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Ricorso presentato il 15 giugno 2007 - Feral / Comitato delle regioni

(Causa F-59/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pierre-Alexis Feral (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuto: Comitato delle regioni dell'Unione europea (CDR)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 26 luglio 2006 del Direttore dell'amministrazione e del Segretario generale del CDR di recuperare gli importi versati al ricorrente a titolo del coefficiente correttore della parte dei suoi emolumenti trasferita in Francia dal marzo 2003 al maggio 2005;

annullare la decisione 4 dicembre 2006 del Direttore dell'amministrazione del CDR che fissa tale importo in EUR 3 600,16;

condannare il CDR a rimborsare al ricorrente la somma di EUR 3 600,16 maggiorata di interessi moratori al tasso dell'8% annuo a far data dal recupero e fino al saldo integrale;

condannare il CDR a pagare al ricorrente la somma che avrebbe dovuto essergli corrisposta a titolo del coefficiente correttore sulla parte dei suoi emolumenti che avrebbe dovuto essere trasferita in Francia a partire dal giugno 2005, maggiorata di interessi moratori al tasso dell'8% annuo a far data dal recupero e fino al saldo integrale;

condannare il CDR a riprendere, a far data dall'emananda sentenza, il trasferimento di una parte degli emolumenti del ricorrente verso la Francia, con il coefficiente correttore applicabile a tale paese;

condannare il CDR alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo riguarda la violazione dell'art. 85 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), dell'art. 2, secondo comma, ultimo trattino, della regolamentazione che fissa le modalità relative ai trasferimenti di una parte degli emolumenti dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la "regolamentazione comune") e dei punti 2 e 4 delle conclusioni dei Capi d'amministrazione del 3 dicembre 1992, n. 204/92. Secondo il ricorrente, il CDR non avrebbe potuto ritenere che il trasferimento di una parte dei suoi emolumenti verso la Francia ai sensi dell'art. 17, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto non fosse dovuto in virtù del suo conto di risparmio immobiliare (in prosieguo: il "CRI") a motivo del superamento del limite di tale conto mediante versamenti su un conto su libretto. In particolare, il ricorrente sostiene che la regolamentazione comune non esige che i trasferimenti corrispondano a versamenti obbligatori e che il detto superamento del limite corrispondeva ad una prassi bancaria costante conforme alla disciplina francese del CRI alla quale rinviavano le conclusioni dei Capi d'amministrazione.

Il secondo motivo riguarda la violazione dell'art. 85 dello Statuto, avendo il CDR ritenuto che l'irregolarità dei trasferimenti in questione fosse talmente evidente che il ricorrente ne fosse a conoscenza o, quanto meno, dovesse esserlo, tenuto conto delle sue qualifiche di giurista. A questo proposito il ricorrente afferma che: i) alla luce delle conclusioni dei Capi d'amministrazione, il CRI che aveva sottoscritto sembrava corrispondere alla nozione di CRI contemplata dalla regolamentazione comune; ii) l'operazione di superamento del limite cui egli aveva proceduto sembrava conforme alla detta regolamentazione; iii) il suo fascicolo sembrava completo e regolare a seguito dei controlli svolti nel dicembre 2003 e nel dicembre 2004; iv) essendo stato limitato il suo accesso al proprio fascicolo personale, il ricorrente non era in grado di consultare i documenti necessari per controllare la regolarità dei trasferimenti.

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