Language of document : ECLI:EU:F:2009:160

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

30 novembre 2009 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sospensione di un funzionario – Trattenuta sulla retribuzione – Contestazione di una mancanza grave – Diritti della difesa – Competenza – Mancata pubblicazione di una delega di potere – Incompetenza dell’autore dell’atto impugnato»

Nella causa F‑80/08,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Fritz Harald Wenig, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Woluwé-Saint-Pierre (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet e S. Woog,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel (relatore) e H. Tagaras, giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto per posta elettronica alla cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2008 (l’originale è stato depositato lo stesso giorno), il sig. Wenig chiede l’annullamento della decisione 18 settembre 2008 con cui la Commissione delle Comunità europee, in applicazione degli artt. 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), lo ha sospeso per un periodo di tempo indeterminato e ha disposto una trattenuta di EUR 1 000 mensili sulla sua retribuzione per un periodo massimo di sei mesi.

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’art. 86 dello Statuto:

«1. Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l’ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

(…)

3. Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all’allegato IX».

3        L’art. 23 dell’allegato IX dello Statuto così recita:

«1. In caso di colpa grave addebitata ad un funzionario dall’autorità che ha il potere di nomina, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di legge, questa ultima può sospendere in qualsiasi momento il responsabile per un periodo determinato o indeterminato.

2. Salvo in circostanze eccezionali, l’autorità che ha il potere di nomina prende questa decisione dopo aver sentito il funzionario interessato».

4        L’art. 24, nn. 1 e 2, dell’allegato IX dello Statuto così recita:

«1. La decisione relativa alla sospensione del funzionario deve precisare se l’interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione integrale o determinare l’aliquota dell’eventuale ritenuta a carico dell’interessato. L’importo versato al funzionario non può in nessun caso essere inferiore al minimo vitale previsto all’articolo 6 dell’allegato VIII del presente statuto, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.

2. La posizione del funzionario sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l’interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3».

5        Il 30 novembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione C (2007) 5730 relativa all’esercizio dei poteri devoluti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») e dal Regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA») all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»). L’art. 1, primo comma, di tale decisione, pubblicata sulle Informazioni amministrative n. 57‑2007 del 6 dicembre 2007, disponeva quanto segue:

«I poteri devoluti dallo Statuto (…) all’APN e dal RAA all’AACC per quanto riguarda il personale della Commissione retribuito sugli stanziamenti per il funzionamento e il personale retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, escluso quello assegnato al Centro comune di ricerca, sono esercitati, a seconda dei casi e fatto salvo quanto segue, dalla Commissione, dal membro della Commissione incaricato del personale, dal membro della Commissione incaricato del servizio esterno unificato, dal direttore generale del personale e dagli altri direttori generali, compresi i capi di servizio e i direttori [dell’Ufficio “Gestione e liquidazione dei diritti individuali”], [dell’Ufficio “Infrastrutture e logistica” a Bruxelles] e [dell’Ufficio “Infrastrutture e logistica” a Lussemburgo], alle condizioni stabilite nell’allegato I».

6        Secondo il punto 14 della parte VI «Disciplina (…)» della «[t]abella rappresentativa delle APN per il personale della Commissione retribuito sul bilancio di funzionamento e sul bilancio per la ricerca (salvo [Centro comune di ricerca])», cui rinvia l’allegato I della decisione C (2007) 5730, era previsto che i poteri conferiti all’APN per la sospensione di un funzionario in applicazione degli artt. 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto fossero esercitati, per quanto riguarda i funzionari di grado AD 16 e AD 15 e i funzionari di grado AD 14 dell’inquadramento superiore (direttori o equivalenti), dalla Commissione e, per quanto riguarda gli altri funzionari, dal direttore generale del personale.

7        Con comunicazione 9 settembre 2008, il progetto di decisione C (2008) 5085 recante modifica della decisione C (2007) 5730 è stato iscritto all’ordine del giorno della 1842ª riunione del collegio dei commissari del 10 settembre 2008. Tale progetto di decisione prevedeva di trasferire al membro della Commissione incaricato del personale la competenza di sospendere i funzionari di grado AD 16 e AD 15 nonché i funzionari di grado AD 14 dell’inquadramento superiore (direttori o equivalenti). In occasione della riunione del 10 settembre 2008, il collegio dei commissari ha deciso di «modificare la decisione C (2007) 5730 (…) quale richiamat[a] nel documento C (2008) 5085» e ha precisato che tale decisione «avrebbe avuto effetto immediatamente» (in prosieguo: la «decisione 10 settembre 2008»). Tale decisione non è stata pubblicata sulle Informazioni amministrative.

8        In data 29 aprile 2009 la Commissione ha adottato la decisione C (2009) 3074 «recante modifica della decisione C (2007) 5730», nella quale era previsto che i poteri conferiti all’APN per la sospensione di un funzionario sarebbero stati da allora in poi esercitati, per quanto riguarda i funzionari di grado AD 16 e AD 15 e i funzionari di grado AD 14 dell’inquadramento superiore (direttori o equivalenti), dal membro della Commissione incaricato del personale. Tale decisione è stata pubblicata sulle Informazioni amministrative n. 33‑2009 dell’8 maggio 2009.

 Fatti all’origine della controversia

9        Il ricorrente, alla data dei fatti controversi, era funzionario della Commissione di grado AD 15 ed esercitava le funzioni di direttore della direzione G «Accesso al mercato e industria», direzione dipendente dalla direzione generale (DG) «Commercio» della Commissione e incaricata, in particolare, dell’attuazione della politica antidumping.

