Language of document : ECLI:EU:F:2013:126

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

11 settembre 2013

Causa F‑126/11

José António de Brito Sequeira Carvalho

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Nota di biasimo – Articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto – Articolo 22 bis dello Statuto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. de Brito Sequeira Carvalho chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione europea, del 24 marzo 2011, di infliggergli la nota di biasimo, nonché la condanna della Commissione al risarcimento di vari danni materiali e morali.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. de Brito Sequeira Carvalho sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Regime disciplinare – Indagine preliminare all’avvio del procedimento disciplinare – Obbligo di identificare la persona che ha svolto l’indagine nella decisione sanzionatoria adottata in esito al procedimento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 3)

2.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Esercizio – Limiti – Dignità delle funzioni – Nozione – Denuncia, nell’ambito di un reclamo amministrativo preliminare, di fatti asseritamente illeciti riguardanti un altro funzionario – Obblighi del funzionario

(Statuto dei funzionari, artt. 12 e 90)

3.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Divulgazione di fatti che possono far presumere l’esistenza di un’attività illecita o di mancanza grave – Tutela contro procedimenti disciplinari – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 22 bis)

4.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Esercizio – Limiti – Dignità delle funzioni – Atti lesivi della dignità delle funzioni – Nozione – Diffusione di accuse riguardanti un altro funzionario

(Statuto dei funzionari, artt. 12, 22 bis, 22 ter, e 24)

5.      Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Rispetto dei diritti della difesa – Irrogazione di una sanzione connessa all’invio di un messaggio di posta elettronica da parte del funzionario – Obbligo per l’amministrazione di trasmettere una copia del messaggio – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 2)

6.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Rispetto della dignità delle funzioni – Portata – Comportamento irregolare di un altro funzionario – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, art. 12)

7.      Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Procedimenti disciplinari e penali promossi contemporaneamente a proposito degli stessi fatti – Sospensione del procedimento disciplinare – Applicazione ai procedimenti penali avviati da un funzionario nei confronti di un collega – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 25)

8.      Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Lesione della dignità di un altro funzionario o agente – Avvio del procedimento subordinato alla presentazione da parte della vittima di una domanda di assistenza fondata – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 24 e allegato IX)

9.      Funzionari – Regime disciplinare – Indagine preliminare all’avvio del procedimento disciplinare – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 3)

1.      Nessuna disposizione impone all’amministrazione di far figurare in una decisione sanzionatoria l’identità della persona che ha svolto l’indagine amministrativa prevista all’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto.

(v. punto 69)

2.      Un funzionario non può trarre pretesto dalla presentazione di una domanda o di un reclamo per divulgare accuse riguardanti un suo collega. Infatti, anche nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 90 dello Statuto, relativo alla presentazione di una domanda o di un reclamo all’autorità che ha il potere di nomina, il funzionario è tenuto al riserbo e alla moderazione ad esso imposti dai doveri di obiettività e di imparzialità, nonché al rispetto della dignità della funzione, dell’onore delle persone e della presunzione di innocenza.

È vero che, quando un funzionario intende contestare la legittimità di un atto, deve poter menzionare i motivi, le censure e gli argomenti che ritiene necessari e, a tal fine, deve eventualmente formulare critiche nei confronti di terzi, ma siffatte critiche possono essere legittimate dalla necessità per l’interessato di difendere la propria causa solo qualora esse si limitino a quanto è necessario per la suddetta difesa.

(v. punti 72, 73 e 87)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 gennaio 2011, Nijs/Corte dei Conti, F‑77/09, punti 70 e 73

3.      Sebbene l’articolo 22 bis dello Statuto conceda una tutela ai funzionari o agli agenti che avvisino le istituzioni da cui dipendono riguardo alla condotta di un altro funzionario o agente che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari, detta tutela presuppone che tali funzionari o agenti abbiano essi stessi rispettato la procedura di cui all’articolo 22 bis dello Statuto. In particolare, al fine di preservare l’onorabilità professionale del funzionario o dell’agente cui si riferiscono le informazioni trasmesse all’istituzione, fintanto che l’autorità disciplinare non si sia pronunciata al riguardo, l’articolo 22 bis prevede l’elenco delle persone alle quali tali informazioni possono essere trasmesse.

(v. punto 77)

4.      Viola il dovere di astensione da qualsiasi atto e da qualsiasi comportamento che possano ledere la dignità della sua funzione, quale previsto all’articolo 12 dello Statuto, il funzionario che esprime pubblicamente ingiurie gravi, che possano ledere l’onore di talune persone, non solo a causa delle accuse che possono nuocere alla loro dignità come persone, ma anche a causa delle affermazioni atte a gettare discredito sulla loro onorabilità professionale.

