Language of document : ECLI:EU:F:2009:104

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

10 settembre 2009

Causa F‑124/07

Joachim Behmer

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2006 – Legittimità delle istruzioni che disciplinano la procedura di promozione – Consultazione del comitato dello Statuto – Procedura di attribuzione dei punti di merito al Parlamento – Scrutinio per merito comparativo – Discriminazione nei confronti dei rappresentanti del personale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Behmer chiede l’annullamento della decisione del Parlamento di attribuirgli due punti di merito per il 2005 e l’annullamento della decisione di non promuoverlo al grado AD 13 per l’esercizio di promozione 2006.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Funzionari che svolgono funzioni di rappresentanza del personale

(Statuto dei funzionari, art. 43; allegato II, art. 1, sesto comma)

2.      Funzionari – Promozione – Decisione di attribuzione dei punti di merito – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 45)

3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Attribuzione di punti di merito unicamente da parte della direzione generale di assegnazione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

4.      Funzionari – Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Obbligo di emanare siffatte disposizioni

(Statuto dei funzionari, artt. 45 e 110, n. 1)

5.      Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Provvedimenti abrogati al momento dei fatti – Esclusione

(Art. 241 CE)

6.      Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Presa in considerazione dell’anzianità – Natura subordinata

(Statuto dei funzionari, art. 45)

7.      Funzionari – Promozione – Procedura

(Statuto dei funzionari, art. 45)

8.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Obbligo di procedere ad uno scrutinio comparativo di tutti i funzionari promuovibili – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      Se, ai sensi dell’art. 1, sesto comma, prima frase, dell’allegato II dello Statuto, è previsto che le funzioni di rappresentanza del personale devono essere prese in considerazione come parte dei compiti che un funzionario è tenuto ad assolvere, l’espletamento di tali funzioni non giustifica tuttavia, da solo, l’abbuono del punteggio di merito da attribuire ad un funzionario. Inoltre, la mancata presa in considerazione delle funzioni di rappresentanza del personale non è tale, di per sé, da configurare una discriminazione o da farne presumere l’esistenza.

(v. punti 50, 51 e 165)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑108/06, Diomede Basili/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37)

2.      Solo nell’ipotesi in cui il parere del comitato dei rapporti abbia fatto riferimento a circostanze speciali tali da far sorgere dubbi sulla validità o sulla fondatezza delle proposte di attribuzione dei punti di merito, una decisione di attribuzione dei punti di merito che si scosti dal parere del comitato dei rapporti, senza precisarne i motivi, dovrebbe essere annullata.

(v. punto 60)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑107 e II‑A‑2‑485, punto 54)

3.      Nell’ambito del sistema di attribuzione dei punti di merito istituito dal Parlamento europeo, lo scrutinio per merito comparativo di un funzionario ai fini dell’attribuzione di punti di merito può essere svolto solo in seno alla direzione generale di appartenenza del funzionario e, pertanto, ciascun funzionario promuovibile di una direzione o di un servizio concorre con tutti gli altri funzionari della sua direzione o del suo servizio per un numero limitato di punti di merito, senza distinzione di gradi e di gruppi di funzioni in seno alla direzione o al servizio.

(v. punto 64)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 8 ottobre 2008, causa F‑44/07, Barbin/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 43 e 44)

4.      Un’istituzione comunitaria ha l’obbligo di emanare provvedimenti di esecuzione soggetti, in forza dell’art. 110, n. 1, dello Statuto, al parere del comitato dello Statuto e anche alla consultazione del comitato del personale solo in caso di disposizioni imperative o qualora le disposizioni dello Statuto manchino di chiarezza e di precisione tanto da prestarsi ad un’applicazione esente da arbítri.

Per quanto riguarda l’adozione delle istruzioni che disciplinano la procedura di promuozione, è giocoforza constatare che l’art. 45 dello Statuto non esige che siano adottate disposizioni generali di esecuzione ai sensi dell’art. 110, n. 1, dello Statuto e non è neppure dimostrato che questo stesso art. 45 manchi di chiarezza e di precisione al punto che l’adozione delle disposizione generali di esecuzione sarebbe stata necessaria al fine di evitare la sua applicazione arbitraria.