10      Il 7 settembre 2008 il settimanale inglese Sunday Times pubblicava, sulla sua edizione cartacea e sul suo sito Internet, un articolo intitolato «Rivelazioni: come un eurocrate ha divulgato segreti commerciali durante cene sontuose» («Revealed: how Eurocrat leaked trade secrets over lavish dinners»). In tale articolo, si faceva riferimento a tre cene in ristoranti di Bruxelles (Belgio), cui il ricorrente avrebbe partecipato, tra il marzo e il settembre 2008, insieme a giornalisti del Sunday Times presentatisi come corrispondenti di un esportatore cinese interessato a taluni procedimenti antidumping avviati dalla Commissione. Sempre secondo l’articolo in questione, il ricorrente avrebbe trasmesso ai suoi interlocutori, nel corso di tali cene e in occasione di colloqui telefonici, informazioni che non era autorizzato a diffondere, relative a procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione. In cambio di tali informazioni, sarebbe stato inoltre proposto all’interessato di collaborare alle attività del presunto esportatore cinese, dietro corresponsione di un compenso annuo pari a EUR 600 000, tuttavia, secondo detto articolo, il ricorrente avrebbe preso in considerazione siffatta collaborazione solo dopo il suo collocamento a riposo. Infine alla proposta di versargli una somma pari a EUR 100 000, avanzata in occasione della seconda cena, l’interessato avrebbe risposto che tale somma avrebbe potuto essergli trasferita su un conto bloccato cui egli avrebbe avuto accesso una volta collocato a riposo, precisando che tale versamento, tuttavia, avrebbe potuto essere effettuato soltanto in esito ai risultati ottenuti dal presunto esportatore cinese in virtù della trasmissione delle informazioni.

11      Il ricorrente è stato sentito il 10 settembre 2008 da due funzionari dell’Ufficio investigativo e disciplinare della Commissione (IDOC), nell’ambito di un’indagine amministrativa aperta dalla Commissione. Nel corso di tale audizione, il ricorrente, assistito dal suo avvocato, ammetteva di essere stato invitato alle tre cene descritte nell’articolo del Sunday Times e di esservisi recato senza averne informato i suoi superiori gerarchici. Egli ammetteva altresì di aver comunicato ai suoi interlocutori varie informazioni riguardanti, in particolare, il nome di due società cinesi produttrici di candele, le quali avrebbero potuto ottenere, al termine di un procedimento antidumping allora in corso, lo status d’impresa in un’economia di mercato. Tuttavia il ricorrente sottolineava che tali informazioni sarebbero state semipubbliche e, in ogni caso, prive di qualsivoglia valore commerciale. Infine, sebbene l’interessato avesse dichiarato ai funzionari dell’IDOC che, in occasione della seconda cena, i suoi interlocutori gli avevano proposto, in cambio della comunicazione di tali informazioni, di versargli una somma di denaro su un conto bancario aperto in un paese a regime fiscale privilegiato, esso tuttavia negava di aver accettato detta proposta e sottolineava di aver preso in considerazione, nel corso di tali contatti, soltanto la possibilità di collaborare all’attività dell’esportatore cinese dopo il suo collocamento a riposo.

12      Con lettera dell’11 settembre 2008 il membro della Commissione incaricato del personale, agendo in qualità di APN, informava il ricorrente che intendeva disporre nei suoi confronti, in applicazione degli artt. 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto, una misura di sospensione e una trattenuta sulla retribuzione, e lo convocava per un’audizione che avrebbe dovuto tenersi il 12 settembre 2008.

13      Con lettera 12 settembre 2008 l’avvocato del ricorrente chiedeva alla Commissione il rinvio dell’audizione e aggiungeva che l’interessato intendeva «utilizzare la lingua francese nell’ambito dell’intero procedimento avviato nei suoi confronti».

14      Lo stesso 12 settembre 2008 il membro della Commissione incaricato del personale informava il ricorrente che l’audizione avrebbe avuto luogo il 16 settembre 2008 e precisava che nel corso della medesima l’interessato avrebbe potuto utilizzare la lingua francese.

15      Il 16 settembre 2008 il ricorrente era sentito dal membro della Commissione incaricato del personale. Nel corso di tale audizione, di cui è stato redatto un verbale in lingua inglese, l’interessato reiterava, in sostanza, le dichiarazioni rese dinanzi ai funzionari dell’IDOC.

16      Lo stesso 16 settembre 2008 il ricorrente sporgeva denuncia, costituendosi parte civile, nei confronti, in particolare, degli autori dell’articolo del Sunday Times.

17      Con decisione 18 settembre 2008, il cui preambolo si riferiva alla decisione della Commissione 30 novembre 2007, C (2007) 5730, relativa all’esercizio dei poteri devoluti dallo Statuto all’APN e dal RAA all’AACC e «modificata da ultimo dalla decisione (…) 10 settembre 2008», il membro della Commissione incaricato del personale, in applicazione degli artt. 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto, sospendeva il ricorrente per un periodo di tempo indeterminato e disponeva una trattenuta di EUR 1 000 mensili sulla sua retribuzione per un periodo massimo di sei mesi (in prosieguo: la «decisione controversa»).

18      Per giustificare la decisione controversa, il membro della Commissione incaricato del personale si basava sulla circostanza, emersa dalle informazioni riportate «in vari articoli di stampa, in particolare nel Sunday Times» e durante le audizioni del ricorrente dinanzi ai funzionari dell’IDOC nonché dinanzi a lui stesso, che l’interessato avrebbe violato le disposizioni degli artt. 11, 12 e 17, n. 1, dello Statuto. Infatti, secondo la decisione controversa, il ricorrente avrebbe trasmesso informazioni confidenziali a persone cui queste non potevano essere comunicate, si sarebbe mostrato disposto ad essere successivamente assunto da dette persone dietro corresponsione di un congruo stipendio in cambio di una collaborazione che sarebbe cominciata ancor prima del suo collocamento a riposo e non avrebbe informato i suoi superiori del fatto che era stato avvicinato da tali interlocutori, né chiesto loro di essere autorizzato a mantenere tali ripetuti contatti. Infine, la decisione controversa evidenziava che condotte di questo genere, qualora fossero state dimostrate, avrebbero costituito una «grave mancanza professionale da parte del ricorrente», tenuto conto, in particolare, del «grave pregiudizio [che esse avrebbero arrecato] alla reputazione della Commissione» e della posizione elevata occupata dall’interessato in seno alla Commissione.

19      Il 24 settembre 2008 il ricorrente presentava una domanda di assistenza a norma dell’art. 24 dello Statuto, recante la data del 23 settembre 2008, con la quale chiedeva alla Commissione di adottare ogni utile provvedimento per riabilitare la sua onorabilità professionale e, in particolare, di avviare un’azione giudiziaria affinché venisse dichiarata l’illegittimità dei comportamenti degli autori dell’articolo del Sunday Times.

20      Il 3 ottobre 2008 il ricorrente presentava reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, al fine di ottenere l’annullamento della decisione controversa.

