Language of document : ECLI:EU:C:2019:849

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 ottobre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “mandato d’arresto europeo” – Requisiti minimi di validità – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della giustizia di impartire istruzioni individuali – Convalida del mandato d’arresto europeo da parte di un tribunale prima della sua trasmissione»

Nella causa C – 489/19 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land, Berlino, Germania), con decisione del 26 giugno 2019, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

NJ

con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb, T. von Danwitz, C. Vajda e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la domanda del giudice del rinvio del 26 giugno 2019, pervenuta in cancelleria in pari data, di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, conformemente all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione della Seconda sezione del 15 luglio 2019 di accogliere tale domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da M. Hellmann, J. Möller e A. Berg, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll e J. Herrnfeld, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Germania, di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di NJ, il 16 maggio 2019, dalla Staatsanwaltschaft Wien (Procura di Vienna, Austria) e convalidato, il 20 maggio 2019, con decisione del Landesgericht Wien (Tribunale del Land, Vienna, Austria).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il considerando 5 della decisione quadro 2002/584 è così formulato:

«L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

4        L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5        Ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

6        L’articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione quadro prevede quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativ[a] della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».

7        L’articolo 8 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

(…)

c)      indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

(…)».

 Il diritto austriaco

8        L’articolo 2, paragrafo 1, dello Staatsanwaltschaftsgesetz (legge relativa alle procure) è così formulato:

«Presso la sede di ogni Landesgericht (Tribunale del Land) competente in materia penale è istituita una procura, presso la sede di ogni Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land) è istituita una procura generale e presso l’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema) la Procura generale presso la Corte Suprema. Le procure sono direttamente subordinate e vincolate alle istruzioni delle procure generali, mentre queste ultime e la Procura generale presso la Corte Suprema sono direttamente subordinate e vincolate alle istruzioni del Ministro federale della giustizia».

9        L’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über die Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell’Unione europea; in prosieguo: la «legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale»), prevede quanto segue:

«La procura ordina l’arresto mediante mandato d’arresto europeo convalidato da un giudice e dispone, se del caso, la segnalazione della persona ricercata nel sistema d’informazione Schengen (…)».

10      L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della Strafprozessordnung (codice di procedura penale), così dispone:

«(1)      Nell’esercizio dei poteri e in sede di acquisizione delle prove, la polizia giudiziaria, la procura e il tribunale possono incidere sui diritti delle persone solo nella misura in cui ciò sia espressamente previsto dalla legge e necessario ai fini dell’adempimento dell’incarico. Ogni lesione dei diritti in tal modo cagionata deve essere proporzionata alla gravità del reato, al grado di sospetto e al risultato perseguito.

(2)      Tra più atti d’indagine e misure coercitive efficaci, la polizia giudiziaria, la procura e il tribunale devono adottare quelli che comportano il minor danno ai diritti degli interessati. In ogni fase del procedimento, i poteri concessi ex lege devono essere esercitati in maniera tale da evitare inutile scalpore, rispettare la dignità delle persone interessate e proteggere i loro diritti e gli interessi meritevoli di tutela».

11      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del codice di procedura penale, la convalida giudiziale è impugnabile.

12      L’articolo 105 del codice di procedura penale è così formulato:

«(1)      Il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle richieste di imposizione e di mantenimento della custodia cautelare nonché sulla convalida di determinate ulteriori misure coercitive. Esso è tenuto a fissare un termine per l’attuazione della misura convalidata (articolo 101, paragrafo 3), decorso il quale, in mancanza di adozione della stessa, la convalida perde efficacia. Ove sia disposta la segnalazione ai fini dell’arresto a norma dell’articolo 169, nel termine non è computato il periodo di validità della segnalazione; tuttavia, la procura deve verificare almeno una volta l’anno se sussistano ancora i presupposti per l’arresto.

