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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Kehl (Germania) il 18 luglio 2019 – Strafverfahren / FU

(Causa C-554/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kehl

Imputato nella causa principale

Staatsanwaltschaft Offenburg

contro

FU

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 67, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) 1 , debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale in base alla quale le autorità di polizia dello Stato membro interessato sono autorizzate a controllare l’identità di qualsiasi persona, in una fascia di 30 km a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato membro con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, allo scopo di prevenire o impedire l’ingresso o il soggiorno illegale nel territorio dello Stato membro medesimo o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere, indipendentemente dalla condotta della persona interessata o dall’esistenza di circostanze particolari, integrata da un decreto ministeriale come segue:

«a)    La criminalità transfrontaliera è dinamica (in termini di tempo, luogo e utilizzo di mezzi di trasporto diversi) e richiede, pertanto, poteri di polizia flessibili per combatterla. L’esercizio di tali poteri è volto a prevenire o impedire la criminalità transfrontaliera;

b)    le misure di controllo sono effettuate nell’ambito, rigorosamente definito di tali criteri, di cui all’articolo 21, lettera a), del codice frontiere Schengen. Esse devono essere concepite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne e non devono avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera. L’attuazione di tali misure di controllo deve, a sua volta, rientrare in un quadro che garantisca che la loro intensità e frequenza non equivalgano a quelle delle verifiche di frontiera.

c)    Tale quadro si articola come segue:

Le misure di controllo non devono essere di natura permanente, bensì devono essere effettuate in modo irregolare, in momenti e in luoghi diversi e secondo criteri di verifica a campione, tenendo conto dei volumi di traffico.

Le misure di controllo non si applicano unicamente nel contesto dell’attraversamento delle frontiere. Esse sono effettuate sulla base di informazioni sulla situazione costantemente aggiornate e/o dell’esperienza della polizia (di frontiera), le quali vengono elaborate dai servizi di polizia federale sulla base di informazioni sulla situazione proprie o di altre autorità. Pertanto, l’esercizio delle misure di polizia, nonché la loro intensità e frequenza, si devono basare sulle informazioni e/o esperienze generali o concrete della polizia relative alla criminalità transfrontaliera, ad esempio relative a mezzi di trasporto o itinerari utilizzati frequentemente, a talune condotte e sull’analisi delle informazioni disponibili relative alla criminalità transfrontaliera provenienti da fonti proprie o da altre autorità .

L’organizzazione delle misure di controllo è soggetta a periodica supervisione amministrativa e tecnica. La normativa di base è contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, quarta frase, del Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) [regolamento interno congiunto dei ministeri federali] e nei Grundsätze zur Ausübung der Fachaufsicht der Bundesministerien über den Geschäftsbereich [principi per l’esercizio della supervisione tecnica del settore commerciale da parte dei ministeri federali]. Essi vengono precisati, per il settore della polizia federale, dalle «Ergänzende Bestimmungen zur Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht des BMI über die Bundespolizei» [disposizioni complementari per l’esercizio della supervisione amministrativa e tecnica del Ministero federale degli Interni sulla Polizia federale]. Il Bundespolizeipräsidium [Direzione della Polizia federale] e le autorità e i servizi ad esso subordinati hanno regolamentato l’esecuzione della supervisione amministrativa e tecnica nei loro piani di ripartizione delle attività, dandovi attuazione attraverso propri concetti.

d)    Per evitare sovrapposizioni dei controlli, le misure di controllo devono essere coordinate per quanto possibile con altre autorità, o devono essere attuate nel quadro di operazioni/cooperazioni congiunte».

2.    Se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 197, paragrafo 1, e l’articolo 291, paragrafo 1, del TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti, direttamente o in esito ad una valutazione comparativa tra l’interesse dell’azione penale e l’interesse dell’imputato, all’utilizzo di informazioni o prove in un procedimento penale, qualora siano state ottenute sulla base di controlli di polizia effettuati sull’imputato in violazione dell’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, o degli articoli 22 e 23, del regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

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1 GU 2016, L 77, pag. 1.