21      Con nota 22 gennaio 2009 la Commissione rispondeva alla domanda di assistenza presentata dal ricorrente il 24 settembre 2008, affermando che l’indagine avviata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sostituiva le indagini che l’APN avrebbe potuto svolgere a norma dell’art. 24 dello Statuto. La Commissione aggiungeva che tale nota non costituiva un rigetto della domanda di assistenza.

22      Il 29 gennaio 2009 l’OLAF concludeva l’indagine e il successivo 12 febbraio trasmetteva le proprie conclusioni alle autorità giudiziarie belghe.

23      Con decisione 3 febbraio 2009 l’APN respingeva il reclamo diretto contro la decisione controversa.

24      Con decisione 18 febbraio 2009 il ricorrente era ammesso, dietro sua richiesta, a far valere i suoi diritti alla pensione a decorrere dal 1° maggio 2009.

 Conclusioni delle parti e procedimento

25      Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2008 tramite posta elettronica, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Lo stesso giorno è parimenti pervenuta al Tribunale una domanda diretta ad ottenere la concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.

26      Con lettere della cancelleria del 14 ottobre 2008 le parti sono state informate della sospensione del procedimento principale in attesa dell’adozione di una decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 3 ottobre 2008.

27      Con ordinanza 17 dicembre 2008, il presidente del Tribunale respingeva il ricorso diretto a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.

28      In seguito alla decisione di rigetto del reclamo, le parti sono state informate con lettere della cancelleria del 25 febbraio 2009 della riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale.

29      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

31      Nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la Commissione a confermare che la decisione 10 settembre 2008 menzionata nel preambolo della decisione controversa era stata adottata e, in caso affermativo, a produrre copia della stessa precisando se ne fosse stata data pubblicazione. In risposta a tale misura, la Commissione ha prodotto, con lettera 3 giugno 2009, da un lato, la copia della comunicazione 9 settembre 2008 del vicepresidente della Commissione, in cui figurava il progetto alla base della decisione 10 settembre 2008, e, dall’altro, il verbale della riunione del collegio dei commissari del 10 settembre 2008 nel corso della quale il progetto era stato approvato. Peraltro, pur ammettendo che la decisione 10 settembre 2008 non era stata pubblicata sulle Informazioni amministrative, la Commissione ha sottolineato che la comunicazione 9 settembre 2008 era stata comunque diffusa sull’intranet della Commissione e ha indicato il collegamento elettronico che consentiva di accedervi.

32      Nella relazione preparatoria d’udienza, il Tribunale ha invitato le parti a concentrare le loro difese sulla questione se il membro della Commissione incaricato del personale fosse competente ad adottare la decisione controversa.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

33      Dopo aver ricordato che con la decisione controversa, da un lato, il ricorrente era stato sospeso per un periodo di tempo indeterminato e, dall’altro, era stata disposta una trattenuta di EUR 1 000 mensili sulla sua retribuzione per un periodo massimo di sei mesi, la Commissione fa valere che il ricorrente, collocato a riposo il 1° maggio 2009, non avrebbe più interesse a chiedere l’annullamento della decisione controversa, quantomeno con riferimento alla parte in cui tale decisione lo ha sospeso dalle sue funzioni.

34      A tale proposito, è vero che la decisione controversa, nella parte in cui ha ordinato la sospensione del ricorrente per un periodo di tempo indeterminato, è stata implicitamente ma necessariamente abrogata quando, il 1° maggio 2009, il ricorrente è stato collocato a riposo, poiché una misura di sospensione può riguardare soltanto funzionari in servizio. Del resto tale decisione, nella parte in cui ha disposto una trattenuta sulla retribuzione del ricorrente, era divenuta caduca ancor prima dell’introduzione del presente ricorso, poiché detta trattenuta, conformemente all’art. 24, n. 2, dell’allegato IX dello Statuto, era stata limitata ad un periodo di sei mesi.

35      Tuttavia, le circostanze summenzionate non hanno reso privo d’oggetto il presente ricorso, né fatto venir meno l’interesse del ricorrente a chiedere l’annullamento della decisione controversa nel suo insieme, posto che quest’ultima ha inciso non solo sulla sua situazione materiale, ma anche sulla sua onorabilità (v., per analogia, per quanto attiene all’interesse di un funzionario collocato a riposo per invalidità totale a chiedere l’annullamento del proprio rapporto informativo, sentenza della Corte 22 dicembre 2008, causa C‑198/07 P, Gordon/Commissione, Racc. pag. I‑10701, punti 44 e 45).

36      Ne deriva che l’eccezione di irricevibilità dev’essere respinta.

 Nel merito

37      Nel proprio ricorso, il ricorrente deduce sette motivi, vertenti:

–        sulla violazione dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto per difetto di motivazione;

–        sulla violazione dei diritti della difesa;

–        sulla violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»);

–        sull’esistenza di errori manifesti di valutazione per quanto concerne i fatti addotti;

–        sulla violazione dell’art. 23 dell’allegato IX dello Statuto per quanto concerne la presunta mancanza grave;

–        sulla violazione del principio di proporzionalità;

–        sul mancato rispetto del dovere di sollecitudine.

38      Inoltre, in udienza, il ricorrente ha sollevato un ottavo motivo secondo il quale la decisione controversa sarebbe stata adottata in difetto di competenza.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto per difetto di motivazione

–       Argomenti delle parti

39      Il ricorrente sostiene che la decisione controversa non è né sufficientemente né validamente motivata in quanto non illustrerebbe, dettagliatamente, le ragioni per cui i fatti addotti nei suoi confronti costituirebbero una mancanza e, per di più, una mancanza grave.

40      Nel controricorso, la Commissione chiede che il motivo sia respinto, facendo valere che la decisione controversa sarebbe sufficientemente motivata.

–       Giudizio del Tribunale

41      Secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare una decisione arrecante pregiudizio ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione e di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata oppure se sia inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità. Quest’obbligo è adempiuto quando l’atto impugnato è stato emanato in un contesto noto al dipendente interessato e che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenze del Tribunale di primo grado 16 dicembre 1993, causa T‑80/92, Turner/Commissione, Racc. pag. II‑1465, punto 62, e 27 novembre 1997, causa T‑20/96, Pascall/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑361 e II‑977, punto 44).

