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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 7 gennaio 2020 – Sotsiaalministeerium / Innove SA

(Causa C-6/20)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: Sotsiaalministeerium

Resistente: Innove SA

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali – come l’articolo 41, paragrafo 3, del Riigihangete seadus (RHS) (legge sugli appalti pubblici) – secondo cui, quando la legge prevede requisiti specifici per le attività da svolgersi in forza di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando di gara le registrazioni o le autorizzazioni necessarie ai fini dell’ammissione dell’offerente, deve richiedere nel bando stesso la presentazione di una prova dell’autorizzazione o della registrazione ai fini della verifica del soddisfacimento degli specifici requisiti di legge e deve respingere, come non ammissibile, l’offerente qualora quest’ultimo non disponga della corrispondente autorizzazione o registrazione.

Se gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere interpretati congiuntamente nel senso che, nel caso di un appalto per l’acquisto di aiuti alimentari eccedente la soglia internazionale, non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di prevedere per gli offerenti un criterio di scelta secondo cui tutti gli offerenti, già all’atto della presentazione delle offerte e a prescindere dal loro pregresso luogo di attività, devono disporre di un’autorizzazione o di una registrazione nel paese in cui l’aiuto alimentare è concesso anche se in precedenza essi non operavano in detto Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla questione che precede:

Se gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere considerati come disposizioni tanto chiare da precludere la possibilità di opporre, contro di esse, il principio della tutela del legittimo affidamento.

Se gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere interpretati nel senso che una situazione in cui, nel quadro di un appalto pubblico concernente aiuti alimentari, l’amministrazione aggiudicatrice richiede agli offerenti, a norma della legge relativa ai prodotti alimentari, di disporre, già all’atto della presentazione dell’offerta, di un’autorizzazione, possa essere considerata come violazione manifesta della normativa vigente, negligenza o abuso che osta all’azionamento del principio della tutela del legittimo affidamento.

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1 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).