(2)      Se necessario ai fini della decisione su una domanda proposta ai sensi del paragrafo 1, per ragioni di fatto o di diritto, il tribunale può disporre la conduzione di ulteriori indagini da parte della polizia giudiziaria o compierle d’ufficio. Esso può anche esigere dalla procura e dalla polizia giudiziaria spiegazioni concrete sulla base degli atti e la presentazione di una relazione sull’attuazione della misura convalidata e delle ulteriori indagini. Dopo l’imposizione della custodia cautelare, il giudice può disporre che, anche successivamente, gli sia trasmessa copia dei documenti dei fascicoli indicati nell’articolo 52, paragrafo 2, punti 2 e 3».

13      Secondo l’articolo 171, paragrafo 1, del codice di procedura penale, che si applica durante la fase di istruzione dell’indagine penale, la procura dispone l’arresto sulla base di un atto convalidato da un tribunale.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

14      La procura di Vienna ha esercitato l’azione penale nei confronti di NJ per quattro fatti che il giudice del rinvio qualifica, segnatamente, come furto commesso a titolo professionale, punibile nello Stato membro emittente, secondo il giudice del rinvio, con una pena «della durata massima non inferiore a tre anni», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584. Tale giudice ritiene che altri fatti contestati a NJ, quali la coercizione, siano punibili, nello Stato membro emittente nonché nello Stato membro richiesto, con una pena della durata massima non inferiore a dodici mesi.

15      Ai fini dell’esercizio dell’azione penale per tali fatti, il 16 maggio 2019 la procura di Vienna ha emesso nei confronti di NJ un mandato d’arresto europeo che, il 20 maggio 2019, è stato convalidato dal Landesgericht Wien (Tribunale del Land, Vienna), conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale.

16      NJ è stato sottoposto a custodia cautelare a Berlino (Germania) dal 14 maggio 2019 nell’ambito di un procedimento penale per furto promosso nei suoi confronti in Germania. Secondo il giudice del rinvio, NJ, nel corso dell’interrogatorio del 24 maggio 2019, ha rifiutato l’estradizione semplificata.

17      Il giudice del rinvio osserva che le procure austriache sono sottoposte a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, nel caso di specie il Ministro federale della giustizia. Di conseguenza, esso s’interroga sulla compatibilità del procedimento di emissione di un mandato d’arresto europeo in Austria con i requisiti derivanti dalla sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456). In particolare, tale giudice nutre dubbi relativamente alla qualificazione della procura di Vienna come «autorità giudiziaria».

18      Tuttavia, esso sottolinea che, a differenza dei fatti all’origine di tale sentenza, le procure austriache non rilasciano autonomamente un mandato d’arresto europeo, in quanto l’articolo 29 della legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale prevede la convalida di un siffatto mandato da parte di un tribunale. Il procedimento di convalida includerebbe l’esame della legalità e della proporzionalità del mandato d’arresto europeo di cui trattasi e comprenderebbe la facoltà di impugnare con ricorso giurisdizionale. Per questi motivi, il giudice del rinvio ritiene che si possa considerare che il potere di decidere sull’emissione di un mandato d’arresto europeo spetta, in ultima analisi, al tribunale incaricato della sua convalida.

19      Ciò premesso, con ordinanza del 29 maggio 2019 il giudice del rinvio, a motivo dei dubbi illustrati al punto precedente, ha solamente disposto la custodia cautelare di NJ ai fini della sua consegna alle autorità austriache.

20      In tali circostanze, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land, Berlino, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la subordinazione di una procura ad istruzioni precluda a quest’ultima di emettere validamente un mandato d’arresto europeo anche laddove detta decisione sia soggetta a un sindacato giurisdizionale esaustivo prima dell’esecuzione del mandato».