42      Nella specie, dagli atti di causa emerge che la Commissione, nella decisione controversa, il cui tenore è richiamato al punto 18 della presente sentenza, ha illustrato dettagliatamente la natura delle contestazioni di mancanza grave formulate nei confronti del ricorrente. Essa ha anche affermato che tali contestazioni avevano tratto origine da informazioni riportate in «vari articoli di stampa, in particolare [dall’articolo del] Sunday Times», e ha sottolineato che condotte di questo genere, qualora fossero state appurate, avrebbero costituito una «grave mancanza professionale da parte del ricorrente», tenuto conto, in particolare, del «grave pregiudizio [che esse avrebbero apportato] alla reputazione della Commissione» e della posizione elevata occupata dall’interessato in seno alla Commissione.

43      Ne risulta che il ricorrente non può legittimamente sostenere che la decisione controversa sia insufficientemente motivata.

44      Il primo motivo, di conseguenza, deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

–       Argomenti delle parti

45      Il ricorrente sostiene che la Commissione si è basata, per adottare la decisione controversa, su informazioni pubblicate «in vari articoli di stampa, in particolare nel Sunday Times del 7 settembre 2008». Orbene l’interessato, secondo quanto da esso affermato, sarebbe stato informato solo dell’articolo del Sunday Times, e non invece degli altri articoli di stampa. Sarebbe quindi stato violato il principio del rispetto dei diritti della difesa.

46      Nel controricorso, la Commissione ribatte di aver rispettato detto principio in quanto avrebbe sentito il ricorrente preliminarmente all’adozione della decisione controversa.

47      La Commissione aggiunge che, in ogni caso, nell’eventualità dell’avvio di successivi procedimenti penali o disciplinari, il ricorrente avrebbe nuovamente avuto la possibilità di presentare osservazioni.

–       Giudizio del Tribunale

48      Secondo giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona che possa concludersi con un atto per questa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario che deve essere osservato anche in assenza di una disposizione espressa prevista a tale scopo dalla normativa riguardante il procedimento di cui trattasi (v. sentenze del Tribunale di primo grado 6 maggio 1997, causa T‑169/95, Quijano/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑273, punto 44, e 10 luglio 1997, causa T‑36/96, Gaspari/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑595, punto 32).

49      Tale principio, che risponde alle esigenze di una buona amministrazione, richiede che il destinatario di una decisione pregiudizievole sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi presi in considerazione per motivare la detta decisione (sentenza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 1994, causa T‑450/93, Lisrestal e a./Commissione, Racc. pag. II‑1177, punto 42, confermata dalla sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I‑5373, punto 21).

50      Va altresì ricordato che le disposizioni dell’art. 23, n. 2, dell’allegato IX dello Statuto, che hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti della difesa nei procedimenti di sospensione dei funzionari, prevedono che l’APN possa adottare una decisione di sospensione solo dopo aver sentito il funzionario interessato, salvo circostanze eccezionali.

51      Nella specie, dagli atti di causa risulta che il ricorrente è stato sentito, in applicazione delle disposizioni summenzionate dell’art. 23, n. 2, dell’allegato IX dello Statuto, il 16 settembre 2008, ossia precedentemente all’adozione della decisione controversa, dal vicepresidente della Commissione incaricato del personale, il quale lo ha informato delle contestazioni di mancanza grave formulate nei suoi confronti e lo ha messo in condizione di far conoscere utilmente il suo punto di vista in merito alle stesse.

52      Peraltro, sebbene il ricorrente deduca che la Commissione, precedentemente all’audizione del 16 settembre 2008, lo aveva informato solo dell’articolo del Sunday Times, pur avendo affermato, nella decisione controversa, di essersi basata su «vari articoli di stampa, in particolare [sull’articolo] del Sunday Times», dagli atti di causa risulta che gli articoli di stampa diffusi in seguito alla pubblicazione dell’articolo del Sunday Times si sono di fatto limitati, come peraltro riconosciuto dall’interessato stesso nel corso dell’udienza, a riprendere il tenore delle informazioni rivelate dai giornalisti del Sunday Times.

53      Il ricorrente non può pertanto legittimamente sostenere che la Commissione abbia violato il principio del rispetto dei diritti della difesa.

54      Ne discende che il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 6 della CEDU

–       Argomenti delle parti

55      Il ricorrente sostiene che la decisione controversa è stata adottata in violazione del principio di equità processuale garantito dall’art. 6 della CEDU, poiché le informazioni sulle quali si è basata l’APN per pronunciare la sospensione sarebbero state ottenute a sua insaputa, in occasione di una macchinazione organizzata dai giornalisti del Sunday Times.

56      Nel controricorso la Commissione sottolinea che la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale l’art. 6 della CEDU non si applica ai procedimenti disciplinari, si impone a maggior ragione nel caso di una sospensione.

–       Giudizio del Tribunale

57      Secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali il giudice comunitario garantisce l’osservanza. A tal fine, quest’ultimo si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un particolare significato (sentenze della Corte 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger, Racc. pag. I‑5659, punto 71; 27 giugno 2006, causa C‑540/03, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I‑5769, punto 35, e 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I‑439, punto 76).

58      Secondo l’art. 6, n. 1, della CEDU, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.

59      Tuttavia, occorre ricordare che un procedimento che dà luogo ad una sospensione e ad una trattenuta sulla retribuzione non è di carattere giudiziario, bensì amministrativo, di modo che la Commissione non può essere considerata un «tribunale» ai sensi dell’art. 6 della CEDU (v., per analogia, ordinanza della Corte 16 luglio 1998, causa C‑252/97 P, N/Commissione, Racc. pag. I‑4871, punto 52; sentenze del Tribunale di primo grado 17 ottobre 1991, causa T‑26/89, de Compte/Parlamento, Racc. pag. II‑781, punto 94, e 21 novembre 2000, causa T‑23/00, A/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑263 e II‑1211, punto 24). Pertanto non si può pretendere dalla Commissione che, quando sospende un funzionario e procede a trattenute sulla sua retribuzione, rispetti gli obblighi che tale articolo impone a un «tribunale».

60      Ne consegue che il ricorrente non può utilmente invocare una violazione da parte della Commissione dell’art. 6, n. 1, della CEDU.

