Language of document : ECLI:EU:F:2013:133

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

19 settembre 2013

Causa F‑83/08

Johan Gheysens

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Agente contrattuale ausiliario – Condizioni di assunzione – Gruppo di funzioni – Corrispondenza tra tipi di mansioni e gruppi di funzioni – Durata del rapporto di lavoro»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Gheysens chiede l’annullamento della decisione con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Consiglio dell’Unione europea (in prosieguo: 1’«AACC») ha stabilito il suo inquadramento nel gruppo di funzioni III, grado 11, scatto 1 e limitato la durata del suo contratto di assunzione a due anni.

Decisione:      La decisione del Consiglio dell’Unione europea di assumere il sig. Gheysens, nella parte in cui stabilisce il suo inquadramento nel gruppo di funzioni III, è annullata. Il ricorso è respinto quanto al resto. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare i tre quarti delle spese sostenute dal sig. Gheysens. Il sig. Gheysens sopporterà un quarto delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Valutazione delle mansioni che possono rientrare in vari gruppi di funzioni – Potere discrezionale dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 80, § 2)

2.      Funzionari – Agenti ausiliari e agenti contrattuali – Assunzione – Conclusione di un contratto al fine di occupare a titolo temporaneo un impiego permanente – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 1 bis, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2‑5, 51, 53 e 88)

1.      L’articolo 80, paragrafo 1, del Regime applicabile agli altri agenti stabilisce che gli agenti contrattuali sono ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Il paragrafo 2 di detto articolo indica le mansioni rientranti nei gruppi di funzioni. Le indicazioni fornite dall’articolo 80, paragrafo 2, del Regime applicabile agli altri agenti hanno natura imperativa per l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, ma tale disposizione ha riservato alle istituzioni un ampio potere discrezionale. Al fine di circoscrivere tale potere discrezionale, l’articolo 80, paragrafo 3, del suddetto regime, prevede che ogni istituzione stabilisca, previo parere del comitato dello Statuto, la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni di ciascun tipo di mansioni. Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nella valutazione delle mansioni che possono rientrare nei vari gruppi di funzioni di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regime in parola, il sindacato del Tribunale, vertente sulla ripartizione delle mansioni tra i suddetti gruppi di funzioni, deve limitarsi a stabilire se l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea. In tale contesto, dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto di valutazione tale da giustificare l’annullamento della decisione adottata in base a tale valutazione presuppone che gli elementi di prova, che la parte ricorrente è tenuta a fornire, siano sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione.

Al riguardo, al fine di decidere se, alla luce delle mansioni che un agente doveva espletare, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nello stabilire il suo inquadramento in un determinato gruppo di funzioni, occorre stabilire se le suddette mansioni rientrassero nel gruppo di funzioni in questione. Poiché inquadramento dell’agente contrattuale avviene al momento della conclusione del contratto, occorre prendere in considerazione tutta la gamma di mansioni che l’agente doveva espletare in forza del suo contratto e non unicamente le mansioni che egli ha espletato, nel caso in cui l’istituzione contraente, per un motivo o per l’altro, non gli abbia affidato determinate mansioni per il periodo di validità del contratto.

(v. punti 29‑31 e 33‑35)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 4 ottobre 2007, de la Cruz e a./OSHA, F‑32/06, punto 64; 24 aprile 2008, Dalmasso/Commissione, F‑61/05, punto 53; 13 giugno 2012, Macchia/Commissione, F‑63/11, punto 49, e giurisprudenza ivi citata, che forma oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑368/12 P

2.      Dal combinato disposto dell’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto e degli articoli da 2 a 5 del Regime applicabile agli altri agenti si evince che gli impieghi permanenti presso le istituzioni sono destinati, in linea di principio, ai funzionari e che quindi, solo in via eccezionale, siffatti impieghi possono essere occupati da agenti. Pertanto, sebbene l’articolo 2, lettere b) e d), di detto regime preveda espressamente che agenti temporanei possano essere assunti per occupare un impiego permanente, il medesimo precisa altresì che ciò può aver luogo solo a titolo temporaneo. Inoltre, gli articoli 3, lettera b), e 3 ter, primo comma, lettera b), del regime in parola prevedono che l’amministrazione possa assumere agenti ausiliari o agenti contrattuali ausiliari per sostituire determinati funzionari o agenti temporanei in impieghi permanenti, dopo aver esaminato le possibilità di coprire i posti con funzionari dell’istituzione. Tuttavia, gli articoli 51 e 53 del Regime applicabile agli altri agenti, da un lato, e l’art. 88 di detto regime, dall’altro, precisano che il contratto di assunzione di tali agenti deve essere concluso a tempo determinato e limitano sia le possibilità di rinnovo del contratto di assunzione sia la durata effettiva possibile di quest’ultima. Tali limitazioni conferiscono al rapporto di lavoro di tali agenti un carattere precario, che corrisponde all’obiettivo stesso per cui è stato previsto, ossia quello di sostituire un funzionario temporaneamente indisponibile. Infatti, solo un funzionario è destinato a occupare in via permanente un impiego compreso nella tabella degli organici previsti dal bilancio, che non ha carattere temporaneo.

(v. punti 61‑64)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P (la «sentenza Adjemian II»), punti da 78 a 80