(v. punti 91 e 92)

Riferimento:

Corte: 31 marzo 1965, causa 16/64, Rauch/Commissione (Racc. pag. 174, in particolare pag. 188); 31 marzo 1965, causa 23/64, Vandevyvere/Parlamento (Racc. pag. 200, in particolare pag. 210), e 8 luglio 1965, cause riunite 19/63 e 65/63, Prakash/Commissione (Racc. pag. 616, in particolare pag. 677)

Tribunale di primo grado: 9 luglio 1997, causa T‑156/95, Echauz Brigaldi e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑509, punto 53)

5.      La portata di un’eccezione di illegittimità dev’essere limitata a quanto è indispensabile alla soluzione della controversia in quanto, da una parte, l’atto generale la cui illegittimità è eccepita dev’essere applicabile direttamente o indirettamente alla fattispecie oggetto del ricorso e, dall’altra, deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale e l’atto generale di cui trattasi.

Orbene, un ricorrente non può trarre beneficio dall’annullamento di provvedimenti non più applicabili al momento dei fatti. Deve, pertanto, essere respinta in quanto irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro provvedimenti di applicazione abrogati prima della presentazione del ricorso.

(v. punti 95 e 96)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1993, cause riunite T‑6/92 e T‑52/92, Reinarz/Commissione (Racc. pag. II‑1047, punto 57), e 15 settembre 1998, causa T‑23/96, De Persio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑483 e II‑1413, punto 54)

6.      L’art. 45 dello Statuto non prevede, tra i criteri citati come determinanti per una promozione, quello dell’anzianità, criterio che interviene solo in via subordinata. Pertanto, una normativa interna del Parlamento europeo ai sensi della quale lo scrutinio per merito comparativo comprende l’esame della costanza nel tempo dei meriti dei funzionari a partire dalla loro ultima promozione deve interpretarsi nei limiti definiti dall’art. 45 dello Statuto e dalle altre norme interne in vigore al Parlamento. Di conseguenza, l’anzianità non costituisce il criterio principale di promozione e solo in subordine l’amministrazione può scegliere di tenerne conto in caso di parità fra i candidati. Se ne tiene tuttavia conto grazie ad altri elementi previsti nei provvedimenti di applicazione, i quali non obbligano l’amministrazione a prendere in considerazione l’intero percorso professionale di un funzionario.

(v. punti 106, 110, 141 e 142)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 aprile 2003, causa T‑134/02, Tejada Fernández/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)

7.      Nell’ambito del sistema di promozione adottato dall’autorità che ha il potere di nomina, le raccomandazioni emesse dal comitato consultivo di promozione costituiscono solo una tappa nell’esercizio di promozione e non vincolano l’amministrazione. Pertanto, a proposito di un esercizio che si conclude con la decisione di non promozione di un funzionario, la circostanza che, al momento dell’emissione delle sue raccomandazioni, il comitato non disponga della decisione definitiva di attribuzione di punti di merito del detto funzionario non è pertinente se la detta autorità, al momento dell’adozione delle decisioni di promozione, è a conoscenza di tale decisione definitiva.

(v. punti 132 e 133)

8.      Né le disposizioni dell’art. 45 dello Statuto né i provvedimenti interni adottati dal Parlamento europeo esigono dal comitato consultivo di promozione che esso proceda ad uno scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari promuovibili. Di conseguenza, il detto comitato non ha l’obbligo di esaminare i rapporti informativi e le schede di sintesi di tutti i funzionari, ma deve unicamente avere a disposizione i detti documenti per il caso in cui esso ritenga utile farvi riferimento.

Inoltre, in mancanza di un obbligo che imponga al comitato di promozione di procedere ad uno scrutinio comparativo di tutti i funzionari, quest’ultimo organo può fondare i suoi lavori solo sugli elenchi di raccomandazione dei funzionari redatti dalle direzioni generali. Ciò è tanto più vero in quanto, dato che uno scrutinio per merito comparativo è stato effettuato dalle direzioni generali per formulare le loro raccomandazioni, il comitato può basarsi su queste ultime per avere un’idea del merito comparato dei funzionari.

(v. punti 140 e 146)