61      Il terzo motivo non può quindi essere accolto.

 Sui motivi quarto e quinto, vertenti, rispettivamente, sulla sussistenza di errori manifesti di valutazione in merito ai fatti addotti e sulla violazione dell’art. 23 dell’allegato IX dello Statuto relativamente alla presunta mancanza grave

–       Argomenti delle parti

62      Il ricorrente fa valere che le contestazioni di una mancanza grave sollevate nei suoi confronti dalla Commissione, derivanti in particolare dal fatto che egli avrebbe violato le disposizioni dell’art. 11, n. 2, e dell’art. 17, n. 1, dello Statuto, sono manifestamente infondate, poiché trarrebbero origine da false informazioni riportate dall’articolo del Sunday Times.

63      A questo proposito, il ricorrente sostiene di aver trasmesso unicamente informazioni «semipubbliche» e prive di qualsivoglia ripercussione commerciale, relative ai procedimenti antidumping e concernenti, segnatamente, la prevedibile durata di detti procedimenti, i criteri per ottenere lo status d’impresa operante in economia di mercato ovvero la necessità di ricorrere a un avvocato o ad un consulente in tale materia.

64      Peraltro, sebbene il ricorrente riconosca di aver accettato tre inviti a cena con giornalisti del Sunday Times che affermavano essere corrispondenti di un esportatore cinese, egli sottolinea che la partecipazione a cene, prassi corrente alla Commissione, non può essere ritenuta in contrasto con gli obblighi professionali dei funzionari e non richiede necessariamente la previa autorizzazione di cui all’art. 11, n. 2, dello Statuto.

65      Infine, il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto alcuna somma di denaro e di non aver mai subordinato la trasmissione di informazioni supplementari all’ottenimento, dopo il suo collocamento a riposo, di un impiego al servizio dell’esportatore cinese in questione.

66      Nel controricorso, la Commissione ricorda anzitutto che la questione se il ricorrente abbia effettivamente commesso le gravi mancanze che gli vengono rimproverate dovrebbe essere esaminata solo nell’ambito di un eventuale procedimento disciplinare. Le contestazioni formulate nei confronti del ricorrente non sarebbero, comunque, manifestamente infondate, poiché l’articolo del Sunday Times, sul quale esse si basano, sarebbe molto circostanziato e il ricorrente ne avrebbe parzialmente riconosciuto l’esattezza.

–       Giudizio del Tribunale

67      Occorre sottolineare in via preliminare che il sindacato del giudice in materia di fondatezza di una misura di sospensione non può che essere molto limitato, in considerazione del carattere provvisorio di siffatta misura. Il giudice deve quindi limitarsi a controllare se le contestazioni di una mancanza grave siano sufficientemente verosimili e non appaiano, invece, manifestamente infondate (v., per analogia, il caso di un’ordinanza di rigetto di una domanda di provvedimenti urgenti proposta contro una misura di sospensione, ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 10 febbraio 1999, causa T-211/98 R, Willeme/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑57, punto 30).

68      Nella specie, occorre in primo luogo rilevare che l’articolo del Sunday Times, le cui informazioni sono all’origine della decisione controversa, unitamente alle dichiarazioni del ricorrente rese nel corso delle sue audizioni, è redatto in modo molto circostanziato e riporta più volte, tra virgolette, le risposte dell’interessato alle domande che gli sarebbero state poste dai giornalisti.

69      In secondo luogo, dagli atti di causa risulta che il ricorrente, durante le sue audizioni dinanzi ai funzionari dell’IDOC e al membro della Commissione incaricato del personale, ha ammesso, in presenza del suo avvocato, una parte dei fatti riportati nell’articolo del Sunday Times. Egli ha infatti riconosciuto di aver comunicato ai propri interlocutori, durante le cene cui era stato invitato o in occasione di colloqui telefonici, talune informazioni, tra cui, in particolare, il nome di due società cinesi produttrici di candele che avrebbero potuto ottenere, al termine di un procedimento antidumping allora in corso, lo status d’impresa operante in economia di mercato. A tale riguardo, il ricorrente non può seriamente contestare il carattere riservato di tali informazioni ovvero sostenere che esse fossero «semipubbliche», essendo le stesse atte a conferire un vantaggio certo ad un operatore che desiderasse concludere contratti con tali società prima del termine del procedimento antidumping. Del resto, occorre osservare che le due società in questione hanno effettivamente ottenuto lo status di impresa in economia di mercato e non sono state assoggettate ad alcun dazio antidumping da parte del regolamento (CE) della Commissione 14 novembre 2008, n. 1130, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (GU L 306, pag. 22).

70      In terzo luogo, sebbene il ricorrente abbia dichiarato ai funzionari dell’IDOC che, in occasione della seconda cena, i suoi interlocutori gli avevano proposto, in cambio della comunicazione di informazioni, il versamento di una somma di denaro su un conto bancario aperto a suo nome in un paese a regime fiscale privilegiato, è pacifico che l’interessato non ha informato di tali fatti i suoi superiori, né interrotto i contatti con detti interlocutori, ma anzi ha accettato un loro ulteriore invito a cena.

71      In quarto luogo, se è vero che le informazioni contenute nell’articolo del Sunday Times sono state ottenute in occasione di una «macchinazione» diretta a indurre il ricorrente a commettere un illecito, occorre tuttavia sottolineare che tale macchinazione non è stata opera della Commissione, bensì di terzi, nella fattispecie dei giornalisti del Sunday Times, riguardo alle cui manovre non è stato affatto dimostrato e nemmeno affermato che siano state commissionate dall’amministrazione. Il ricorrente non può dunque contestare alla Commissione di essersi fondata sulle informazioni riportate dall’articolo del Sunday Times.

72      Del resto, occorre aggiungere che la decisione controversa non si è limitata a riprendere le informazioni riportate nel Sunday Times, ma ha anche fatto espresso riferimento alle dichiarazioni del ricorrente rese durante le audizioni dinanzi ai funzionari dell’IDOC e al vicepresidente della Commissione incaricato del personale.

73      Attenendosi ai soli elementi suesposti, il ricorrente non può quindi legittimamente sostenere che le contestazioni di una mancanza grave formulate dalla Commissione siano manifestamente infondate.