 Sul procedimento d’urgenza

21      Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

22      A sostegno della sua domanda, tale giudice ha invocato la circostanza che NJ è attualmente in stato di custodia cautelare nell’ambito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti in Germania (in prosieguo: la «prima custodia cautelare»). La custodia cautelare ai fini della consegna dell’interessato alle autorità austriache inizierà solo dopo il termine della prima custodia cautelare e non potrà, in seguito, superare legalmente la durata di due mesi. In tali circostanze, il giudice del rinvio teme che, se la Corte decidesse di non avviare il procedimento pregiudiziale d’urgenza, NJ dovrà essere rilasciato prima della fine del procedimento pregiudiziale e potrebbe sottrarsi al procedimento penale avviato nei suoi confronti.

23      A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori di cui al titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso può quindi essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

24      In secondo luogo, è pacifico che, alla data dell’esame della domanda diretta a ottenere che il rinvio pregiudiziale fosse trattato con procedimento pregiudiziale d’urgenza, NJ era sottoposto a custodia cautelare che poteva però cessare in qualsiasi momento. Inoltre, come rilevato dal giudice del rinvio, NJ sarebbe mantenuto in stato di custodia oltre la durata della prima custodia cautelare, ai fini dell’eventuale consegna dell’interessato alle autorità austriache, per un massimo di due mesi. Orbene, poiché la legalità della custodia cautelare ai fini della consegna dell’interessato alle autorità austriache dipende dalla risposta della Corte alla questione pregiudiziale, risulta che tale decisione della Corte è idonea a incidere direttamente sulla durata della privazione di libertà di NJ.

25      In tali circostanze, il 15 luglio 2019 la Seconda Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Sulla questione pregiudiziale

26      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «mandato d’arresto europeo», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, debba essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d’arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell’ambito dell’emissione di tali mandati d’arresto, in quanto questi ultimi, per poter essere trasmessi da dette procure, devono obbligatoriamente essere oggetto di una convalida da parte di un tribunale che controlli, nell’ambito di tale procedimento, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di detti mandati d’arresto.

27      A tal riguardo, occorre ricordare che il sistema del mandato d’arresto europeo introdotto dalla decisione quadro 2002/584 è fondato sul principio del reciproco riconoscimento, il quale si basa a sua volta sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al fatto che i loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (sentenza del 10 novembre 2016, Özçelik, C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

28      L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 definisce il mandato d’arresto europeo come una «decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà». Il principio del riconoscimento reciproco presuppone, a tal riguardo, che solo i mandati d’arresto europei ai sensi di tale disposizione devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584 [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 46].

29      Infatti, tale principio si basa sul presupposto che il mandato d’arresto europeo di cui trattasi sia stato emesso conformemente ai requisiti minimi da cui dipende la sua validità, tra i quali figurano quelli previsti dall’articolo 8 della decisione quadro 2002/584, fra cui segnatamente quello relativo all’esistenza di un mandato d’arresto o di un’altra decisione giudiziaria nazionale su cui s’innesta il mandato d’arresto europeo (v., in tal senso, sentenza del 1o giugno 2016, Bob‑Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 53).

30      Come emerge da costante giurisprudenza, la nozione di «decisione giudiziaria», ai sensi della decisione quadro 2002/584, non si limita a indicare le sole decisioni adottate dai giudici o dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma deve intendersi riferita, più in generale, alle decisioni adottate dalle autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, quali la procura austriaca, a differenza, in particolare, dei ministeri o dei servizi di polizia, che fanno parte del potere esecutivo [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 50].

31      Ciò detto, le decisioni relative all’emissione di un mandato d’arresto europeo devono includere le garanzie proprie alle decisioni giudiziarie, in particolare quelle risultanti dai diritti fondamentali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

32      A tale riguardo, si deve ricordare che la decisione quadro 2002/584 mira a introdurre un sistema semplificato di consegna direttamente tra autorità giudiziarie, destinato a sostituire un sistema di cooperazione classico tra Stati sovrani, il quale implica l’intervento e la valutazione del potere politico, al fine di garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 65].

