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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 26 giugno 2020 – Ferimet S.L. / Administración General del Estado

(Causa C-281/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Ferimet S.L.

Resistente: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 168 e le correlate disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2003, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 , e il principio di neutralità fiscale che ne deriva, nonché la giurisprudenza della CGUE che la interpreta, debbano essere interpretati nel senso che essi non consentono la detrazione dell’IVA versata a monte agli imprenditori che, in regime di inversione contabile del soggetto passivo, o di autofatturazione, secondo la terminologia del diritto dell’UE, emettono il titolo giustificativo (fattura) dell’operazione di acquisto di beni da essi realizzata inserendo nel predetto titolo un fornitore fittizio, quando non è contestato che l’acquisto sia stato effettivamente realizzato dall’imprenditore in questione, che ha destinato i materiali acquistati al suo giro d’affari o alla sua attività commerciale.

Nel caso in cui una prassi come quella descritta – che deve considerarsi nota all’interessato – possa qualificarsi come abusiva o fraudolenta al fine di non consentire la detrazione dell’IVA pagata a monte, se sia necessaria, al fine di negare tale detrazione, la piena prova dell’esistenza di un vantaggio fiscale incompatibile con le finalità che presiedono al regime dell’IVA.

Infine, qualora tale prova fosse necessaria, se il vantaggio fiscale che consentirebbe di negare la detrazione e che, eventualmente, deve individuarsi caso per caso, debba essere riferito esclusivamente al contribuente medesimo (acquirente dei beni), o se, eventualmente, debba riguardare altri partecipanti all’operazione.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.