74      Il quarto e il quinto motivo devono pertanto essere respinti.

 Sui motivi sesto e settimo, vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine

–       Argomenti delle parti

75      Il ricorrente fa valere che, alla data della sua audizione da parte del vicepresidente della Commissione incaricato del personale, egli si trovava in congedo e aveva proposto allo stesso di prolungare detto congedo per un periodo di otto settimane. Orbene, anziché adottare tale soluzione, che avrebbe consentito al ricorrente di evitare di essere chiamato in causa pubblicamente offrendo al contempo all’amministrazione un tempo sufficiente per istruire il procedimento, la Commissione ha preferito adottare la decisione controversa. Essa avrebbe pertanto violato sia il principio di proporzionalità sia il dovere di sollecitudine.

76      Il ricorrente aggiunge che la Commissione ha violato il dovere di sollecitudine anche comunicando con lui in inglese e redigendo in tale lingua la decisione controversa, nonostante le sue reiterate richieste di utilizzare il francese nel procedimento, al fine di consentire, in particolare, una «perfetta comprensione» dello stesso da parte dei suoi avvocati.

77      Nel controricorso, la Commissione nega di aver violato il principio di proporzionalità o il dovere di sollecitudine, rilevando che il diritto al congedo non ha niente a che vedere con il potere dell’APN di sospendere un funzionario a norma dell’art. 23 dell’allegato IX dello Statuto. Pertanto si sarebbe tenuto conto degli interessi del ricorrente poiché la trattenuta sulla retribuzione dello stesso è stata limitata a EUR 1 000 mensili.

–       Giudizio del Tribunale

78      Tenuto conto, in primo luogo, della gravità delle contestazioni mosse al ricorrente, alto funzionario della DG «Commercio» e responsabile della direzione G «Accesso al mercato e industria», in secondo luogo, del danno provocato all’immagine della Commissione a causa della pubblicità data a tale situazione, in terzo luogo, della necessità della Commissione di incaricare l’OLAF dello svolgimento di un’indagine amministrativa da effettuarsi in tutta tranquillità, si deve considerare che l’APN, adottando la decisione controversa sulla base di una valutazione generale e provvisoria appropriata al caso di specie, non ha violato né il principio di proporzionalità né il dovere di sollecitudine. A tale proposito, il fatto che il ricorrente abbia sporto denuncia, costituendosi parte civile nei confronti degli autori dell’articolo del Sunday Times, non può inficiare tale conclusione in quanto detta circostanza non ha alcuna relazione con la sussistenza ovvero la gravità delle mancanze addebitate all’interessato.

79      Per quanto riguarda l’argomento secondo cui il dovere di sollecitudine sarebbe stato violato per il fatto che la Commissione avrebbe comunicato con il ricorrente in inglese e avrebbe redatto la decisione controversa in tale lingua, esso non può essere accolto. Infatti, mentre il ricorrente aveva chiesto, tramite una lettera del suo avvocato del 12 settembre 2008, di poter «utilizzare la lingua francese nell’ambito dell’intero procedimento avviato nei suoi confronti», è pacifico che l’interessato ha potuto esprimersi in francese soltanto durante l’audizione del 16 settembre 2008. D’altronde, se è vero che il verbale di tale audizione e la decisione controversa sono stati redatti in lingua inglese, il ricorrente non dimostra né afferma che egli o i suoi avvocati non abbiano potuto comprendere detti documenti. Del resto, i documenti del fascicolo evidenziano semmai una conoscenza approfondita della lingua inglese da parte dell’interessato (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 46, e 17 maggio 2006, causa T‑95/04, Lavagnoli/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑121 e II‑A‑2‑569, punto 48).

80      Ne consegue che il sesto e il settimo motivo devono essere respinti.

 Sull’ottavo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto

–       Argomenti delle parti

81      Il ricorrente sostiene che la decisione controversa proviene da un’autorità incompetente. Egli afferma che, a norma della decisione della Commissione 30 novembre 2007, C (2007) 5730, tale decisione avrebbe dovuto essere adottata dal collegio dei commissari e non, come si è verificato nel caso di specie, dal membro della Commissione incaricato del personale. Il ricorrente aggiunge che, se è vero che in data 10 settembre 2008 la Commissione ha adottato una decisione che conferiva al membro della Commissione incaricato del personale la competenza a disporre la sospensione dei funzionari di grado AD 15, tale decisione non può essergli opposta, non essendo stata pubblicata o diffusa prima della decisione controversa.

82      Nel controricorso, la Commissione chiede che il motivo sia respinto. Essa osserva che la pubblicazione della decisione 10 settembre 2008 non era obbligatoria e che l’assenza di pubblicazione della stessa non ostava affatto alla sua entrata in vigore e, dunque, alla sua opponibilità. In ogni caso, tale decisione era accessibile nella banca dati presente sull’intranet della Commissione, che contiene le comunicazioni fatte al collegio dei commissari e i verbali delle riunioni del medesimo.

–       Giudizio del Tribunale

83      Occorre ricordare, in via preliminare, che il motivo vertente sull’incompetenza dell’autore di un atto pregiudizievole è un motivo di ordine pubblico che spetta comunque al Tribunale esaminare d’ufficio (sentenza della Corte 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I‑5843, punto 56; sentenza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006, causa T‑165/04, Vounakis/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑155 e II‑A‑2‑735, punto 30; sentenze del Tribunale 13 dicembre 2006, causa F‑17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑149 e II‑A‑1‑577, punto 51, e 18 settembre 2007, causa F‑10/07, Botos/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78).

84      Nella specie, considerato che la decisione controversa faceva riferimento ad una decisione del 10 settembre 2008 recante modifica della «decisione 30 novembre 2007 relativa all’esercizio dei poteri devoluti dallo Statuto (…) all’[APN] e dal [RAA] all’[AACC]» e che tale decisione 10 settembre 2008 non figurava nel fascicolo, rientrava nelle attribuzioni del Tribunale, secondo la giurisprudenza ricordata in precedenza, chiedere, mediante una misura di organizzazione del procedimento, la produzione di una copia di tale decisione e la comunicazione di qualsiasi informazione relativa alla pubblicità di cui la stessa avesse costituito oggetto.

85      Come osservato al punto 31 della presente sentenza, la Commissione ha prodotto, in risposta a tale misura di organizzazione del procedimento, da un lato, la copia della comunicazione 9 settembre 2008 del vicepresidente della Commissione, in cui era contenuto il progetto alla base della decisione 10 settembre 2008, dall’altro, il verbale della riunione del collegio dei commissari del 10 settembre 2008 durante la quale tale progetto è stato adottato.

