Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

19 ottobre 2018 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑621/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Corte per le cause civili in formazione di appello, prima sezione (Scozia), Regno Unito] con decisione del 3 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2018, nel procedimento promosso da

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham,

Joanna Cherry

contro

Secretary of State for Exiting the European Union,

con l’intervento di:

Tom Brake,

Chris Leslie,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, C.G. Fernlund, e l’avvocato generale, M. Campos Sánchez-Bordona,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 50 TUE.

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento che vede contrapposti i sig.ri Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin e Jolyon Maugham, nonché le sig.re Catherine Stihler e Joanna Cherry al Secretary of State for Exiting the European Union (Ministro per l’uscita dall’Unione europea, Regno Unito), avente ad oggetto la possibilità di revoca della notifica relativa all’intenzione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di recedere dall’Unione europea.

3        La Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Corte per le cause civili in formazione di appello, prima sezione (Scozia), Regno Unito] chiede in sostanza se, nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50 TUE, il diritto dell’Unione europea consenta che tale notifica sia revocata unilateralmente da tale Stato membro prima della scadenza del periodo di due anni previsto da detto articolo. Qualora così fosse, il giudice del rinvio si chiede quali siano le condizioni di tale revoca e le sue conseguenze rispetto alla permanenza di detto Stato membro nell’Unione.

4        Il giudice del rinvio espone che, in base all’articolo 13 dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 [legge del 2018 sull’Unione europea (recesso)], l’accordo di recesso che potrebbe essere concluso tra il Regno Unito e l’Unione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE, volto a definire le modalità di tale recesso, può essere ratificato soltanto se esso e il quadro delle relazioni future tra il Regno Unito e l’Unione hanno ottenuto l’approvazione del Parlamento del Regno Unito. Detto giudice precisa che, in mancanza di approvazione dell’accordo di recesso da parte dei membri del Parlamento, qualora non venga fatta nessun’altra proposta, il recesso del Regno Unito dall’Unione diverrebbe comunque effettivo il 29 marzo 2019.

5        Il giudice del rinvio aggiunge, inoltre, di interrogarsi in merito alla possibilità di revocare unilateralmente la notifica e di rimanere nell’Unione. Tale giudice precisa altresì che la risposta della Corte avrà l’effetto di chiarire le opzioni di cui disporranno i membri del Parlamento al momento di esprimere i loro voti su detti temi.

6        Nella decisione di rinvio la Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Corte per le cause civili in formazione di appello, prima sezione (Scozia)] chiede alla Corte di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

7        Tale disposizione prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del citato regolamento.

8        Nel caso di specie il giudice del rinvio sottolinea il carattere urgente della sua domanda in ragione, da un lato, del termine di due anni che decorre dal 29 marzo 2017, data della notifica dell’intenzione del Regno Unito di recedere dall’Unione, a cui è soggetto il procedimento di recesso ai sensi dell’articolo 50 TUE, e, dall’altro lato, della necessità che il dibattito e la votazione del Parlamento del Regno Unito su tale tema siano organizzati con ampio anticipo rispetto al 29 marzo 2019.

9        In proposito, si deve rilevare che detto giudice adduce motivazioni comprovanti, in modo certo, l’urgenza di statuire. In particolare, come si evince dalla decisione di rinvio, occorre chiarire la portata dell’articolo 50 TUE prima che i membri del Parlamento nazionale si pronuncino sull’accordo di recesso, previsto da tale articolo, che potrebbe essere loro sottoposto.

10      Orbene, è già stato ritenuto che, qualora una causa sollevi seri dubbi inerenti a questioni fondamentali di diritto costituzionale interno o di diritto dell’Unione, può essere necessario, alla luce delle circostanze particolari della fattispecie, trattare tale causa in termini brevi, in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v., in questo senso, ordinanze del presidente della Corte del 28 febbraio 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, non pubblicata, EU:C:2017:168, punti da 7 a 9, e del 26 settembre 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, non pubblicata, EU:C:2018:786, punti da 14 a 16).

11      Tenendo conto dell’importanza fondamentale per il Regno Unito e per l’ordine costituzionale dell’Unione dell’applicazione dell’articolo 50 TUE, le circostanze particolari della fattispecie sono tali da giustificare il trattamento della presente causa in termini brevi, in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

12      Di conseguenza, si deve sottoporre la causa C‑621/18 al procedimento accelerato.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La causa C621/18 è sottoposta al procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.