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Ricorso proposto il 26 giugno 2007 - Patsarika/Cedefop

(Causa F-63/07)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Maria Patsarika (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione del Cedefop in data 20 settembre 2006 (rif. Directorate/AMB/2006/380), che pone fine al contratto a tempo determinato della ricorrente con il Cedefop, al termine del suo periodo di prova;

annullamento della decisione della commissione di ricorso del Cedefop (16 marzo 2007) con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla ricorrente per ottenere l'annullamento della decisione di cui sopra, contenente la motivazione dell'autorità che ha il potere di nomina in merito alla risoluzione del contratto della ricorrente (non impugnata autonomamente);

condannare il Cedefop a pagare un risarcimento pecuniario del danno di entità pari al totale delle retribuzioni, delle indennità e dei diritti pensionistici della ricorrente relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, ridotto dell'importo dell'indennità di licenziamento concessa;

condannare il Cedefop al pagamento di un risarcimento del danno pecuniario alla ricorrente dell'imposto di EUR 20 000 a causa del danno morale subito dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 20 settembre 2006 il Cedefop ha licenziato la ricorrente al termine del suo periodo di prova. Anzitutto, la ricorrente afferma che sono stati violati i principi giurisprudenziali per quanto riguarda il suo periodo di prova, che peraltro non è stato completato in condizioni normali. Inoltre, la decisione di licenziarla è stata adottata con abuso di potere e oltrepassando i limiti del potere discrezionale ed è fondata su un errore manifesto di valutazione. Il licenziamento della ricorrente è stato proposto con il rapporto di valutazione elaborato prima del termine del suo periodo di prova, nonostante il suo rendimento professionale soddisfacente e la sua condotta in servizio, a causa di "dubbi sulla sua moralità". Tali dubbi sono stati motivati con fatti non attinenti al periodo di occupazione controverso della ricorrente nonché a causa della sua deposizione come testimone in un'altra causa pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Il contenuto della deposizione della ricorrente nella causa pendente è risultato veritiero. Inoltre, per quanto riguarda le accuse di presunta insufficienza professionale (contenute esclusivamente nei giudizi di valutazione del direttore supplente del centro) non è stato fornito alcun elemento di prova. La ricorrente afferma poi che sono stati violati il suo diritto al contraddittorio e il suo diritto di difesa nonché il principio di imparzialità e di proporzionalità. Gli atti su cui si fondano le accuse contro di lei non le sono mai stati comunicati, né essa è stata convocata in sede di ricorso (dinanzi alla commissione di ricorso del Centro).

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