86      Il ricorrente sostiene, tuttavia, che la decisione 10 settembre 2008 non può essergli opposta poiché non è stata pubblicata prima dell’adozione della decisione controversa. Egli ne deduce che, in forza della decisione della Commissione 30 novembre 2007, C (2007) 5730, la decisione controversa avrebbe dovuto essere adottata dal collegio dei commissari e non, come si è verificato nel caso di specie, dal membro della Commissione incaricato del personale.

87      Il Tribunale ritiene che tale argomento del ricorrente, benché esposto soltanto in udienza, sia ricevibile, cosa che la Commissione non ha peraltro contestato. Infatti, da un lato, la questione se il membro della Commissione incaricato del personale fosse debitamente abilitato ad adottare la decisione controversa presuppone che sia risolta la questione dell’opponibilità della decisione 10 settembre 2008. Quest’ultima questione non è dissociabile dalla precedente e pertanto costituisce anch’essa una questione di ordine pubblico che spetta al Tribunale esaminare d’ufficio, in qualsiasi fase del procedimento (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 febbraio 1964, cause riunite 73/63 e 74/63, Rotterdam e Puttershoek, Racc. pag. 1, in particolare pag. 26). D’altro lato, anche ammesso che la questione dell’opponibilità della decisione 10 settembre 2008 sia distinta dalla questione della competenza, che sarebbe l’unica rispetto alla quale il Tribunale potrebbe procedere d’ufficio, l’argomento del ricorrente dovrebbe essere esaminato come un motivo basato su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento, ai sensi dell’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura, in occasione dell’esame d’ufficio da parte del Tribunale della questione della competenza dell’autore della decisione controversa. Peraltro, il Tribunale sottolinea che la Commissione è stata informata prima dell’udienza, mediante la misura di organizzazione del procedimento da esso disposta, che la pubblicazione della decisione 10 settembre 2008 sarebbe stata discussa. La Commissione è stata in tal modo posta in condizione di preparare la sua difesa su tale punto, come emerge peraltro dalla sua risposta scritta a detta misura nonché dalle osservazioni del suo rappresentante in occasione dell’udienza.

88      Anche l’argomento del ricorrente vertente sul fatto che la decisione 10 settembre 2008 non può essergli opposta in quanto non pubblicata è fondato.

89      A tale proposito, occorre rammentare che le decisioni riguardanti la ripartizione dei poteri devoluti all’APN costituiscono norme di organizzazione interna dell’istituzione (sentenza della Corte 30 maggio 1973, causa 46/72, De Greef/Commissione, Racc. pag. 543, punto 18) e che, come ricordato dal Tribunale di primo grado nella sentenza 25 marzo 1999, causa T‑76/98, Hamptaux/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑59 e II‑303, punto 23), né le disposizioni del Trattato CE né quelle dello Statuto, segnatamente il suo art. 2, prevedono che la pubblicazione di tali decisioni costituisca una condizione della loro entrata in vigore e, pertanto, della loro opponibilità.

90      Tuttavia, in primo luogo, il rispetto del principio della certezza del diritto, in base al quale un atto emanante dalle pubbliche autorità non può venir opposto agli amministrati prima che questi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza (sentenze della Corte 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69, punto 15; causa 99/78, Weingut Decker, Racc. pag. 101, punto 3, e 11 dicembre 2007, causa C‑161/06, Skoma-Lux, Racc. pag. I‑10841, punto 37), impone, ancorché nessuna disposizione scritta lo preveda espressamente, che le decisioni relative all’esercizio dei poteri devoluti dallo Statuto all’APN e dal RAA all’AACC siano oggetto di una misura di pubblicità adeguata secondo le modalità e le forme che spetta all’amministrazione determinare.

91      In secondo luogo, occorre constatare che la Commissione stessa, in linea di principio, garantisce la pubblicità delle decisioni relative all’esercizio dei poteri devoluti all’APN dallo Statuto e all’AACC dal RAA, poiché tali decisioni sono abitualmente pubblicate sulle Informazioni amministrative. In particolare, la decisione C (2007) 5730, come modificata dalla decisione 10 settembre 2008, è stata pubblicata sulle Informazioni amministrative del 6 dicembre 2007, n. 57‑2007. In aggiunta, occorre rilevare che l’art. 5 della medesima decisione C (2007) 5730, che riconosce ai direttori generali la possibilità di conferire deleghe di potere ad autorità ad essi subordinate, come i direttori generali aggiunti, i direttori, i capi unità o i capi settore, prevede anche che tali deleghe «[saranno] pubblicate adeguatamente e portate a conoscenza del personale».

92      In terzo luogo, la Corte ha a suo tempo ricordato la necessità di garantire una certa pubblicità alle decisioni riguardanti l’individuazione delle autorità competenti in materia di gestione del personale. Analogamente, in una fattispecie in cui un ricorrente contestava la decisione del Parlamento europeo recante la nomina, in esito ad un concorso interno, di un funzionario a un posto di capo divisione e faceva valere, a sostegno della tesi che il Segretario generale del Parlamento aveva illegittimamente designato i membri della commissione giudicatrice, il fatto che la delega di potere conferita a tale scopo a quest’ultimo da parte dell’ufficio di presidenza dell’istituzione non era stata comunicata al personale, la Corte ha constatato che tale delega di potere era «giuridicamente efficace», poiché essa, oltre a implicare una ripartizione di competenze interne all’istituzione generalmente ammessa, era stata comunicata ai direttori generali dell’istituzione, ai presidenti dei gruppi, alla segreteria e all’ufficio di controllo, nonché al comitato del personale istituito a norma dell’art. 9 dello Statuto, il quale, tra l’altro, è investito da questa norma del compito di rappresentare gli interessi del personale presso l’istituzione e di assicurare un collegamento permanente tra quest’ultima e il personale (sentenza della Corte 25 novembre 1976, causa 123/75, Küster/Parlamento, Racc. pag. 1701, punti 6‑8).