33      In tale contesto, quando il mandato d’arresto europeo è emesso in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale, tale persona deve avere beneficiato, in una prima fase del procedimento, delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, la cui protezione deve essere assicurata dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, in base alla normativa nazionale applicabile, segnatamente in vista dell’adozione di un mandato d’arresto nazionale [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 66].

34      La Corte ha quindi considerato che il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una protezione su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto, alla protezione giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 67].

35      Inoltre, occorre rammentare che, poiché l’emissione di un mandato d’arresto europeo è idonea a ledere il diritto alla libertà dell’interessato, sancito all’articolo 6 della Carta, la suddetta protezione implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli di detta protezione, una decisione conforme ai requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Parquets de Lübeck e de Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 68].

36      A tal riguardo, si deve rilevare che, in primo luogo, il rispetto di tali requisiti consente di garantire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale si basa su un procedimento nazionale soggetto a controllo giurisdizionale, e che la persona ricercata ha beneficiato delle garanzie risultanti dai diritti fondamentali e dai fondamentali principi giuridici menzionati all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 70].

37      In secondo luogo, il controllo effettuato al momento dell’adozione di un mandato d’arresto deve includere l’esame del rispetto delle condizioni necessarie all’emissione di tale mandato d’arresto nonché della proporzionalità di quest’ultima, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie [v. in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 71].

38      In terzo luogo, tale controllo deve essere esercitato in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, nonché in modo indipendente, il che presuppone che vi siano regole statutarie e organizzative idonee ad escludere qualsiasi rischio che l’adozione di una decisione di emettere un siffatto mandato d’arresto sia sottoposta a istruzioni esterne, segnatamente da parte del potere esecutivo [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 73 e 74].

39      Nel caso di specie, emerge dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il diritto austriaco prevede che, tanto nell’ambito della decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto nazionale quanto nell’ambito di quella relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo, le procure della Repubblica d’Austria dispongono l’arresto mediante mandato d’arresto, il quale, per poter essere trasmesso, è convalidato da un tribunale che effettua, a tal riguardo, un controllo delle condizioni di emissione nonché della proporzionalità di quest’ultimo. La decisione di convalida è impugnabile con ricorso giurisdizionale.

40      Inoltre, è pacifico che i tribunali incaricati della convalida dei mandati d’arresto europei rispondono al requisito di obiettività e d’indipendenza. Invece, per quanto attiene alle procure austriache, dall’articolo 2, paragrafo 1, della legge relativa alle procure, emerge che queste ultime sono direttamente subordinate alle procure generali e vincolate alle loro istruzioni e che le procure generali sono, a loro volta, direttamente subordinate e vincolate al Ministro federale della giustizia. Orbene, poiché l’indipendenza richiesta esige che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l’autorità giudiziaria emittente non sia esposta, in sede di adozione di un mandato d’arresto europeo, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, non si può ritenere che le procure austriache soddisfino tale requisito [v., per analogia, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lübeck e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 74 e 84].

41      Si pone pertanto la questione se, in tali circostanze, le decisioni relative all’emissione di un mandato d’arresto europeo, adottate conformemente al sistema austriaco, possano essere considerate conformi ai requisiti minimi di validità sotto il profilo dell’obiettività e dell’indipendenza del controllo effettuato in sede di adozione di tali decisioni, indicati al punto 38 della presente sentenza.

42      In tale contesto, si deve sottolineare che la nozione di «decisione» deve essere intesa come riguardante l’atto nella forma che assume al momento della sua esecuzione. Infatti, è in tale momento e in tale forma che la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona ricercata.

43      Nella specie, innanzitutto, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte emerge che la decisione di emettere un mandato d’arresto nazionale nonché quella di emettere un mandato d’arresto europeo devono essere obbligatoriamente oggetto, in forza, rispettivamente, dell’articolo 171, paragrafo 1, del codice di procedura penale e dell’articolo 29, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, di una convalida di un tribunale prima della loro trasmissione. Pertanto, in mancanza di convalida delle decisioni della procura, i mandati d’arresto non producono effetti giuridici e non possono essere trasmessi, come confermato all’udienza dal governo austriaco.