Pertanto, l’invio a persone non appartenenti agli organi di cui agli articoli 22 bis, 2 ter e 24 dello Statuto di messaggi di posta elettronica contenenti accuse costituisce di per sé una violazione dell’articolo 12 dello Statuto, e ciò senza che si debba verificare la fondatezza delle accuse formulate.

Lo stesso vale in caso di diffusione di accuse riguardanti un altro funzionario tra gli alti responsabili della Commissione in violazione dell’articolo 12 dello Statuto che costituisce una delle espressioni specifiche dell’obbligo di lealtà, che impone al funzionario non soltanto di astenersi da condotte che menomino la dignità della funzione e il rispetto dovuto all’istituzione e alle sue autorità, ma anche di dar prova, tanto più se egli ha un grado elevato, di un comportamento corretto e rispettabile.

(v. punti 85, 86 e 91)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 marzo 1996, Williams/Corte dei Conti, T‑146/94, punti 66 e 67; 19 maggio 1999, Connolly/Commissione, T‑34/96 e T‑163/96, punti 123, 124 e da 127 a 130; 12 settembre 2000, Teixeira Neves/Corte di giustizia, T‑259/97, punto 29

Tribunale della funzione pubblica: 8 novembre 2007, Andreasen/Commissione, F‑40/05, punto 234; Nijs/Corte dei Conti, cit., punto 67; 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia, F‑88/09 e F‑48/10, punto 252, che forma oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑88/13 P

5.      Se è vero che i diritti della difesa esigono che sia consegnata alla persona interessata una copia di ogni documento sul quale l’autorità che ha il potere di nomina intende fondarsi per adottare una sanzione disciplinare, la mancata divulgazione di un documento può tuttavia comportare l’annullamento della decisione in questione solo se le censure formulate contro tale persona possono essere provate esclusivamente con riferimento a tali documenti.

Al tal proposito, in caso di sanzione adottata in base ad un messaggio di posta elettronica, quando il funzionario sottoposto al procedimento disciplinare è l’autore di tale messaggio e sono trascorsi meno di cinque anni dal suo invio, l’istituzione può legittimamente ritenere che il medesimo abbia conservato una copia e che non sia necessario consegnargliene una nuova.

(v. punti 97, 127 e 131)

Riferimento:

Corte: 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, punti 68, 71 e da 73 a 75

Tribunale di primo grado: 3 luglio 2001, E/Commissione, T‑24/98 e T‑241/99, punto 92

6.      Un funzionario non può trarre pretesto da un comportamento di un altro funzionario, che egli considera irregolare, se non addirittura lesivo della sua dignità, per violare a sua volta il dovere di lealtà e il rispetto della dignità della sua funzione prescritti dall’articolo 12 dello Statuto.

(v. punto 108)

7.      Il principio secondo cui «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova», sancito, in sostanza, dall’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto, riguarda la situazione di un funzionario nei cui confronti sono avviati contemporaneamente procedimenti penali per fatti oggetto del procedimento disciplinare, non già la situazione di un funzionario che abbia avviato procedimenti penali nei confronti di un suo collega.

(v. punto 113)

8.      In caso di procedimento disciplinare relativo al pregiudizio arrecato da un funzionario alla dignità di un altro funzionario o agente, nessuna disposizione dello Statuto prevede che l’amministrazione possa avviare il procedimento disciplinare per siffatto motivo solo a condizione di aver ricevuto da tale persona una domanda di assistenza fondata.

(v. punto 121)

9.      Sebbene dall’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto emerga che l’autorità che ha il potere di nomina, per avviare il procedimento disciplinare, deve fondarsi su una relazione di indagine, il che presuppone lo svolgimento di un’indagine imparziale e in contraddittorio al fine di dimostrare la veridicità dei fatti affermati e le circostanze inerenti a questi ultimi, nulla vieta all’amministrazione di svolgere siffatta indagine sotto forma di semplice esame dei fatti portati alla sua conoscenza senza adottare misure supplementari.

Parimenti, sebbene il principio di buona amministrazione imponga alla suddetta autorità l’obbligo di esaminare, con diligenza e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie sottoposti al suo giudizio, nessuna disposizione prevede che l’indagine sia condotta a carico e a discarico. Infatti, l’amministrazione non è tenuta a sostituirsi al funzionario incriminato per ricercare in sua vece qualsiasi elemento che possa discolparlo o ridurre la sanzione che sarà eventualmente adottata.

(v. punti 123 e 124)

Riferimento:

Corte: Z/Corte di giustizia, cit., punti 266 e 268