93      Più in generale, e sebbene tale giurisprudenza non sia stata pronunciata in cause in cui erano controverse decisioni relative all’esercizio dei poteri devoluti dallo Statuto all’APN e dal RAA all’AACC, la Corte ha parimenti affermato che l’imperativo della certezza del diritto esige che una normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, in quanto i singoli devono poter conoscere senza ambiguità i propri diritti e obblighi (sentenza 21 giugno 2007, causa C‑158/06, ROM-projecten, Racc. pag. I‑5103, punto 25; sentenza Skoma-Lux, cit., punto 38). Nella citata sentenza Skoma-Lux (punti 33, 34, 36 e 38), la Corte ha infatti ritenuto che l’esigenza della pubblicazione regolare di un regolamento comunitario nella lingua ufficiale del destinatario si basasse non soltanto su disposizioni scritte, come l’art. 254, n. 2, CE o gli artt. 4, 5 e 8 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), ma che essa derivasse altresì dall’imperativo della certezza del diritto (v., inoltre, sentenza della Corte 10 marzo 2009, causa C‑345/06, Heinrich, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44).

94      In quarto luogo, la necessità di garantire una pubblicità adeguata delle decisioni riguardanti la ripartizione dei poteri devoluti dallo Statuto all’APN e dal RAA all’AACC risulta contemplata altresì dalle norme di buona amministrazione in materia di gestione del personale, come ha espressamente ricordato il Tribunale nella sentenza 9 luglio 2008, causa F‑89/07, Kuchta/BCE (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62).

95      Nel caso di specie è pacifico, da una parte, che la decisione 10 settembre 2008 non è stata pubblicata sulle Informazioni amministrative, e, dall’altra, che al momento dell’adozione della decisione controversa essa non era stata oggetto di alcuna misura di pubblicità. Sebbene la Commissione, nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento disposta dal Tribunale, abbia sostenuto che la comunicazione 9 settembre 2008, nella quale figurava il progetto di decisione recante modifica della decisione C (2007) 5730, era stata diffusa sull’intranet dell’istituzione, essa non fornisce alcuna precisazione circa la data di tale diffusione. La Commissione, comunque, non prova neppure che il verbale della riunione del 10 settembre 2008, durante la quale è stato adottato tale progetto, sia stato oggetto di diffusione sull’intranet prima dell’adozione della decisione controversa. Pertanto alla data in cui la decisione controversa è stata adottata e notificata all’interessato, quest’ultimo non poteva prendere utilmente conoscenza del contenuto della decisione 10 settembre 2008.

96      Deve aggiungersi, ad abundantiam, che l’obbligo gravante sulla Commissione di garantire alla decisione 10 settembre 2008 una pubblicità adeguata s’imponeva con particolare rigore nel caso di specie. Infatti, mentre la competenza a disporre la sospensione di un funzionario era attribuita, quando era in vigore la decisione C (2007) 5730, alla più alta autorità della Commissione, ossia, nel caso di specie, il collegio dei commissari, è pacifico che la decisione 10 settembre 2008 ha trasferito tale competenza ad una sola persona, ovvero il membro della Commissione incaricato del personale. Orbene, un provvedimento adottato da una sola persona conferisce al funzionario che ne è destinatario un livello di protezione inferiore rispetto a quello garantito da un provvedimento emanato da un’autorità collegiale, poiché una siffatta autorità è in grado di prendere in considerazione, grazie alla deliberazione dei suoi membri, un maggior numero di informazioni pertinenti. Pertanto, poiché la decisione 10 settembre 2008 comportava la riduzione del livello di protezione garantito ai funzionari e incideva in tal modo sui loro diritti, essa avrebbe dovuto, a fortori, costituire oggetto di una pubblicità adeguata.

97      Infine, sembra che la mancata pubblicazione della decisione 10 settembre 2008 abbia precluso anche all’amministrazione stessa di acquisire un’adeguata conoscenza della propria decisione. Infatti, come emerso in udienza, il 29 aprile 2009 la Commissione ha adottato una nuova decisione relativa all’esercizio dei poteri devoluti all’APN dallo Statuto e dal RAA all’AACC, nella specie la decisione C (2009) 3074 «recante modifica della decisione C (2007) 5730». Orbene, in tale decisione, che è stata pubblicata sulle Informazioni amministrative dell’8 maggio seguente, la Commissione, agendo come se la decisione del 10 settembre 2008 non fosse stata mai emessa, ha stabilito che i poteri devoluti all’APN per disporre la sospensione di un funzionario sarebbero stati da allora in poi esercitati, per quanto riguarda i funzionari di grado AD 16 e AD 15 e i funzionari di grado AD 14 dell’inquadramento superiore (direttori o equivalenti), dal membro della Commissione incaricato del personale e non più dal collegio dei commissari.

98      Dato che la decisione 10 settembre 2008 non era opponibile al ricorrente, quest’ultimo ha quindi ragione di sostenere che il commissario incaricato del personale non era competente ad adottare la decisione controversa e che essa avrebbe dovuto essere adottata dall’autorità designata dalla decisione C (2007) 5730, nella specie il collegio dei commissari.

99      Poiché il motivo vertente sull’incompetenza del membro della Commissione incaricato del personale ad adottare la decisione controversa è fondato, quest’ultima dev’essere annullata.

 Sulle spese

100    Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

101    Dalla suesposta motivazione risulta che la Commissione è soccombente. Inoltre il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna della Commissione alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la Commissione deve essere condannata alle spese del procedimento principale.

102    Per quanto riguarda le spese attinenti all’istanza di provvedimenti urgenti, è pacifico che il ricorrente è rimasto soccombente rispetto alla stessa. Tuttavia, in assenza di conclusioni della Commissione dirette ad ottenere la condanna dell’interessato alle spese di tale procedimento, ciascuna parte sopporterà le proprie spese relativamente all’istanza di provvedimenti urgenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione 18 settembre 2008 con cui la Commissione delle Comunità europee, in applicazione degli artt. 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ha sospeso il sig. Wenig per un periodo di tempo indeterminato e ha disposto una trattenuta di EUR 1 000 mensili sulla sua retribuzione per un periodo massimo di sei mesi è annullata.

2)      La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del procedimento principale.

3)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relativamente all’istanza di provvedimenti urgenti.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 novembre 2009.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

I testi della presente decisione e delle decisioni dei giudici comunitari in essa citate non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili nel sito Internet della Corte di giustizia, www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il francese.