44      Emerge poi dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che, nell’ambito del procedimento di convalida, il tribunale controlla le condizioni necessarie all’emissione del mandato d’arresto di cui trattasi nonché la proporzionalità di quest’ultimo tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso. A tal riguardo, nelle sue osservazioni nonché all’udienza dinanzi alla Corte, il governo austriaco ha precisato che, da un lato, eventuali istruzioni da parte del potere esecutivo devono essere formulate per iscritto e inserite nel fascicolo penale che è trasmesso integralmente al giudice incaricato della convalida. Dall’altro, il controllo di proporzionalità effettuato da tale giudice verte, nell’ambito della convalida di un mandato d’arresto nazionale, sugli effetti della sola privazione di libertà provocati da quest’ultimo, nonché, nell’ambito della convalida di un mandato d’arresto europeo, sulla lesione dei diritti dell’interessato che vada al di là delle violazioni del diritto alla libertà di quest’ultimo già esaminate. Infatti, il tribunale incaricato della convalida di un mandato d’arresto europeo è tenuto a prendere in considerazione, segnatamente, gli effetti della procedura di consegna e del trasferimento dell’interessato residente in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d’Austria sui suoi rapporti sociali e familiari.

45      Infine, dall’articolo 105, paragrafo 2, del codice di procedura penale emerge che il tribunale incaricato della convalida dei mandati d’arresto non è vincolato dai risultati dell’indagine condotta dalle procure e non deve limitarsi alle indicazioni e ai motivi dell’ingiunzione da esse esposti. A tal riguardo, il governo austriaco ha confermato, all’udienza dinanzi alla Corte, che il tribunale incaricato della convalida dei mandati d’arresto può, in qualsiasi momento, disporre indagini complementari o svolgerle direttamente.

46      Risulta, pertanto, che l’emissione di un mandato d’arresto europeo, ai sensi del diritto austriaco, è sottoposta nella sua interezza a un controllo obiettivo e indipendente da parte di un tribunale che esercita a tal riguardo un controllo completo vertente sulle condizioni di emissione di tale mandato d’arresto nonché sulla sua proporzionalità. È solo dopo la convalida del mandato d’arresto di cui trattasi da parte di tale tribunale che detto mandato d’arresto produce effetti giuridici e può essere trasmesso. Orbene, un siffatto controllo, intervenendo sistematicamente d’ufficio prima che il mandato d’arresto produca effetti giuridici e possa essere trasmesso, si differenzia da un diritto di ricorso, come quello cui fanno riferimento i punti da 85 a 87 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), che si esercita solo a posteriori e su richiesta dell’interessato.

47      Inoltre, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che il tribunale incaricato della convalida di un mandato d’arresto europeo esercita il proprio controllo in modo indipendente e in piena cognizione di ogni eventuale istruzione che sia stata previamente emessa e adotta, all’esito di tale controllo, una decisione autonoma rispetto alla decisione della procura, che va al di là di una mera conferma della legalità di tale decisione.

48      In tali circostanze, si deve ritenere che la decisione relativa al mandato d’arresto europeo quale sarà trasmessa soddisfi i requisiti di obiettività e d’indipendenza del controllo effettuato al momento dell’adozione di tale decisione, indicati al punto 38 della presente sentenza.

49      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che la nozione di «mandato d’arresto europeo», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d’arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell’ambito dell’emissione di tali mandati d’arresto, purché detti mandati d’arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all’intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d’arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La nozione di «mandato d’arresto europeo», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d’arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell’ambito dell’emissione di tali mandati d’arresto, purché detti mandati d’arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all’intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d’arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.


Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.