Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 16 aprile 2020 – ET nella sua qualità di curatore fallimentare della Air Berlin PLC & Co. Luftverkehr KG (AB KG) / Repubblica federale di Germania

(Causa C-165/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: ET nella sua qualità di curatore fallimentare della Air Berlin PLC & Co. Luftverkehr KG (AB KG)

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1) Se, alla luce del considerando 20 della direttiva 2008/101/CE, la direttiva 2003/87/CE 1 e la direttiva 2008/101/CE 2 debbano essere interpretate nel senso che ostino alla revoca dell’assegnazione di quote di traffico aereo a titolo gratuito a un vettore aereo per gli anni dal 2018 al 2020, laddove l’assegnazione sia avvenuta per il periodo dal 2013 al 2020 e il vettore aereo medesimo abbia cessato l’attività di trasporto aereo nel 2017 a seguito di avvio di procedura di insolvenza.

Se l’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE debba essere interpretato nel senso che l’annullamento della decisione di assegnazione a seguito della cessazione delle attività di trasporto aereo a seguito di avvio di procedura di insolvenza sia subordinato alla circostanza che le attività di trasporto aereo proseguano ad opera di altri vettori aerei. Se l’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE debba essere interpretato nel senso che una continuazione delle attività di trasporto aereo sussista quando i diritti di atterraggio in cosiddetti aeroporti coordinati (slot) siano stati parzialmente ceduti (per i voli a corto e medio raggio della compagnia aerea insolvente) ad altri tre vettori aerei.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se le disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo 5, 29, 55, paragrafi 1, lettera a), e 3, nonché 56 del regolamento (UE) n. 389/2013 3 siano compatibili con la direttiva 2003/87/CE e la direttiva 2008/101/CE e valide laddove ostino, nel caso in cui il vettore aereo interrompa l’attività di volo a seguito di avvio della procedura di insolvenza, all’emissione di quote di traffico aereo a titolo gratuito già assegnate, ma non ancora emesse.

3) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se le direttive 2003/87/CE e 2008/101/CE debbano essere interpretate nel senso che il diritto dell’Unione imponga tassativamente l’annullamento della decisione sull’assegnazione a titolo gratuito di quote di traffico aereo.

4) In caso di risposta affermativa alla prima questione, nonché in caso di risposta negativa alla terza questione:

Se gli articoli 3 quater, paragrafo 3 bis, 28 bis, paragrafi 1 e 2, e 28 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 4 , debbano essere interpretati nel senso che per i vettori aerei il terzo periodo di scambio non termini alla fine del 2020, ma solo nel 2023.

5) In caso di risposta negativa alla quarta questione:

Se, una volta terminato il terzo periodo di scambio, eventuali diritti di vettori aerei ad assegnazione aggiuntiva gratuita di quote di emissioni per il terzo periodo di scambio, la cui esistenza sia stata accertata giudizialmente solo dopo la conclusione del periodo di scambio medesimo, possano essere soddisfatti mediante quote relative al quarto periodo di scambio, o se i diritti ad assegnazione non ancora ottenuti si estinguano al termine del relativo periodo di scambio.

____________

1 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

2 Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU 2009, L 8, pag. 3).

3 Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2013, L 122, pag. 1).

4 Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018, L 76, pag. 3).