressivamente al di fuori di detto intervallo di temperatura.

In caso di risposta negativa alla questione 3-1:

3-2: Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che un impianto di manipolazione sia parimenti vietato qualora operi continuativamente al di fuori dell’intervallo di temperatura compreso tra i 20°C e i 30°C per proteggere il motore, riducendo così notevolmente il ricircolo dei gas di scarico.

4.    Interpretazione della nozione di «necessità» ai sensi della deroga

4-1:    Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che l’uso di impianti di manipolazione ai sensi di detta disposizione si giustifichi solo a condizione che, anche ricorrendo alla tecnologia avanzata disponibile al momento dell’omologazione del rispettivo modello di veicolo, non risulti possibile garantire la protezione del motore da danni o avarie e un funzionamento sicuro dei veicoli.

In caso di risposta negativa alla questione 4-1:

4-2:    Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che l’uso di impianti di manipolazione ai sensi di detta disposizione non si giustifichi qualora i parametri di gestione del motore siano scelti in modo tale che, essendo tale parametri prestabiliti in funzione della temperatura, la depurazione dei gas di scarico non si attivi ovvero si attivi solo in misura limitata, per effetto delle temperature abitualmente presenti, per gran parte dell’anno.

5.    Interpretazione della nozione di «danni» ai sensi della deroga

5-1:    Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che unicamente il motore debba essere protetto da danni.

5-2:    Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di danni non riguardi il caso in cui siano interessate le cosiddette parti soggette ad usura (quali, ad esempio, la valvola di ricircolo dei gas di scarico).

5-3:    Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che debbano essere protette da danni o avaria anche altre componenti del veicolo, in particolare quelle installate a valle nell’impianto di scarico.

6.    Effetti giuridici e sanzionatori delle violazioni del diritto dell’Unione

6-1:    Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007 debbano essere interpretati e applicati in modo tale da proteggere quantomeno anche il patrimonio dell’acquirente di un veicolo non conforme ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 715/2007.

In caso di risposta negativa alla questione 6-1:

6-2:    Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007 debbano essere interpretati e applicati nel senso che gli Stati membri siano tenuti a prevedere un meccanismo sanzionatorio, il quale, in base al principio dell’effetto utile, conferisca agli acquirenti dei veicoli la legittimazione ad agire per attuare il diritto dell’Unione posto a disciplina del mercato.

6-3:    Se l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE 2 debbano essere interpretati e applicati nel senso che il costruttore non ottemperi all’obbligo al medesimo incombente di rilasciare un valido certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva medesima, qualora abbia installato nel veicolo un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 e l’immissione in commercio di un siffatto veicolo violi il divieto di vendita in assenza di un valido certificato di conformità come previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE.

6-4:    Se la ratio e la finalità del regolamento (CE) n. 715/2007 e della direttiva 2007/46/CE consistano nel porre i valori limite di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 o il certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 385/2009 3 , a fondamento dei diritti a tutela degli acquirenti in modo tale che la violazione dei valori limite qualitativi fissati dal regolamento ovvero della normativa in materia di immatricolazione escluda, ai sensi del diritto dell’Unione europea, il riconoscimento, a favore del costruttore, del valore d’uso all’atto della restituzione del veicolo conseguente alla risoluzione del contratto.

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1     Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

2     Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).

3     Regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009, che sostituisce l’allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2009, L 118, pag 13).