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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 ottobre 2020 – Finanzamt B / W AG

(Causa C-538/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Finanzamt B

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: W AG

Andere Partei: Bundesministerium der Finanzen

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 48 del Trattato che istituisce la Comunità europea (divenuti articolo 49, in combinato disposto con l’articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), debbano essere interpretati nel senso che ostino alla normativa di uno Stato membro che vieti a una società residente di detrarre dal proprio utile imponibile le perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, qualora detta società, da un lato, abbia esaurito tutte le possibilità di detrazione delle perdite medesime offerte dall’ordinamento dello Stato membro di ubicazione della stabile organizzazione di cui trattasi e, dall’altro, abbia cessato di percepire ricavi tramite la stessa, per cui non sussista più alcuna possibilità di far fiscalmente valere le perdite nello Stato membro in cui essa sia ubicata (perdite «definitive»), anche nel caso in cui la normativa in discussione riguardi l’esenzione fiscale di profitti e perdite sulla base di un accordo bilaterale stipulato tra i due Stati membri per evitare le doppie imposizioni.

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 48 del Trattato che istituisce la Comunità europea (divenuti articolo 49, in combinato disposto con l’articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), debbano essere interpretati nel senso che ostino anche alle disposizioni del Gewerbesteuergesetz (legge tedesca relativa all’imposta sull’industria e sul commercio) che vietano a una società residente di detrarre dal proprio utile imponibile ai fini dell’imposta sull’industria e sul commercio le perdite «definitive» del genere tipo descritto nella prima questione, realizzate da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro.

3)    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, in caso di chiusura della stabile organizzazione situata nell’altro Stato membro, possano sussistere perdite «definitive» del genere descritto nella prima questione pur in presenza della possibilità, quantomeno teorica, che la società apra nuovamente una stabile organizzazione nello Stato membro interessato, cosicché i suoi utili potrebbero essere eventualmente compensati con le perdite precedenti.

4)    In caso di risposta affermativa alla prima e alla terza questione:

Se possano considerarsi quali perdite «definitive» del genere descritto nella prima questione, fiscalmente rilevanti per la società madre dello Stato di residenza, anche quelle perdite della stabile organizzazione che, in base alla legge dello Stato di ubicazione, possano essere riportate, quantomeno una tantum, ad un esercizio successivo.

5)    In caso di risposta affermativa alla prima e alla terza questione:

Se l’obbligo di rilevanza fiscale delle perdite «definitive» transfrontaliere sia limitato nel quantum per effetto degli importi delle perdite che la società avrebbe potuto far fiscalmente valere nello Stato di ubicazione della stabile organizzazione, qualora la detrazione delle perdite non fosse ivi esclusa.

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